Cassazione Penale, Sentenza n. 22953/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 20/03/2026 che, in sede di riesame, ha parzialmente annullato il decreto di sequestro preventivo ma ha confermato il mantenimento in sequestro di una somma residua di 20.850,00 euro ritenuta profitto dei reati contestati a Ndreka (concorso in furto aggravato e rapina aggravata). L'avv. Jappelli deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la refurtiva era costituita da beni (argenteria, gioielli ecc.) non rinvenuti e che non esistono indizi che tali beni siano stati convertiti in denaro: dunque il sequestro delle somme sarebbe illegittimo e configurerebbe un sequestro per equivalente non ammesso dalle fattispecie contestate. L'avv. Fumo deduce violazione di legge/contraddittorietà della motivazione e assenza di nesso di pertinenzialità tra il denaro rinvenuto e i reati, nonché prova di lecita fonte di reddito dell'indagato; tuttavia il ricorso risulta generico e non autosufficiente perché non allega la documentazione richiamata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'avv. Fumo per genericità e non autosufficienza (mancata allegazione/documentazione richiesta). Ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso dell'avv. Jappelli, confermando la valutazione del Tribunale secondo cui sussistono elementi sufficienti per ritenere la pertinenzialità tra i reati e la somma sequestrata: gravità degli indizi per reati predatori, rinvenimento di armi clandestine, gioielli e ingente contante senza valida giustificazione, carenza di comprovate fonti lecite di reddito, e breve distanza temporale tra i reati e il sequestro. La Corte ha quindi qualificato il sequestro come diretto e non come sequestro per equivalente, ha ritenuto motivato il periculum in mora e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiesta di trattazione orale: il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto in assenza di rituale richiesta di trattazione orale, fatto richiamato in apertura dell'atto.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Parametro di legittimità del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro: ricorso ammesso solo per violazione di legge o per vizi della motivazione talmente gravi da renderla priva dei requisiti minimi.
art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Norma sul sequestro preventivo: richiamata nella censura per la valutazione della pertinenzialità dei beni sequestrati con i reati contestati e sugli elementi che giustificano il sequestro.
art. 240, cod. pen.
Rilevante ai fini della qualificazione del profitto del reato (confisca / profitto), richiamato come norma penale di riferimento nelle deduzioni.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina procedurale in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione e all'onere di indicazione e di allegazione degli atti che si assumono travisati.
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende per ricorsi manifestamente infondati o con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per disporre il pagamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge o per vizi della motivazione talmente gravi da renderla priva di consistenza: deduzioni generiche e non autosufficienti vengono dichiarate inammissibili.
- Il sequestro diretto può riguardare anche somme ritenute derivanti dalla conversione del profitto di reati predatori quando la conversione è direttamente riconducibile al reato, in presenza di elementi concreti (breve distanza temporale tra reato e rinvenimento del denaro, mancato rinvenimento della refurtiva, presenza di elementi indiziari quali gioielli, armi, ingente contante e mancanza di valide giustificazioni).
- Il sequestro per equivalente ha natura particolarmente restrittiva: l'operatività del sequestro di denaro come sostituto del profitto richiede un rigoroso nesso causale e probatorio che il giudice valuta; la Corte può ritenere legittima l'attribuzione del denaro al profitto quando la trasformazione in denaro è direttamente e ragionevolmente deducibile dagli elementi istruttori.
- La difesa ha l'onere di rendere il ricorso autosufficiente in Cassazione, allegando o indicando puntualmente gli atti e la documentazione che si assumono travisati; la semplice evocazione di documenti non depositati o non reperibili nel fascicolo è insufficiente.
- Il periculum in mora (rischio di dispersione o di utilizzo del denaro per commettere altri reati) può giustificare il mantenimento del sequestro ove motivato su elementi concreti e non solo ipotetici.
- Nelle impugnazioni avverso sequestri preventivi è utile produrre fin dal primo grado prove di lecita provenienza del denaro (documentazione contabile, bonifici, contratti, redditi) per contrastare agevolmente l'assunto di pertinenzialità con il reato.
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