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Circolare

Circolare numero 127 del 5-7-2000

Calcolo della retribuzione pensionabile per le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi liquidate con il cumulo di contribuzione versata nell’ assicurazione generale obbligatoria, nel caso di versamento nell’ultimo quinquennio di contribuzione di misura tale da comportare una riduzione della pensione maturata sulla base della precedente contribuzione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come incidono le sentenze della Corte Costituzionale n. 201/1999 e n. 432/1999 sul calcolo delle pensioni, soprattutto nei casi di contribuzione mista tra gestioni autonome e AGO dei lavoratori dipendenti. Il principio centrale è che la contribuzione volontaria o comunque ridotta deve essere inclusa nel calcolo solo se necessaria per perfezionare il diritto a pensione; se invece è ulteriore e peggiorativa, deve essere esclusa. La circolare individua le pensioni interessate, le condizioni di applicazione, le modalità di riliquidazione e gli effetti anche sui trattamenti già liquidati e sulle reversibilità.

Effetti delle sentenze Corte Costituzionale n. 201 e n. 432 del 1999 sul calcolo delle pensioni di anzianità e vecchiaia

Effetti delle sentenze Corte Costituzionale n. 201 e n. 432 del 1999 sul calcolo delle pensioni

La circolare esamina gli effetti delle pronunce della Corte Costituzionale intervenute nel 1999 sul calcolo delle pensioni di anzianità e, in alcuni casi, di vecchiaia, con particolare riferimento alle posizioni assicurative miste tra gestioni autonome e assicurazione generale obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti. Il documento chiarisce il rapporto tra contribuzione obbligatoria, volontaria e altre forme di contribuzione ridotta, definendo quando tali periodi debbano essere inclusi nel calcolo della pensione e quando invece debbano essere esclusi perché peggiorativi per l'assicurato.

Quadro normativo di base

Le disposizioni richiamate consentono il cumulo dei contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi e nell'AGO, sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della prestazione. Per le pensioni liquidate in forma retributiva con contribuzione versata in più gestioni, l'importo si compone di distinte quote di pensione, una per ciascuna gestione interessata. Quando nel cumulo è presente contribuzione AGO, la retribuzione pensionabile della relativa quota va determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ossia sulla base della quinta parte della somma delle retribuzioni delle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza della pensione.

Sentenza n. 201 del 24-28 maggio 1999

Con la sentenza n. 201 del 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Cremona in relazione all'articolo 16 della legge n. 233/1990 e all'articolo 3, comma 8, della legge n. 297/1982. La Corte ha precisato che il dubbio riguardava esclusivamente le modalità di calcolo della retribuzione pensionabile nella quota AGO e non era influenzato dal cumulo dei periodi assicurativi.

La decisione si inserisce nel solco di una giurisprudenza già consolidata, secondo la quale, una volta perfezionato il requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione non può ridurre la prestazione già maturata. In altri termini, la contribuzione successiva può solo incrementare il livello pensionistico, ma non compromettere la misura della pensione potenzialmente maturata fino a quel momento.

Ordinanza n. 415 del 25-29 ottobre 1999

L'ordinanza n. 415 del 1999 ha riguardato un caso analogo, sollevato dal Tribunale di Mantova, e la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Anche in tale fattispecie, l'assicurata aveva già raggiunto l'anzianità contributiva minima con i soli contributi obbligatori, sicché la contribuzione volontaria non poteva essere valorizzata in modo da determinare un trattamento più sfavorevole. La pronuncia conferma l'orientamento espresso con la sentenza n. 201/1999.

Sentenza n. 432 dell'11-23 novembre 1999

Con la sentenza n. 432 del 1999, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, terzo comma, della legge n. 153/1969, come sostituito dall'articolo 26 della legge n. 160/1975, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte di un assicurato già in possesso dell'anzianità minima, la pensione di anzianità non potesse essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima.

La Corte distingue espressamente tra:

  • contribuzione volontaria necessaria al perfezionamento del diritto, che deve essere computata;
  • contribuzione volontaria ulteriore, che va esclusa dal calcolo se produce un risultato peggiorativo.

