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Sentenza

Sentenza n. 10387/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto da parte dell’Amministrazione resistente dell’obbligo di esitare, entro il termine di quattro mesi fissato dall’art. 16, comma 6, D.lgs. 206/2007, l’istanza dell’odierna ricorrente, presentata in data 25.04.2025, concernente il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero (Spagna), ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2005/36/CE, recepita dal D.lgs. 206/2007, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, recepita dal D.lgs. 15/2016;

Giustizia amministrativa202602865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentata il 25 aprile 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitata all'estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai sensi della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha dedotto che, nonostante il decorso del termine previsto dalla legge, il procedimento non era stato concluso, impedendole l'inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. La domanda era stata presentata il 25 aprile 2025; il Ministero non aveva adottato alcun provvedimento né risultavano richieste di integrazione documentale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e decorso del termine per provvedere senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia del termine speciale stabilito dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. In particolare, l'amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, una volta ricevuta la documentazione completa, adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi; anche considerando l'eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo non può superare quattro mesi. Poiché il Ministero non aveva formulato richieste di integrazione né concluso il procedimento, il TAR gli ha ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni e senza compenso. Nel procedimento di riconoscimento, amministrazione e commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi enunciati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l'eventuale integrazione documentale, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.

  • legge n. 241/1990

    Il TAR richiama il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento e ravvisa la violazione dell'obbligo di provvedere.

  • Direttiva 2005/36/CE

    Disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nell'ordinamento italiano dal d.lgs. 206/2007.

  • Direttiva 2013/55/UE

    Direttiva modificativa della direttiva 2005/36/CE, recepita dal d.lgs. 15/2016.

  • d.lgs. 206/2007

    Atto di recepimento della direttiva 2005/36/CE relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali; l'art. 16 disciplina i termini per la verifica documentale e la decisione sul riconoscimento.

  • d.lgs. 15/2016

    Atto indicato in sentenza come recepimento della direttiva 2013/55/UE.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza l'adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a integrare l'obbligo giuridico di provvedere e l'illegittimità del silenzio.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo per la definizione del procedimento non può eccedere quattro mesi.
  • L'accertamento dell'illegittimità del silenzio comporta l'ordine giudiziale all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine assegnato dal giudice, senza che ciò implichi l'obbligo di adottare un determinato contenuto provvedimentale.
  • In caso di persistente inerzia successiva alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di concludere il procedimento entro un ulteriore termine.
  • Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l'amministrazione deve conformare la propria decisione ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPrimato del diritto UE e disapplicazioneOttemperanza e commissario ad acta

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