Circolare numero 128 del 5-7-2000
Indennità ordinaria di disoccupazione in favore delle lavoratrici madri in caso di dimissioni. Chiarimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il divieto introdotto dall’art. 34, comma 5, della legge n. 448/1998 per le dimissioni successive al 31 dicembre 1998 non incide sul diritto all’indennità di disoccupazione delle lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo di divieto di licenziamento previsto dall’art. 12 della legge n. 1204/1971. Viene quindi superato il precedente messaggio n. 000522 del 24 maggio 2000 nella parte incompatibile con questo principio e si dispone il riesame delle domande definite diversamente.
Indennità di disoccupazione per dimissioni delle lavoratrici madri
Indennità di disoccupazione per dimissioni delle lavoratrici madri
La circolare interviene per chiarire il rapporto tra la disciplina generale sulle dimissioni e la tutela speciale prevista per le lavoratrici madri. Il documento precisa che la regola introdotta dall’art. 34, comma 5, della legge n. 448/1998 non elimina il diritto all’indennità di disoccupazione quando le dimissioni avvengano nel periodo coperto dal divieto di licenziamento.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama innanzitutto la circolare n. 27 del 10 febbraio 1999, con la quale erano state fornite disposizioni in materia di indennità ordinaria di disoccupazione in attuazione dell’art. 34, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998. Tale norma aveva stabilito che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998, non dà titolo alla concessione dell’indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, sia con requisiti normali sia con requisiti ridotti.
Chiarimento sulle dimissioni per maternità
La circolare affronta poi il tema delle dimissioni presentate per maternità, richiamando il messaggio n. 000522 del 24 maggio 2000, nel quale era stato precisato che le dimissioni per maternità intervenute dopo il 31.12.1998 non davano titolo al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione.
Viene però evidenziato che l’art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in materia di tutela delle lavoratrici madri, prevede espressamente che, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
Parere dell’Avvocatura Centrale
Sulla questione è stato acquisito il parere dell’Avvocatura Centrale, la quale ha ritenuto che l’art. 34, comma 5, della legge n. 448/1998 non abbia modificato la specifica disciplina dettata dall’art. 12 della legge n. 1204/1971. Pertanto, le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento possono avere titolo all’indennità di disoccupazione.
Superamento del precedente indirizzo e riesame delle domande
Alla luce di tale interpretazione, la circolare dichiara superato, limitatamente al punto 2, quanto disposto dal messaggio n. 000522 del 24.5.2000. Viene inoltre ordinato di riesaminare le domande che siano state eventualmente definite in modo difforme rispetto al criterio ora indicato.
Effetti operativi
Il contenuto della circolare assume rilievo operativo per la gestione delle pratiche di disoccupazione relative alle lavoratrici madri dimissionarie durante il periodo protetto. Le istruzioni comportano la necessità di applicare la tutela speciale prevista dalla legge n. 1204/1971 anche in presenza della regola generale introdotta dalla legge n. 448/1998, con conseguente revisione degli esiti amministrativi non coerenti con tale principio.
Punti principali
Quadro normativo generale
La circolare richiama la precedente circolare n. 27 del 10 febbraio 1999, che aveva dato attuazione all’art. 34, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998. Tale disposizione aveva stabilito che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998, non dà titolo all’indennità ordinaria di disoccupazione, sia agricola sia non agricola, con requisiti normali e ridotti.
Precisazione sulle dimissioni per maternità
Viene ricordato il messaggio n. 000522 del 24 maggio 2000, con cui era stato affermato che le dimissioni per maternità intervenute dopo il 31.12.1998 non davano diritto all’indennità di disoccupazione. La circolare approfondisce però la questione alla luce dell’art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che riconosce alla lavoratrice che si dimette durante il periodo di divieto di licenziamento il diritto alle indennità previste per il caso di licenziamento.
Parere dell’Avvocatura Centrale
L’Avvocatura Centrale ha espresso l’avviso che l’art. 34, comma 5, della legge n. 448/1998 non può considerarsi modificativo della disciplina speciale dell’art. 12 della legge n. 1204/1971. Ne consegue che le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento conservano il titolo all’indennità di disoccupazione.
Superamento del precedente orientamento e riesame delle pratiche
In conseguenza di tale interpretazione viene superato, per il punto 2, quanto disposto dal messaggio n. 000522 del 24.5.2000. La circolare dispone inoltre che debbano essere riesaminate le domande eventualmente definite in modo difforme rispetto al criterio ora chiarito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 5 lug 2000Circolare numero 26 del 05-07-2000 enpals
- Circolare · 5 lug 2000Circolare numero 127 del 5-7-2000
- Circolare · 3 lug 2000Circolare numero 126 del 3-7-2000
- Circolare · 30 giu 2000Circolare numero 125 del 30-6-2000
- Circolare · 10 lug 2000Circolare numero 129 del 10-7-2000
- Circolare · 10 lug 2000Circolare numero 118Bis del 10-7-2000
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →