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Sentenza

Sentenza n. 4630/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla Sentenza n. 517/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 17441/2024, pubblicata in data 23/01/2025, e notificata il 28/01/2025.

Giustizia amministrativa202600980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per tre anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 gennaio 2025 e l'amministrazione non l'aveva impugnata. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di adempimento, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento del dovuto, degli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto ammissibile l'azione perché diretta a ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine per proporre l'ottemperanza e dei termini processuali applicabili, nonché la rituale notificazione del titolo e il decorso infruttuoso dei 120 giorni previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché l'obbligazione è fungibile e l'inerzia dell'amministrazione non può pregiudicare la parte vittoriosa. È stato nominato, sin da subito, un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato di provvedere agli stanziamenti, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La norma consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; l'amministrazione non può giustificare l'inadempimento facendo valere l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico della carta elettronica del docente, oggetto del giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato, anche mediante la nomina preventiva di un commissario ad acta.
  • Se il termine fissato dal giudice per fruire di un beneficio economico è ormai decorso per inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante il pagamento del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • L'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria condotta omissiva per sottrarsi all'adempimento di un obbligo stabilito da una decisione giudiziaria, né può imputare alla parte vittoriosa il mancato rispetto del termine per la fruizione del beneficio quando tale mancato rispetto dipenda dall'inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàBuona fede e correttezza della PA

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