Cassazione Penale, Sentenza n. 17950/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione per la rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello senza esplicitazione dei calcoli e della motivazione, rendendo incomprensibile il ragionamento; (2) mancanza di motivazione in primo grado in ordine alla determinazione della pena base e agli aumenti per recidiva e censura della Corte d'appello per non aver dichiarato nullità della sentenza di primo grado; (3) manifesta illogicità perché la Corte d'appello, pur confermando la sentenza impugnata, ha poi proceduto a rideterminare la pena, motivo formulato in modo perplesso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi sono stati ritenuti aspecifici, manifestamente infondati o non consentiti. Sul primo motivo è stata rilevata carenza di interesse e aspecificità (denunzia cumulativa di vizi della motivazione). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo, affermando che l'appello può integrare o redigere la motivazione mancante (richiamata giurisprudenza e limiti dell'art. 604 c.p.p.), per cui la Corte d'appello ha legittimamente spiegato la determinazione della pena. Il terzo motivo è stato ritenuto perplesso e privo di interesse. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) e e), cod. proc. pen.
Regolano i motivi di ricorso in cassazione per vizio della motivazione e inosservanza/erronea applicazione della legge; la Corte richiama il principio che la denunzia cumulativa e non specificata dei vizi della motivazione rende il motivo aspecifico e il ricorso inammissibile.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente rispetto ai calcoli per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il vizio non sia stato specificato né che risultasse pregiudizievole in concreto.
art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norme che consentono l'inammissibilità per aspecificità; la Corte le applica per sanzionare la denunzia promiscua dei vizi della motivazione.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiesta di interesse all'impugnazione: la Corte ricorda che l'interesse deve essere concreto e collegato all'eliminazione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato, non basta un'asserita violazione formale.
art. 604, cod. proc. pen.
Stabilisce i casi tassativi in cui il giudice d'appello deve dichiarare la nullità per assoluta mancanza di motivazione in primo grado; la Corte evidenzia che la mancanza di motivazione non sempre comporta nullità, potendo l'appello integrare o redigere la motivazione quando esercita piena cognizione.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma sulle spese per l'impugnazione inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Non cumulare in modo generico e indistinto censure diverse (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione): ciascun vizio va denunciato e circostanziato separatamente, altrimenti il motivo è aspecifico e il ricorso rischia l'inammissibilità.
- Per l'interesse ad impugnare è necessario dimostrare un pregiudizio concreto e rimuovibile con l'annullamento o la riforma della decisione; non basta una generica doglianza sulla correttezza formale.
- La Corte d'appello, esercitando la sua piena cognizione, può integrare o redigere la motivazione mancante della sentenza di primo grado e rideterminare la pena; la mancanza di motivazione non comporta automaticamente la nullità salvo i casi tassativi dell'art. 604 c.p.p.
- I rilievi sulla determinazione della pena devono indicare con chiarezza dove e in quale misura la motivazione sia incompleta o illogica e quale concreto pregiudizio ne derivi per l'imputato.
- Impugnazioni formulate in modo perplesso o non specifico possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende).
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