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Sentenza

Sentenza n. 8036/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento: - del Decreto n. 172 del 13/12/2022 della Regione Veneto - Area Sanità e Sociale, pubblicato in pari data, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: - l''intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; - l''accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l'' “Accordo 181/CSR”); - la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5 agosto 2022 richiamata nella Delibera di Ripiano; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 1 Dolomiti n. 1398 del 13.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana n. 2330 del 7.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 3 Serenissima n. 2076 del 12.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale n. 1138 del 9.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 5 Polesana n. 1488 del 7.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 6 Euganea n. 826 del 12.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 7 Pedemontana n. 2322 del 9.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 8 Berica n. 2001 del 7.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 9 Scaligera n. 1240 del 13.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda Ospedale-Università Padova n. 2560 del 9.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona n. 1176 del 12.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''IOV – Istituto Oncologico Veneto – IRCCS n. 1077 del 7.12.2022), nonché, ove occorrer possa, della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7.12.2022, delle note prot. n. 544830 del 24.11.2022, prot. n. 553040 del 30.11.2022 e prot. n. 559223 del 2.12.2022 della Regione Veneto e della nota prot. n. 17835 del 13.9.2019 di Azienda Zero.

Giustizia amministrativa202303375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di ripartizione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente ai decreti ministeriali, alle linee guida e agli atti presupposti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto della Regione Veneto che individuava le aziende soggette al payback e i relativi importi, nonché il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale recante le linee guida e gli ulteriori atti presupposti. I motivi dedotti riguardavano, in sintesi: l'illegittimità propria del provvedimento regionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 1, 3, 7, 8 e 10 della l. 241/1990, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, mancato rispetto del contraddittorio, travisamento dei presupposti, illogicità e irragionevolezza; la violazione dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015 e delle linee guida nella fissazione dei tetti di spesa e nella determinazione del superamento; l'erroneità dei calcoli, anche per la mancata distinzione tra costi di acquisto dei dispositivi e costi dei servizi accessori; nonché l'illegittimità derivata degli atti per asserita incostituzionalità della disciplina del payback, contrasto con il diritto dell'Unione europea, con la CEDU e con i principi di affidamento, proporzionalità, ragionevolezza, libertà di iniziativa economica, neutralità dell'IVA, disciplina degli aiuti di Stato e programmazione finanziaria.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti. In corso di giudizio, l'impresa ha aderito al meccanismo previsto dall'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023, versando tempestivamente la quota ridotta pari al 48% dell'importo indicato nel provvedimento regionale. La Regione Veneto ha dato atto dell'avvenuto pagamento e dei relativi effetti estintivi. Il Collegio ha ritenuto che l'integrale e tempestivo versamento della quota ridotta estinguesse l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determinasse, per legge, la cessazione della materia del contendere nel giudizio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, [...] versano [...] la restante quota [...] nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...]. [...] determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi [...], con compensazione delle spese di lite.

    Il pagamento integrale e tempestivo della quota ridotta prevista dalla norma estingue l'obbligazione di payback per gli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti relativi ai provvedimenti regionali e ai loro atti presupposti, con compensazione delle spese.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È la disciplina cui si riferiscono i provvedimenti regionali di ripiano impugnati; la sentenza non ne esamina nel merito la legittimità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il pagamento integrale e tempestivo, da parte di un'azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta pari al 48% dell'importo risultante dal provvedimento regionale o provinciale di payback, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023, estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018.
  • Quando il pagamento della quota ridotta previsto dall'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023 interviene in un giudizio pendente contro i provvedimenti di payback e i relativi atti presupposti, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
  • Nei giudizi definiti per effetto dell'adesione al meccanismo di pagamento ridotto previsto dall'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023, le spese di lite sono compensate.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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