Cassazione Penale, Sentenza n. 8345/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto della querela relativamente al reato di furto aggravato (artt. 624, 625 c.1 n.2 c.p.). Il Procuratore Generale deduceva che il Tribunale avesse errato nell'applicare gli artt. 516 e ss. c.p.p., ritenendo tardiva e inammissibile la contestazione suppletiva, operata dal Pubblico Ministero, dell'aggravante di cui all'art. 625 c.1 n.7 (il fatto commesso su bene destinato a pubblico servizio), e che tale valutazione avesse determinato ingiustamente la declaratoria di improcedibilità per mancata querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che la contestazione suppletiva dell'aggravante effettuata dal Pubblico Ministero alla prima udienza utile (10/03/2023) è tempestiva e ha reso il reato procedibile d'ufficio; pertanto il Tribunale non poteva dichiarare l'improcedibilità per difetto di querela. La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è rinviato alla Corte d'appello di Catania, con osservazione che risultano adempiute le formalità ex art. 520 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Definizione del delitto di furto; richiamato per individuare il reato di riferimento e il regime di procedibilità modificato dalla riforma
art. 625 c.1 n.7 c.p.
Circostanza aggravante "il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità"; la Corte afferma che si tratta di una circostanza valutativa (non intrinsecamente autoevidente) ma che può essere contestata anche perifrasticamente quando la formulazione renda manifesto il carattere pubblico del bene
art. 624 comma 3 c.p. (come modificato dal d.lgs. 150/2022)
Ha novellato il regime di procedibilità del furto rendendolo in generale a querela della persona offesa salvo specifiche ipotesi (tra cui l'aggravante di cui all'art. 625 n.7), con effetti anche sui fatti anteriori all'entrata in vigore, secondo la disciplina transitoria
art. 85 d.lgs. 150/2022
Disposizione transitoria che stabilisce che, per i fatti antecedenti all'entrata in vigore della riforma, il termine per la presentazione della querela decorre dall'entrata in vigore stessa (30/12/2022); applicata per definire i termini utili alla presentazione della querela nel caso concreto
art. 129 c.p.p.
Impone al giudice di pronunciare immediatamente il proscioglimento quando manca una condizione di procedibilità; la Corte precisa che tale norma va coordinata con le disposizioni sulla contestazione suppletiva e con la disciplina transitoria, evitando letture che impediscano al P.M. di esercitare il potere di modificare l'imputazione alla prima udienza utile
artt. 516 e ss. c.p.p.
Norme relative alla contestazione dell'imputazione e alla modifica dell'imputazione nel corso del dibattimento; oggetto della censura del ricorrente, e interpretate dalla Corte nel senso che il Pubblico Ministero può procedere a contestazione suppletiva di circostanze aggravanti alla prima udienza utile per rendere procedibile il reato d'ufficio
art. 517 c.p.p.
Parte del complesso normativo relativo alla contestazione e modificazione dell'imputazione; va letta coordinatamente con l'art. 129 c.p.p. e la disciplina transitoria per consentire la contestazione suppletiva del P.M.
art. 520 c.p.p.
Regola le formalità successive alla modifica dell'imputazione; la Corte osserva che, nel caso in esame, le formalità conseguenti alla contestazione suppletiva risultano adempiute
art. 124 c.p.
Richiamato in relazione al termine originario di tre mesi per la proposizione della querela; coordinato con l'art. 85 d.lgs. 150/2022 per il decorso del termine
art. 23 comma 8 d.l. n.137/2020 (convertito)
Norma procedurale richiamata in ordine alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti, applicata nel rito di cassazione nel periodo indicato
Costituzione, artt. 3, 111 comma 2, 112
Principi costituzionali invocati per tutelare la posizione processuale della pubblica accusa e garantire ragionevolezza e funzione rieducativa del procedimento, a presidio del diritto di azione penale e dell'equilibrio tra parti
Massime di principio
- La circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio è valutativa ma può essere considerata tempestivamente contestata anche attraverso perifrasi o formulazioni non testuali, purché rendano manifesto all'imputato l'obbligo di difesa rispetto alla natura pubblica del bene
- Il Pubblico Ministero ha il potere-processuale di modificare l'imputazione (contestazione suppletiva) alla prima udienza utile per ripristinare la procedibilità d'ufficio di un reato quando ricorrono le condizioni di legge; tale potere non richiede un termine scritto equivalente a quello della persona offesa
- Per i fatti anteriori alla riforma (d.lgs. 150/2022), il termine per la querela decorre dall'entrata in vigore della stessa (30/12/2022) ai sensi dell'art. 85, quindi la contestazione suppletiva effettuata prima della scadenza rende irrilevante la mancata querela successiva
- Il giudice non può dichiarare l'improcedibilità per difetto di querela se, alla prima udienza utile, il P.M. ha tempestivamente contestato l'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio; l'art. 129 c.p.p. va coordinato con le norme sulla contestazione per evitare di precludere alla pubblica accusa l'esercizio dei suoi poteri
- Occorre sempre rispettare le formalità previste per la contestazione suppletiva (es. adempimenti previsti dall'art. 520 c.p.p.), perché la validità dell'operazione processuale dipende sia dalla tempestività sia dalla correttezza formale
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