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Ordinanza

Ordinanza n. 59/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Questura di Venezia prot. n. -OMISSIS--/Div. P.A.S.I. in data 11 dicembre 2024, notificato il 15 settembre 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente in data 30 giugno 2025, per motivi di “lavoro subordinato/attesa occupazione”, nonché del provvedimento della Questura di Venezia prot. n. -OMISSIS--5/Div. P.A.S.I., privo di data, e notificato anch’esso il 15 settembre 2025, con il quale è stata dichiarata l’irricevibilità dell’ulteriore istanza di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente, per motivi di “lavoro subordinato”, e di ogni altro atto e/o provvedimento preparatorio, presupposto, consequenziale o, comunque, connesso;

Giustizia amministrativa202502489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e dichiarazione di irricevibilità di un’ulteriore istanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Questura di Venezia che ha rigettato l’istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o attesa occupazione, nonché il successivo provvedimento con cui è stata dichiarata irricevibile un’ulteriore istanza per lavoro subordinato. A sostegno della domanda cautelare ha prodotto documentazione relativa alla reperita occupazione lavorativa presso una società e a un contratto di consulenza. Il testo dell’ordinanza non specifica analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso, ma evidenzia la rilevanza della documentazione lavorativa sopravvenuta o comunque rappresentata dopo la precedente richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il pregiudizio allegato e, alla luce della documentazione prodotta, la necessità di riesaminare la posizione della ricorrente. Il Collegio ha valorizzato l’evoluzione del processo amministrativo verso uno scrutinio della fondatezza della pretesa sostanziale, oltre il mero giudizio sull’atto e sui vizi dedotti, e ha ritenuto che il danno potesse essere evitato sospendendo i provvedimenti impugnati e ordinando alla Questura di riesaminare la posizione alla luce della documentazione relativa ai rapporti lavorativi. Non è stata definita la controversia nel merito, per la quale è stata fissata udienza pubblica al 3 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche in considerazione del precedente decreto cautelare monocratico e del fatto che la documentazione riguardava situazioni lavorative rappresentate dopo la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR lo ha richiamato quale fondamento della decisione sulla domanda di sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando la documentazione prodotta evidenzia elementi lavorativi rilevanti per la posizione sostanziale dello straniero, il giudice amministrativo può sospendere il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno e ordinare all’amministrazione un riesame alla luce di tali elementi.
  • La tutela cautelare può essere conformata non soltanto mediante la sospensione dell’atto, ma anche attraverso un ordine di riesame della posizione amministrativa, quando tale misura sia necessaria per ovviare al pregiudizio allegato.
  • Nella valutazione cautelare delle controversie in materia di permesso di soggiorno, il giudice può valorizzare la documentazione relativa a un’occupazione lavorativa o a rapporti di consulenza ai fini della verifica della fondatezza della pretesa sostanziale azionata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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