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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20158/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un patto stipulato tra una società e la controparte, avente ad oggetto un diritto di opzione put relativo al trasferimento, in favore della controparte, dei titoli azionari rappresentativi dell'intera partecipazione detenuta dalla ricorrente in una società terza. La Corte d'appello aveva qualificato l'accordo come patto parasociale e ne aveva dichiarato la scadenza per decorso del termine quinquennale previsto per i patti parasociali dall'art. 2341-bis c.c., ritenendo che alla data di esercizio dell'opzione il patto fosse già scaduto. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e motivazione incomprensibile per avere la Corte territoriale applicato l'art. 2341-bis c.c. senza verificare se il patto concreto rientrasse in una delle ipotesi tipizzate dalle lettere a), b) o c) della norma; con il secondo ha lamentato omesso esame del fatto decisivo costituito da un successivo accordo del 18 ottobre 2005, che avrebbe avuto natura novativa e avrebbe inciso sulla decorrenza e durata del vincolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata fosse priva di una motivazione idonea a spiegare perché il patto di opzione dovesse essere sussunto in una delle categorie tipiche dell'art. 2341-bis c.c., e quindi soggetto al relativo termine quinquennale. Ha osservato che non basta affermare in modo apodittico la natura parasociale del patto, né richiamare genericamente la possibilità che patti parasociali intervengano anche tra soci e terzi: occorre verificare e spiegare la riconducibilità concreta del patto a una delle fattispecie previste dalla norma. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai principi indicati e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2341-bis c.c.

    Il termine quinquennale di durata si applica solo ai patti parasociali che rientrano nelle ipotesi tipizzate dalla norma; il giudice deve verificare e motivare la riconducibilità concreta del patto a una di esse.

  • art. 223-vicies semel disp. att. c.c.

    È richiamato come disposizione da cui la Corte d'appello aveva fatto decorrere il quinquennio di validità dei patti parasociali nel caso concreto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge nell'interpretazione dell'art. 2341-bis c.c.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

Massime di principio

  • Quando si invoca la disciplina dei patti parasociali, il giudice deve prima qualificare concretamente l'accordo e verificarne la riconducibilità a una delle ipotesi tipiche previste dalla legge; solo dopo può applicare il relativo regime di durata.
  • La motivazione è viziata se si limita ad affermazioni apodittiche sulla natura parasociale di un accordo, senza spiegare quali elementi concreti del patto ne giustifichino la sussunzione nella fattispecie legale.
  • Il termine quinquennale previsto per i patti parasociali non può essere applicato in modo automatico a qualsiasi accordo avente contenuto opzionante: occorre accertare la funzione effettiva del patto e la sua appartenenza a una delle categorie legali.
  • Quando l'accoglimento di un motivo impone un nuovo accertamento complessivo della fattispecie, il secondo motivo che riguarda il medesimo profilo sostanziale può rimanere assorbito.

Come è indicizzato

MateriePatti parasociali
RamiSocietario
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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