Sentenza n. 4021/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 769/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 769/2025, passata in giudicato, relativa all'attribuzione della Carta docente e al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva dichiarato il suo diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per complessivi euro 2.500,00, condannando il Ministero a mettere a disposizione il beneficio e a rifondere le spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 agosto 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era rimasta ineseguita. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando la sussistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua rituale notificazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per compiere gli atti necessari, anche mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità è stata ritenuta non necessaria alla luce della nomina del commissario e comunque non opportuna per le ulteriori ragioni ostative individuate dall'Adunanza Plenaria n. 15/2014, considerando la complessità del procedimento di attivazione della Carta docente, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, il contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di chiedere l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi; il TAR ha utilizzato il rito per imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre, su richiesta di parte, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la misura è stata esclusa per la nomina del commissario ad acta e per ulteriori ragioni ostative.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione contro una pubblica amministrazione è stato ritenuto ritualmente proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso; il commissario è stato autorizzato a utilizzarlo.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'utilizzo, da parte del Ministero, delle società SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione a un facere o a un pagamento è stata notificata e sono decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere incaricato di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, di ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente contro la pubblica amministrazione: oltre alla manifesta iniquità, possono rilevare ulteriori ragioni ostative connesse alle difficoltà normative, organizzative e finanziarie dell'adempimento e alla specificità degli interessi pubblici coinvolti.
- La nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza può costituire, di per sé, una ragione concreta per non applicare contestualmente l'astreinte, quando il rimedio sostitutivo appaia adeguato ad assicurare l'esecuzione del giudicato.
- Nella valutazione dell'astreinte relativa all'attivazione della Carta docente possono assumere rilievo la complessità procedimentale, il coinvolgimento di più soggetti e strutture amministrative e tecniche, la gestione centralizzata dell'adempimento e l'eccezionale mole del contenzioso seriale, quali elementi idonei a escludere una penalità di mora.
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