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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26806/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bernardini ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione. Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 531 e 129 c.p.p.) e censurava che la Corte territoriale avesse valutato solo l'elemento soggettivo senza esaminare l'insussistenza dell'elemento oggettivo: egli, quale responsabile dell'ufficio tecnico comunale, si sarebbe limitato a un parere favorevole sul progetto e non avrebbe rilasciato alcun provvedimento autorizzatorio; inoltre invocava l'errore determinato dall'interpretazione di una normativa urbanistica oscura (art. 47, ultimo comma, c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, generico e privo di interesse: il ricorrente non aveva rinunciato alla prescrizione e non aveva dedotto in modo specifico e di immediata evidenza una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.. La Corte ha ritenuto che, pur non essendo il ricorrente l'emanante del titolo autorizzatorio, il suo parere favorevole poteva avere una incidenza causale sull'adozione degli atti e quindi non risultava evidente l'insussistenza del fatto o dell'elemento soggettivo. L'inammissibilità è stata pronunciata anche con richiamo a consolidata giurisprudenza sulle ipotesi in cui il ricorrente non rinuncia alla prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte richiede che, quando l'imputato impugna una sentenza di non doversi procedere per prescrizione senza rinunciare alla prescrizione, l'impugnazione debba specificamente e con evidenza documentare l'esistenza di una causa di proscioglimento di immediata e incontestabile percezione, affinché il giudice possa pronunciare immediata assoluzione; in mancanza il ricorso è inammissibile per difetto di interesse

  • art. 531 c.p.p.

    È stato assunto come norma invocata dal ricorrente per vizio di motivazione/violazione di legge, ma la Corte, dichiarando l'inammissibilità, non ha ritenuto di dover effettuare una disamina sostanziale della presunta violazione; il vizio denunciato è risultato generico

  • art. 125 c.p.p.

    Riferito dal ricorrente in ordine a una presunta sommaria valutazione da parte della Corte d'appello; la Cassazione non ha ravvisato vistosi vizi tali da rendere evidente la causa di proscioglimento evocata

  • art. 47 c.p.

    Invocato dal ricorrente quale deduzione di errore determinato da norme urbanistiche oscure; la Corte ha ritenuto che l'eventuale difficoltà interpretativa della norma urbanistica non fosse di per sé idonea a determinare l'evidenza di una causa di proscioglimento non dimostrata in modo specifico

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato dalla Corte per l'imposizione delle spese e del versamento alla cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità non colpevole

Massime di principio

  • Se si impugna una sentenza di non doversi procedere per prescrizione senza rinunciare alla prescrizione, è necessario dedurre in modo specifico e documentato una causa di proscioglimento di immediata evidenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse
  • Argomentazioni generiche o ricostruzioni complesse della vicenda, senza indicare chiaramente l'elemento di fatto o di diritto che dimostra l'evidente insussistenza del reato o dell'elemento soggettivo, non sono sufficienti in sede di legittimità
  • La mera funzione tecnica o il rilascio di un parere favorevole da parte di un dirigente comunale non esclude, a priori, la possibile responsabilità per concorso nel reato di lottizzazione abusiva se quel contributo procedimentale è causalmente rilevante per l'adozione degli atti che hanno realizzato la trasformazione del territorio
  • L'annullamento amministrativo (T.A.R., Consiglio di Stato) degli atti autorizzatori non esclude automaticamente la responsabilità penale: occorre valutare la rilevanza causale e l'elemento soggettivo in capo al singolo agente
  • Quando si invoca l'errore su norme complesse/oscure quale causa di esclusione della colpa, è necessario provare specificamente che l'errore fosse inevitabile e conforme ai parametri dell'art. 47 c.p.; l'incertezza normativa da sola non garantisce la sussistenza dell'errore invincibile
  • In caso di inammissibilità del ricorso per motivi non imputabili a colpa grave del ricorrente, la Cassazione può comunque irrogare il pagamento delle spese e una somma alla cassa delle ammende

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