Sentenza n. 5740/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 03230/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, che aveva respinto l'impugnazione del PGT di Lacchiarella, nonché la deliberazione consiliare di adozione, nella parte relativa alla destinazione agricola delle aree private
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza di primo grado e chiedevano l'annullamento del PGT nella parte in cui aveva confermato per le loro aree la destinazione agricola, con assoggettamento alla disciplina della Zona E – Area Agricola. Deducevano la violazione e falsa applicazione della legge regionale Lombardia n. 12/2005, delle norme tecniche di attuazione del PTCP e degli artt. 1, 2, 3, 7, 8 e seguenti della legge n. 241/1990. Sostenevano che il PTCP del 2013 prevedesse in modo vincolante la possibile realizzazione di un terminal logistico intermodale e che il precedente PGT, insieme alle tavole di piano e all'art. 23 delle NTA, imponesse o comunque rendesse doverosa una destinazione compatibile con il polo logistico. Deducevano inoltre l'illogicità e contraddittorietà della destinazione agricola, considerata la vicinanza a un centro logistico, l'assenza di vocazione agricola dell'area e l'avvenuta presentazione di un'istanza SUAP in variante al PGT. Lamentavano infine l'omessa considerazione delle istanze di riclassificazione e il difetto di motivazione nel rigetto dell'osservazione presentata durante l'iter di approvazione del piano. In appello proponevano per la prima volta anche una domanda risarcitoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. In via preliminare ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento, perché proposta per la prima volta in appello, in violazione del divieto di nova previsto dall'art. 104 c.p.a. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il nuovo PGT non aveva modificato la destinazione agricola già prevista dal precedente strumento urbanistico. La possibilità, contemplata dal precedente PGT e dal PTCP, di presentare una proposta logistica non costituiva una previsione urbanistica immediatamente attuabile, ma soltanto una possibilità subordinata a una variante localizzativa puntuale mediante la procedura SUAP prevista dall'art. 8 d.P.R. n. 160/2010. Il Comune poteva quindi escludere tale possibilità sulla base di valutazioni relative al contenimento del consumo di suolo e all'impermeabilizzazione, ritenute tecnico-discrezionali e non manifestamente illogiche o irragionevoli. Il secondo motivo è stato respinto perché le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo in presenza di arbitrarietà, manifesta irragionevolezza, illogicità evidente o travisamento dei fatti. Le esigenze di contenimento del consumo di suolo e di riduzione del rischio idrogeologico sono state ritenute idonee a giustificare la destinazione agricola. Il terzo motivo è stato respinto poiché l'amministrazione non era tenuta a dare attuazione diretta alle istanze private né a trasformare la previsione meramente eventuale di un insediamento logistico in una destinazione urbanistica prescrittiva; inoltre, il procedimento SUAP era stato negativamente definito con autonoma deliberazione, la cui impugnazione era stata respinta. Il quarto motivo è stato respinto perché le osservazioni dei cittadini e dei proprietari agli strumenti urbanistici hanno natura di apporti collaborativi e non attribuiscono, di regola, una posizione di aspettativa qualificata; il loro rigetto non richiede quindi una motivazione analitica, purché siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali della pianificazione. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 104 c.p.a.
il divieto dei nova in appello è preordinato ad evitare che nel giudizio di appello possa realizzarsi l'ampliamento del thema decidendum cristallizzatosi nel precedente grado del giudizio
Il giudizio di appello è circoscritto alle censure ritualmente dedotte in primo grado; non possono essere introdotte per la prima volta nuove domande, deduzioni o prove documentali, perché ciò violerebbe il doppio grado di giudizio e il diritto di difesa.
art. 8 d.P.R. n. 160/2010
La possibilità di utilizzare l'area per un insediamento logistico, prevista dagli strumenti pianificatori, richiedeva una variante localizzativa puntuale mediante la procedura SUAP e non costituiva una previsione urbanistica di diretta e immediata attuazione.
legge regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12
Le disposizioni regionali sulla pianificazione territoriale e urbanistica non impediscono al Comune di confermare la destinazione agricola di un'area quando la scelta rientra nella discrezionalità pianificatoria e non risulta manifestamente illogica o irragionevole.
artt. 1, 2, 3, 7, 8 e 13 e ss. l. 241/1990
Nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici, il rigetto delle osservazioni dei privati non richiede ordinariamente una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali sottesi alla pianificazione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo d'appello non possono essere introdotte per la prima volta nuove domande, comprese quelle risarcitorie, né nuove deduzioni o prove documentali, poiché il divieto di nova ex art. 104 c.p.a. tutela il principio del doppio grado, il contraddittorio e il diritto di difesa.
- La previsione negli strumenti urbanistici della possibilità di presentare una variante localizzativa per un determinato insediamento non equivale a una destinazione urbanistica direttamente attuabile né attribuisce al privato un diritto alla successiva approvazione della variante.
- Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per manifesta arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, non per la mera non condivisibilità della soluzione adottata.
- Il contenimento del consumo di suolo, la limitazione dell'impermeabilizzazione e la riduzione del rischio idrogeologico sono finalità idonee a giustificare la conferma di una destinazione agricola, purché la valutazione amministrativa non sia manifestamente illogica o irragionevole.
- Le osservazioni dei proprietari nell'ambito del procedimento di formazione di uno strumento urbanistico costituiscono apporti collaborativi e, di regola, non determinano un'aspettativa qualificata; il loro rigetto non necessita di una motivazione analitica, essendo sufficiente la loro effettiva considerazione nel quadro degli interessi generali della pianificazione.
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