Ambito di applicazione della sentenza n. 201

La circolare precisa che la sentenza n. 201 si applica alle pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, cioè coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, liquidate o riliquidate in forma retributiva con cumulo di contribuzione autonoma e AGO, quando la quota AGO sia stata calcolata anche sulla base di contribuzione volontaria.

L'applicazione è subordinata alla condizione che i periodi di contribuzione volontaria non siano necessari per il perfezionamento dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per il diritto alla pensione e per la decorrenza. Se solo una parte della contribuzione volontaria è necessaria, la sentenza vale per la parte restante.

Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, che devono essere calcolate in due quote ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 503/1992, l'esclusione della contribuzione volontaria deve riguardare sia la quota relativa alle anzianità maturate fino al 1992 sia quella relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi, secondo la collocazione temporale dei versamenti.

Le domande pendenti e quelle future devono essere definite applicando tali criteri, senza computare i periodi volontari fatti valere nell'AGO, sempre che non siano determinanti per il diritto. È possibile, su domanda, ricostituire anche i trattamenti già liquidati, con effetto dalla decorrenza originaria e con arretrati nei limiti della prescrizione decennale. La circolare richiama, a sostegno, i principi delle Sezioni Unite della Cassazione n. 6491/1996. La riliquidazione può riguardare anche le pensioni di reversibilità derivate da pensioni dirette che presentavano le medesime condizioni.

Ambito di applicazione della sentenza n. 201 alle pensioni AGO

La sentenza n. 201 viene estesa anche alle pensioni di anzianità a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti, perché la questione di legittimità riguardava proprio le modalità di calcolo della retribuzione pensionabile in tale gestione. Pertanto, le pensioni AGO liquidate con contribuzione volontaria nella retribuzione pensionabile rientrano nell'ambito di applicazione della pronuncia, con le stesse condizioni già viste per le gestioni autonome.

Anche in questo caso la pensione va calcolata senza tener conto dei periodi di contribuzione volontaria, sia per la retribuzione pensionabile sia per l'anzianità contributiva, se così si ottiene un trattamento più favorevole. Il principio opera solo se la contribuzione volontaria non è necessaria per il diritto alla pensione e alla decorrenza; se solo una parte è necessaria, la sentenza si applica alla parte ulteriore non indispensabile. Anche qui è prevista la ricostituzione a domanda dei trattamenti già liquidati, con decorrenza originaria e arretrati nei limiti della prescrizione decennale.

Ambito di applicazione della sentenza n. 432

La sentenza n. 432 si applica alle pensioni di anzianità liquidate a carico dell'AGO con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1976 e il 30 giugno 1982, periodo per il quale l'articolo 26 della legge n. 160/1975 disciplina i criteri di determinazione della retribuzione annua pensionabile. Anche in questa ipotesi, la sentenza vale solo se i periodi di contribuzione volontaria non sono necessari per il raggiungimento del diritto a pensione.

Se solo una parte dei versamenti volontari è necessaria, la pronuncia si applica per la parte residua non indispensabile. Il ricalcolo va fatto dalla decorrenza originaria, senza computare la contribuzione volontaria né nella retribuzione pensionabile né nell'anzianità contributiva, liquidando il trattamento più favorevole. È ammessa la ricostituzione a domanda con arretrati nei limiti della prescrizione decennale, nonché la riliquidazione delle pensioni di reversibilità derivanti da pensioni dirette che rispettino le condizioni indicate.

Effetti sulle precedenti pronunce e sulla contribuzione ridotta

La circolare evidenzia che i principi delle sentenze n. 201 e n. 432 si riflettono anche sui criteri già adottati in passato per l'applicazione di altre pronunce della Corte Costituzionale in materia di articolo 3, comma 8, della legge n. 297/1982. Le precedenti sentenze richiamate sono quelle n. 307/1989, n. 428/1992, n. 264/1994, n. 388/1995 e n. 427/1997.

In seguito ai nuovi principi, tali sentenze devono trovare applicazione anche:

  • per le pensioni di vecchiaia dell'AGO e per quelle delle gestioni autonome liquidate o riliquidate in forma retributiva con cumulo AGO, ai fini della quota relativa all'AGO;
  • per le pensioni di anzianità AGO, indipendentemente dal compimento dell'età pensionabile;
  • per le pensioni di anzianità delle gestioni autonome liquidate o riliquidate in forma retributiva con cumulo AGO, ai fini della quota AGO, indipendentemente dall'età pensionabile.

