Cassazione Penale, Sentenza n. 3247/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Barretta era stato condannato per il delitto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 (omessa dichiarazione) relativo all'anno d'imposta 2011 in qualità di amministratore unico della IMMOBILIARE JESSICA s.r.l. L'impugnazione in cassazione deduceva: (i) mancata prova del dolo specifico in quanto Barretta sarebbe stato un mero prestanome, estraneo alla gestione effettiva della società dopo l'accettazione della carica e la vendita dell'immobile; (ii) vizio di motivazione rispetto all'applicazione della confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 trattandosi di fatti anteriori all'entrata in vigore della norma.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato il ragionamento dei giudici di merito secondo cui la coincidenza temporale tra l'assunzione della carica di amministratore e la rilevante operazione immobiliare (vendita con plusvalenza significativa) costituiva elemento decisivo per ritenere sussistente l'elemento soggettivo del reato di omessa dichiarazione, non essendo la difesa riuscita a fornire elementi concreti a sostegno della tesi del mero prestanome. Quanto alla confisca, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'istituto, richiamando la continuità normativa con la previgente disciplina (art. 322-ter c.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
La norma in materia di reati tributari (omessa dichiarazione) è stata applicata riconoscendo la responsabilità penale del legale rappresentante quale soggetto "ex lege" obbligato alla presentazione e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della società.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina sulla confisca per equivalente, ritenendo la continuità normativa rispetto alla previgente disciplina che consentiva la confisca del profitto/ prezzo del reato tributario.
art. 322-ter cod. pen. (richiamato storicamente)
La pronuncia sottolinea la continuità tra la previgente fattispecie di confisca prevista dall'art. 322-ter c.p. e l'attuale art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000, giustificando l'applicazione della confisca anche per fatti anteriori al nuovo testo per ragioni di identità normativa.
Cass. Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022 (Cristodaro)
in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto
La giurisprudenza richiamata stabilisce che il legale rappresentante risponde come autore principale dell'omessa dichiarazione per l'obbligo legale di presentare e sottoscrivere le dichiarazioni, indipendentemente dall'effettiva gestione societaria.
Cass. Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016 (Lombardo)
in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto D.Lgs. (introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen.
La pronuncia conferma l'obbligatorietà della confisca del profitto/ prezzo del reato tributario e giustifica l'applicazione dell'istituto sulla base della continuità normativa con la disciplina previgente.
Massime di principio
- Il legale rappresentante di una società può essere ritenuto autore principale del reato di omessa dichiarazione anche se non gestore di fatto: l'obbligo "ex lege" di presentare e sottoscrivere le dichiarazioni fiscale basta a fondare la responsabilità penale se sussistono elementi concreti che collegano il soggetto all'operazione societaria rilevante.
- La coincidenza temporale tra l'assunzione della carica e la realizzazione di un'operazione economica rilevante per la società (es. vendita con consistente plusvalenza) è un elemento significativo per inferire il dolo specifico richiesto per l'omessa dichiarazione, specie in mancanza di scritture contabili.
- La mera affermazione di essere un "prestanome" non è sufficiente: la difesa deve fornire elementi concreti e apprezzabili che escludano il coinvolgimento o la volontà di eludere gli obblighi fiscali.
- Le censure basate sulla retroattività della norma sulla confisca incontrano ostacoli quando la Corte ritiene esistente una continuità normativa con la disciplina previgente; in tali casi la confisca per equivalente può essere confermata anche per fatti anteriori al nuovo testo.
- Per contrastare efficacemente l'accusa in casi simili è necessario produrre prove documentali chiare (es. deleghe, scritture contabili, atti che dimostrino l'assenza di ogni gestione) che dimostrino concretamente l'estraneità rispetto alle operazioni societarie rilevanti.
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