Sentenza n. 2474/2026 - Milano, Sezione 1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia il Tar adito, contrariis reiectis, ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza n. 6/2025 del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l'importo di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2020/21, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 quale contributo alla sua formazione professionale”; per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato si chiede la nomina di un commissario ad acta… con condanna del Ministero al pagamento delle spese della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per quattro anni scolastici, con accredito complessivo di 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 6/2025 del Tribunale di Lodi, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia del giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per 500 euro ciascuno, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta con accredito complessivo di 2.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 30 luglio 2025, senza che l'amministrazione desse esecuzione alla parte relativa al riconoscimento del beneficio. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale. In corso di giudizio è stato documentato il pagamento delle spese legali dovute in forza della sentenza del giudice del lavoro, ma non l'attribuzione della Carta del docente; la ricorrente ha pertanto limitato e confermato la domanda con riferimento a tale residuo obbligo. È stato inoltre ritenuto inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Lodi, la rituale notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni indicati e con l'accredito complessivo di 2.000 euro, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, attribuendogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere nei confronti dell'amministrazione statale senza l'ostacolo del termine dilatorio.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi e patrimoniali stabiliti dalla pronuncia.
- Per l'esecuzione nei confronti di un'amministrazione statale di un titolo giudiziario comportante il pagamento di somme di denaro, il creditore deve attendere il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice; in tale ipotesi non spetta necessariamente alcun compenso aggiuntivo per l'attività commissariale.
- In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, l'esecuzione di un obbligo pecuniario risultante dal giudicato può avvenire mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1122/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1123/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1124/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 210/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 211/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →