Cassazione Penale, Sentenza n. 9954/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello che lo ha riconosciuto responsabile, in concorso, di una rapina aggravata (capo 4), denunciando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella ritenuta responsabilità, sostenendo che le prove processuali dimostrerebbero al più una mera connivenza non punibile e non un concreto concorso; 2) violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi sono in parte generici e in parte manifestamente infondati. Quanto alla responsabilità, la Corte di appello ha adeguatamente valorizzato le dichiarazioni accusatorie del coimputato (che indicava il ricorrente come 'palo') e le immagini di videosorveglianza che riprendevano entrambi prima del fatto e poi in possesso congiunto della refurtiva: elementi convergenti decisivi non richiamati nel ricorso. Quanto alle attenuanti generiche, il motivo d'appello era del tutto generico; la Corte di appello ha considerato i precedenti penali, il comportamento processuale e la mancanza di ravvedimento, parametri idonei (ai sensi dell'art. 133 c.p.) a negare le attenuanti. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile; il provvedimento impone al ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. In precedenza in sede di appello il ricorrente era stato assolto dai capi 1, 2 e 3 e riconosciuto colpevole per il capo 4 (rapina aggravata in concorso).
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito può prendere in esame l'elemento, tra quelli elencati dall'art. 133, che ritiene prevalente; anche un solo elemento attinente alla personalità del soggetto o all'entità/modi di esecuzione del reato può giustificare la negazione delle attenuanti.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 (Marigliano)
Giurisprudenza che conferma il principio che il giudice può utilizzare un singolo elemento rilevante tra quelli dell'art. 133 per motivare il diniego delle attenuanti generiche.
Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996 (Romeo)
Precedente di legittimità che ribadisce la sufficienza di un elemento pregnante per la decisione sulle attenuanti generiche.
Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 (Tannoia)
Principio secondo cui la manifesta infondatezza o la genericità della richiesta difensiva impedisce di considerare viziata per carenza di motivazione la decisione del giudice di merito e ostacola l'annullamento per tale motivo.
Massime di principio
- La valutazione della responsabilità per concorso può essere fondata su dichiarazioni del coimputato se tali dichiarazioni sono corroborate da elementi oggettivi (es. immagini di videosorveglianza e possesso congiunto della refurtiva); la mera affermazione di connivenza non è sufficiente a escludere il concorso quando esistono elementi convergenti.
- In sede di impugnazione le censure sulle attenuanti generiche devono essere specifiche: motivi generici o non articolati concretamente possono rendere inammissibile il ricorso o giustificare il mantenimento del diniego del beneficio. Il giudice di merito può considerare anche un solo elemento significativo ai sensi dell'art. 133 c.p. per concedere o negare le attenuanti.
- La genericità o manifesta infondatezza dei motivi può determinare l'inammissibilità del ricorso e l'addebito delle spese e sanzioni (es. corresponsione alla Cassa delle Ammende).
- Per contrastare efficacemente una condanna fondata su dichiarazioni di terzi è necessario, in cassazione, richiamare e confutare espressamente gli elementi probatori convergenti (es. videoregistrazioni, prove di possesso della refurtiva), non limitandosi a censure di principio.
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