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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12108/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una verifica fiscale che aveva condotto alla notifica di un avviso di accertamento per maggior reddito, con recupero di Irpef, Ilor e accessori per l’anno 1996. L’atto impositivo era divenuto definitivo per l’inammissibilità dell’impugnazione già proposta. In seguito veniva notificata una cartella di pagamento per l’iscrizione a ruolo delle somme accertate. La contribuente impugnava la cartella davanti alla CTP, che rigettava il ricorso. In appello la CTR dichiarava inammissibile l’impugnazione per tardività, riunendo anche il ricorso relativo al diniego di definizione agevolata. Nel ricorso per cassazione la contribuente deduceva: nullità della sentenza per asserita mancanza di distinzione tra udienza pubblica e camera di deliberazione; violazione delle norme sul litisconsorzio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione; erronea declaratoria di tardività dell’appello; omesso esame della questione relativa al diniego di accesso al condono/definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi. Ha escluso la nullità della sentenza d’appello, osservando che la censura non era supportata dal testo della decisione e che risultava comunque la separazione temporale tra udienza e deposito. Ha affermato che, nel giudizio tributario avente ad oggetto una cartella esattoriale, non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione, sicché non vi era obbligo per il giudice di integrare il contraddittorio. Ha confermato la tardività dell’appello, rilevando che, per i giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009, operava il termine lungo annuale, più la sospensione feriale, e che in ogni caso l’impugnazione proposta nel luglio 2011 era oltre il termine. Quanto al diniego di condono, ha rilevato che la lite non era "pendente" ai fini della disciplina invocata, perché l’avviso di accertamento era già definitivo e coperto da giudicato; pertanto la definizione agevolata non era applicabile alla vicenda. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    costituisce il parametro per la censura di nullità della sentenza per asserita violazione delle regole di decisione e del procedimento

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro per i motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è il parametro per la censura di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 34 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente come norma sullo svolgimento della trattazione e della decisione nel processo tributario

  • art. 35 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente come norma sullo svolgimento della trattazione e della decisione nel processo tributario

  • art. 14, n. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    la Corte esclude che imponga l’integrazione del contraddittorio tra ente impositore e concessionario della riscossione nel giudizio contro cartella

  • artt. 21 e 22 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamati per la verifica della tempestività dell’appello nel processo tributario

  • art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2012, conv. in L. n. 111 del 2011

    invocato per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti; la Corte ne esclude l’applicazione perché la lite non era pendente

  • art. 29, comma 16-bis, D.L. n. 216 del 2011

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda di definizione agevolata

  • art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla Corte solo per distinguere il diverso caso deciso in altra occasione, non applicabile alla fattispecie

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario avente ad oggetto una cartella di pagamento, l’ente impositore e il concessionario della riscossione non sono litisconsorti necessari: la mancata chiamata di uno di essi non comporta nullità del processo né obbligo del giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio.
  • La tempestività dell’appello nel processo tributario va verificata applicando il termine lungo vigente ratione temporis, tenendo conto della sospensione feriale; se l’impugnazione è proposta oltre tale termine, essa è inammissibile.
  • La definizione agevolata delle liti fiscali è applicabile solo alle controversie effettivamente pendenti; se l’atto impositivo presupposto è divenuto definitivo e coperto da giudicato, la successiva cartella non consente di riaprire la lite mediante la disciplina condonistica.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è fondata quando il giudice di merito abbia comunque considerato la questione e l’abbia assorbita in una decisione di rito o di infondatezza, oppure quando il tema dedotto attenga in realtà a una questione di diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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