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Sentenza

Sentenza n. 6133/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché, ove possa occorrere e in parte qua: - della Circolare MEF – MDS prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 3251 del 21 aprile 2016; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 21179 dell’8 febbraio 2019; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 22413 del 29 luglio 2019; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 7435 del 17 marzo 2020; - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, recante i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022; - dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022; - dell’Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - del decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, unitamente ai relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/10/2023: - del decreto n. 741 del 21 luglio 2023 dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, unitamente ai relativi allegati;

Giustizia amministrativa202303075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali e provvedimenti regionali relativi al superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e al conseguente ripiano per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l’adozione dei provvedimenti di ripiano, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, vari atti e circolari ministeriali e delle Conferenze, nonché i decreti dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana n. 1247 del 13 dicembre 2022 e n. 741 del 21 luglio 2023, con i quali erano stati individuati gli operatori economici soggetti al ripiano e i relativi importi. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la decisione è fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

All’udienza straordinaria del 27 marzo 2026 la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia. Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza d’interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità e senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e delle circostanze della controversia.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato

    La disposizione è richiamata in relazione allo svolgimento dell’udienza in modalità telematica.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito

    È indicata quale base normativa per l’individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione nel merito, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
  • La sopravvenuta carenza d’interesse può riguardare anche un ricorso integrato da motivi aggiunti e comporta l’improcedibilità dell’intero giudizio, salvo diverse specifiche domande ancora sorrette da un interesse attuale, non risultanti nel caso esaminato.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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