Cassazione Penale, Sentenza n. 7817/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione (confermate le statuizioni civili). I motivi comuni contestavano l'utilizzo del contenuto della querela a fini probatori e la valutazione delle risultanze processuali, con specifici rilievi: 1) dalle dichiarazioni rese dalle parti civili in udienza del 17/12/2015 risultava il riconoscimento di un solo imputato, non di tutti; 2) la difesa aveva dedotto una causa giustificativa basata sul fatto che le presunte persone offese stavano svolgendo attività di pesca che avrebbe causato l'incidente (rete a strascico sul palangaro), con conseguente perdita del pescato e dell'attrezzo; 3) censurava omissioni nel verbale di accertamento dell'Ufficio Circondariale Marittimo (omissis e assenza dell'elenco dell'equipaggio della motovedetta), e chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e aspecificità, rilevando violazione dell'art. 581 lett. d) c.p.p. e applicando l'art. 591 co.1 lett. c) c.p.p. I giudici hanno ritenuto che i ricorrenti non abbiano spiegato come l'eliminazione degli elementi probatori contestati avrebbe inciso sulla "prova di resistenza" (ossia se le residue risultanze avrebbero comunque giustificato lo stesso convincimento) e non abbiano indicato lacune o manifeste illogicità nella motivazione della corte territoriale tali da giustificare la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p. Conseguentemente, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati: al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili per euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Rimangono quindi confermate le statuizioni della Corte d'Appello (estinzione per prescrizione del reato e conferma degli obblighi civili)
Norme richiamate
Codice Penale, art. 110
Norma che disciplina la partecipazione al reato (concorso di persone); citata in relazione ai reati attribuiti in origine agli imputati
Codice Penale, art. 610
Norma che concerne le minacce; indicata come parte della rubrica dei reati originariamente ascritti
Codice di Procedura Penale, art. 212
Regola sulla ricognizione e sui limiti della identificazione in dibattimento; i ricorrenti lamentavano violazione di tale norma per la ricognizione effettuata in udienza
Codice di Procedura Penale, art. 603
Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha ricordato l'eccezionalità di tale rimedio e che il diniego può essere censurato in Cassazione solo se emergono dal testo della decisione lacune o manifeste illogicità concernenti punti decisivi
Codice di Procedura Penale, art. 581 lett. d)
Stabilisce l'obbligo di enunciare in modo specifico i motivi di impugnazione (ragioni di diritto ed elementi di fatto) nel ricorso per cassazione; la violazione comporta inammissibilità per aspecificità
Codice di Procedura Penale, art. 591 co.1 lett. c)
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando i motivi sono generici o aspecifici; applicata per dichiarare inammissibili i ricorsi
Codice di Procedura Penale, art. 606 comma 1 lett. e)
Consente la censura in Cassazione per lacune o manifeste illogicità nella motivazione riguardanti punti decisivi; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero indicato tali lacune
Codice di Procedura Penale, art. 616
Consente la condanna alle spese e ad eventuali somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000,00 e le spese processuali
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 co. 8
Prevede che la trattazione orale in udienza pubblica sia possibile solo se espressamente richiesta; citato in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale e alla modalità di trattazione del ricorso
Massime di principio
- Un ricorso per Cassazione deve enunciare in modo specifico i motivi, indicando le ragioni giuridiche e gli elementi di fatto a sostegno di ciascuna censura; la genericità comporta inammissibilità.
- Se si contesta l'utilizzabilità di determinate prove, il ricorrente deve dimostrare come l'eliminazione di tali elementi avrebbe inciso sulla "prova di resistenza" ovvero se le rimanenti prove sarebbero comunque sufficienti per il medesimo convincimento; senza questa dimostrazione il motivo è aspecifico.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p. può essere riesaminata in Cassazione solo se dal testo della decisione impugnata emergono lacune o manifeste illogicità su punti decisivi che avrebbero potuto essere evitate mediante l'assunzione delle prove richieste; semplici divergenze di valutazione probatoria non sono sufficienti.
- Attacchi che propongono una diversa lettura dei fatti o una rivalutazione del materiale probatorio sono, di regola, impropri in sede di legittimità e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Proporre ricorsi inammissibili o manifestamente infondati espone al rischio di condanne alle spese, al versamento di somme alla cassa delle ammende e al rimborso delle spese delle parti civili; occorre quindi valutare con attenzione l'assetto probatorio e la specificità delle doglianze prima di impugnare.
- Le questioni relative alla prescrizione o alla estinzione del reato e alla mantenuta efficacia delle statuizioni civili possono rimanere precluse se il ricorso è dichiarato inammissibile: la Cassazione non riesamina il merito se il ricorso non supera i requisiti formali e di specificità.
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