Sentenza n. 218/2026 - Salerno, Sezione 2
avverso e per l'annullamento - previa sospensione - del provvedimento prot. n. 29281 del 05.11.2025, con il quale il Comune di Montoro ha disposto il diniego definitivo dell'istanza depositata dai ricorrenti in data 24.09.2024 (prot. n. 25826), volta al rilascio di un p.d.c. per “progetto in sanatoria del fabbricato residenziale, in fase di costruzione alla via Municipio della frazione Torchiati del Comune di Montoro”; - ove e per quanto occorra, del provvedimento prot. n. 27797 del 21.10.2025, recante la comunicazione dei motivi ostativi; - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria per un fabbricato residenziale, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria dopo l'annullamento giudiziale di un precedente permesso di costruire, rilasciato per l'ampliamento di un fabbricato ai sensi del Piano Casa regionale, poiché l'intervento era stato realizzato come corpo di fabbrica separato. Il Comune aveva respinto l'istanza rilevando esclusivamente che l'area ricadeva in zona C.1.3 del PRG, nella quale le norme tecniche di attuazione prevedevano la previa approvazione di un piano urbanistico attuativo o di lottizzazione. I ricorrenti hanno dedotto, con tre motivi sostanzialmente convergenti, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per mancata considerazione e confutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego; la violazione dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 e degli artt. 7 e 8 delle NTA del PRG; il difetto di istruttoria e di motivazione, l'erroneità dei presupposti, il travisamento, lo sviamento, l'illogicità e la violazione del giusto procedimento. In particolare, i ricorrenti avevano sostenuto che l'area fosse già integralmente urbanizzata e che tale situazione rendesse superflua la previa formazione del piano attuativo. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, rilevando che il diniego finale riproduceva sostanzialmente il preavviso senza confrontarsi con le osservazioni del privato, che vertevano proprio sulla non necessità del piano urbanistico attuativo in ragione dell'asserita completa urbanizzazione dell'area. Il Comune avrebbe dovuto svolgere una valutazione concreta e attuale, considerando anche che aveva già rilasciato il precedente permesso senza richiedere tale adempimento e che la sentenza del Consiglio di Stato che lo aveva annullato non aveva esaminato specificamente la questione della necessità del piano attuativo. Il giudice ha escluso l'applicabilità della sanatoria dei vizi procedimentali prevista dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 alla violazione dell'art. 10-bis, poiché le osservazioni del privato richiedono una specifica controdeduzione nella sede amministrativa. Il TAR ha inoltre rilevato il difetto di istruttoria e di motivazione: il mero richiamo alla disciplina della zona C.1.3 non era sufficiente. Quando il piano urbanistico prevede uno strumento attuativo, l'amministrazione deve verificare lo stato concreto di urbanizzazione dell'area, le opere e i servizi esistenti, il carico edilizio derivante dall'intervento e le eventuali ulteriori esigenze di urbanizzazione, motivando in modo adeguato sia l'eventuale esclusione sia la permanenza della necessità del piano attuativo. La valutazione del grado di urbanizzazione resta affidata alla discrezionalità comunale ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o errore di fatto, ma tale discrezionalità presuppone un'istruttoria effettiva e una motivazione non meramente apparente. Il diniego è stato quindi annullato, con obbligo per il Comune di rieditare il potere tenendo conto dei criteri indicati dal TAR. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego
La motivazione del diniego finale deve confrontarsi specificamente con le osservazioni presentate dal privato in risposta al preavviso, soprattutto quando esse riguardano il presupposto decisivo del diniego.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La sanatoria dei vizi procedimentali non si estende alla violazione dell'art. 10-bis, poiché le osservazioni del privato richiedono una specifica controdeduzione nella sede amministrativa.
art. 36 d.P.R. 380/2001
È stato invocato dai ricorrenti in relazione al permesso di costruire in sanatoria; la decisione è stata definita sulla base della violazione dell'art. 10-bis e del difetto di istruttoria e motivazione.
art. 4, comma 1, lett. b), l.r. Campania n. 19/2009
La disposizione, applicata nel precedente titolo edilizio, consente l'ampliamento volumetrico di un edificio esistente ma non la realizzazione ex novo di un fabbricato isolato.
Massime di principio
- Quando il privato presenta osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, il provvedimento finale di diniego deve esaminarle e controdedurle specificamente; la mera riproduzione del preavviso di diniego non soddisfa l'obbligo motivazionale.
- La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 non è sanabile mediante l'art. 21-octies, comma 2, della stessa legge, perché le osservazioni del privato costituiscono un apporto partecipativo che deve essere valutato nella sede amministrativa.
- La previsione dello strumento urbanistico di un piano attuativo non consente di motivare il diniego edilizio con il solo richiamo alla norma di piano quando il privato deduca la completa o sostanziale urbanizzazione dell'area; l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria concreta sullo stato delle urbanizzazioni e sulle ulteriori esigenze indotte dall'intervento.
- La valutazione della necessità del piano attuativo spetta al Comune nell'esercizio di un'ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o errore di fatto, ma deve essere preceduta da un'istruttoria effettiva e accompagnata da una motivazione adeguata.
- In sede di riedizione del potere dopo l'annullamento del diniego, l'amministrazione deve valutare specificamente lo stato dei luoghi, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, i servizi esistenti, la consistenza dell'intervento e il carico urbanistico aggiuntivo, potendo comunque confermare la necessità del piano attuativo se ciò sia giustificato dall'esigenza di uno sviluppo omogeneo ed efficiente dell'abitato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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