Cassazione Penale, Sentenza n. 4279/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Potenza (10/03/2021) che, tra l'altro, aveva confermato l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei loro confronti per i capi 12 e 13 (falsità ideologica e reati connessi) ritenendo sussistenti esigenze cautelari di pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio. I ricorrenti hanno censurato la motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari e la gravità indiziaria, nonché la violazione di norme procedurali relative all'utilizzo di dichiarazioni e atti acquisiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati alcuni dei motivi di ricorso in ordine all'attualità delle esigenze cautelari. Ha disposto il rinvio al Tribunale con funzione di riesame perché rivaluti, alla luce di documenti sopravvenuti (tra cui istanze del pubblico ministero che hanno chiesto la sostituzione della custodia cautelare per numerosi capi con misure meno afflittive e le conseguenti misure alternative effettivamente applicate: arresti domiciliari e obbligo di dimora), il giudizio complessivo sull'attualità delle esigenze cautelari. La Corte ha però confermato il principio di diritto secondo cui il reato di falso ideologico è configurabile anche quando la motivazione della sentenza sia materialmente redatta da soggetti estranei all'ordine giudiziario, poiché la sottoscrizione del magistrato non esclude la partecipazione del terzo se quest'ultimo ha contribuito anche al processo decisionale. In sostanza i ricorsi sono stati ritenuti, in parte, fondati e la causa è stata rimessa al Tribunale di riesame per nuovo esame.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 310
Norma che disciplina l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari e la possibilità di riesame: la Corte rileva che il Tribunale di riesame dovrà riesaminare l'attualità delle esigenze cautelari alla luce di elementi sopravvenuti.
Codice di procedura penale, art. 274, lett. a) e c)
Riferimenti alle esigenze cautelari prese in considerazione (pericolo di reiterazione e pericolo di inquinamento probatorio) come fonti giustificative della misura; la Corte ha valutato i limiti della motivazione sulla loro attualità.
Codice di procedura penale, artt. 192 comma 3 e 4 e art. 277
Norme relative all'utilizzo delle dichiarazioni e ai limiti probatori: la difesa ha rilevato profili di violazione procedurale nell'uso di dichiarazioni di soggetti indagati; la Corte ha richiamato la necessità di riscontri e corretto utilizzo probatorio ma non ha annullato il valore delle acquisizioni già riscontrate.
Codice penale, artt. 110 e 81 comma 2; artt. 476 e 479
Riferimenti ai reati contestati (concorso di persone, falsità ideologica in atti pubblici, uso e circostanze connesse): la Corte conferma che la fattispecie di falso ideologico è applicabile anche quando l'atto giurisdizionale sia materialmente redatto da un terzo.
Giurisprudenza di legittimità (richiamata)
La Corte richiama precedenti (es. sezioni indicate) per i principi: motivazione della misura cautelare deve essere coerente, completa e logica; il pericolo di reiterazione va valutato prognosticamente anche senza occasione imminente.
Massime di principio
- La sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio) devono essere valutate alla luce di elementi sopravvenuti, compresi atti o istanze del pubblico ministero che attenuino le esigenze (ad es. richiesta di sostituzione della misura).
- La conversione o la sostituzione di misure cautelari in procedimenti collegati costituisce novum rilevante che il giudice del riesame deve considerare; la Corte di legittimità può disporre il rinvio se tali elementi non erano disponibili al momento della decisione impugnata.
- Il reato di falso ideologico rispetto a una sentenza può sussistere anche se il magistrato ha sottoscritto l'atto: la sottoscrizione non esclude la responsabilità qualora risultino interventi di terzi nella stesura o, più gravemente, nella formazione della decisione.
- La motivazione della misura cautelare è censurabile solo se priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità; difetti meramente argomentativi o valutazioni prognostiche non sostituiscono il sindacato di legittimità con un sindacato di merito.
- Il pericolo di reiterazione si valuta con una prognosi fondata sugli elementi concreti (modalità del fatto, personalità dell'indagato, condizioni di vita) e non richiede la dimostrazione di un'imminente o specifica occasione per delinquere.
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