La circolare estende inoltre i criteri della sentenza n. 432 ad altre forme di contribuzione ridotta già considerate dalla giurisprudenza, ossia:

  • periodi di contribuzione volontaria;
  • periodi di minore retribuzione;
  • periodi di contribuzione figurativa per integrazione salariale;
  • prolungamenti ex articolo 25, commi primo e quarto, della legge 26 luglio 1984, n. 413.

La regola finale è che la contribuzione ridotta necessaria per perfezionare il diritto a pensione deve essere computata, mentre quella ulteriore, non necessaria e potenzialmente peggiorativa, deve essere esclusa dal calcolo.

Punti principali

Quadro normativo sul cumulo dei contributi

Le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi consentono il cumulo dei contributi versati nelle gestioni autonome e nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti, sia per il diritto sia per la misura della prestazione. Per i trattamenti liquidati in forma retributiva, l'importo si determina sommando le quote di pensione riferite a ciascuna gestione. Quando è presente contribuzione AGO, la quota relativa deve essere calcolata secondo l'articolo 3, comma 8, della legge n. 297/1982, che individua la retribuzione pensionabile sulla base delle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

Sentenza n. 201 del 1999

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Cremona sull'articolo 16 della legge n. 233/1990 e sull'articolo 3, comma 8, della legge n. 297/1982. La Corte ha ritenuto che la questione riguardasse solo le modalità di calcolo della retribuzione pensionabile nell'AGO e ha ribadito il principio già affermato in precedenti pronunce: dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, la contribuzione successiva non può peggiorare la pensione già maturata.

Ordinanza n. 415 del 1999

La Corte ha dichiarato manifestamente infondata una questione analoga sollevata dal Tribunale di Mantova. Anche in quel caso, essendo già raggiunta l'anzianità minima con contributi obbligatori, la contribuzione volontaria non poteva essere considerata in modo da peggiorare il trattamento. L'ordinanza conferma l'orientamento espresso con la sentenza n. 201/1999.

Sentenza n. 432 del 1999

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, terzo comma, della legge n. 153/1969, come sostituito dalla legge n. 160/1975, nella parte in cui non escludeva la riduzione della pensione di anzianità nei casi di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte di chi avesse già raggiunto la contribuzione minima. La Corte distingue tra contribuzione volontaria necessaria a perfezionare il diritto, che va inclusa, e contribuzione volontaria ulteriore, che va esclusa se produce un trattamento deteriore.

Ambito di applicazione delle sentenze

La sentenza n. 201 si applica alle pensioni di anzianità delle gestioni autonome e dell'AGO quando la quota AGO sia stata calcolata includendo contribuzione volontaria, ma solo se tale contribuzione non era necessaria per maturare il diritto e la decorrenza della pensione. La sentenza n. 432 si applica alle pensioni di anzianità AGO con decorrenza tra il 1° gennaio 1976 e il 30 giugno 1982. In entrambi i casi, la riliquidazione può avvenire anche per i trattamenti già liquidati e per le pensioni ai superstiti derivanti da pensioni dirette interessate.

Modalità di ricalcolo e decorrenza

Il ricalcolo deve essere effettuato dalla decorrenza originaria, escludendo la contribuzione volontaria non necessaria sia dal computo della retribuzione pensionabile sia dall'anzianità contributiva, con liquidazione del trattamento più favorevole. Le domande pendenti e quelle future devono essere definite secondo questi criteri. La riliquidazione dei trattamenti già in pagamento avviene a domanda degli interessati, con arretrati limitati dalla prescrizione decennale.

Effetti sulle precedenti sentenze e su altri tipi di contribuzione ridotta

Le nuove pronunce incidono anche sull'applicazione delle precedenti sentenze della Corte Costituzionale già richiamate nella circolare. I criteri stabiliti per la contribuzione volontaria si estendono anche ad altre forme di contribuzione ridotta già considerate in passato, come minore retribuzione, integrazione salariale e prolungamenti ex articolo 25 della legge n. 413/1984. La contribuzione ridotta determinante per il diritto resta inclusa nel calcolo; quella ulteriore e non necessaria deve invece essere esclusa.

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