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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30515/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di La Spezia per mancato riconoscimento della non punibilità per "particolare tenuità" ex art. 131-bis c.p.: il Tribunale aveva escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis richiamando la personalità dell'imputato e un precedente per detenzione di stupefacenti (archiviato), senza considerare la condotta successiva favorevole (consegna spontanea del coltello) e le condizioni personali (giovane, straniero, limitata conoscenza della lingua). In cassazione è stato anche proposto, con memoria ex art. 585, comma 4, c.p.p., un motivo nuovo volto ad ottenere l'applicazione della versione modificata di art. 131-bis introdotta dal d.lgs. n. 150/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha escluso la possibilità di una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità (cioè ha respinto le doglianze che richiedevano riesame probatorio), ma ha accolto il motivo nuovo relativo all'applicabilità della disciplina sopravvenuta (modifica di art. 131-bis). La Corte ha riconosciuto che la riforma (d.lgs. n. 150/2022) amplia l'ambito di operatività di art. 131-bis, prevedendo la possibilità di considerare anche la condotta successiva del reo e modificando la soglia di punibilità, e che tale norma sostanziale può trovare applicazione retroattiva ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di La Spezia per nuovo giudizio alla luce dei principi indicati e per valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis nella versione sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; modificata dal d.lgs. n. 150/2022 per ampliare l'ambito di applicazione e prevedere espressamente la possibilità di considerare la condotta susseguente del reo ai fini della valutazione

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("riforma Cartabia")

    Ha modificato art. 131-bis c.p. (tra l'altro sostituendo alcune soglie ed inserendo la considerazione della condotta successiva), ampliando la possibilità di riconoscere la non punibilità per particolare tenuità in casi precedentemente esclusi

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente di proporre in Cassazione motivi nuovi relativi a sopravvenienze normative che favoriscono l'imputato; la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo nuovo fondato sulla riforma

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Tipizza il vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o illogicità) quale motivo di cassazione; il ricorrente aveva denunciato tale vizio rispetto al mancato riconoscimento di art. 131-bis

  • art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Disciplina il porto di oggetti atti ad offendere e prevede l'attenuante della lieve entità; la Corte ha ricordato che la lieve entità e la particolare tenuità sono istituti distinti e compatibili

  • art. 23 dl. n. 137 del 2020

    Norma citata quale base per la requisitoria scritta del Pubblico Ministero (rilevante in ordine alla procedura e alle modalità di deposito degli atti)

  • Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che afferma la retroattività di norme di diritto penale sostanziale favorevoli all'imputato anche in processi pendenti; richiamata dalla Corte per motivare l'applicazione retroattiva della modifica di art. 131-bis

  • decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199

    Stabilisce l'entrata in vigore della modifica di art. 131-bis il 30 dicembre 2022; la Corte ha affrontato la questione dell'applicazione retroattiva alla luce di tale entrata in vigore

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel rinnovare la valutazione degli elementi di fatto; le doglianze che chiedono una nuova valutazione dei fatti sono inammissibili in Cassazione.
  • Le modifiche normative sopravvenute che favoriscono l'imputato (norme di diritto penale sostanziale) possono essere invocate in Cassazione anche se il fatto è anteriore all'entrata in vigore della norma, ai sensi dei principi di retroattività favorevole (Sez. U. Tushaj).
  • La riforma di art. 131-bis rende possibile considerare la condotta successiva all'illecito (comportamenti positivi dopo il reato) quale elemento valutabile ai fini del riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità.
  • L'esistenza di precedenti o di procedimenti anche archiviati può comunque essere valutata dal giudice di merito ai fini della negativa valutazione della particolare tenuità (es. rischio di recidiva), salvo che ciò non configuri una valutazione illogica o contraddittoria.
  • Se la cassazione annulla per mancata applicazione di una causa di non punibilità sopravvenuta, la causa viene rinviata al giudice di merito perché effettui la nuova valutazione nel rispetto dei principi indicati dalla Corte, tenendo conto anche della condotta successiva e delle condizioni personali dell'imputato.

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