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Circolare

Circolare numero 128 del 5-7-2000

Indennità ordinaria di disoccupazione in favore delle lavoratrici madri in caso di dimissioni. Chiarimenti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che il divieto introdotto dall’art. 34, comma 5, della legge n. 448/1998 per le dimissioni successive al 31 dicembre 1998 non incide sul diritto all’indennità di disoccupazione delle lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo di divieto di licenziamento previsto dall’art. 12 della legge n. 1204/1971. Viene quindi superato il precedente messaggio n. 000522 del 24 maggio 2000 nella parte incompatibile con questo principio e si dispone il riesame delle domande definite diversamente.

Indennità di disoccupazione per dimissioni delle lavoratrici madri

Indennità di disoccupazione per dimissioni delle lavoratrici madri

La circolare interviene per chiarire il rapporto tra la disciplina generale sulle dimissioni e la tutela speciale prevista per le lavoratrici madri. Il documento precisa che la regola introdotta dall’art. 34, comma 5, della legge n. 448/1998 non elimina il diritto all’indennità di disoccupazione quando le dimissioni avvengano nel periodo coperto dal divieto di licenziamento.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama innanzitutto la circolare n. 27 del 10 febbraio 1999, con la quale erano state fornite disposizioni in materia di indennità ordinaria di disoccupazione in attuazione dell’art. 34, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998. Tale norma aveva stabilito che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998, non dà titolo alla concessione dell’indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, sia con requisiti normali sia con requisiti ridotti.

Chiarimento sulle dimissioni per maternità

La circolare affronta poi il tema delle dimissioni presentate per maternità, richiamando il messaggio n. 000522 del 24 maggio 2000, nel quale era stato precisato che le dimissioni per maternità intervenute dopo il 31.12.1998 non davano titolo al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione.

Viene però evidenziato che l’art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in materia di tutela delle lavoratrici madri, prevede espressamente che, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

Parere dell’Avvocatura Centrale

Sulla questione è stato acquisito il parere dell’Avvocatura Centrale, la quale ha ritenuto che l’art. 34, comma 5, della legge n. 448/1998 non abbia modificato la specifica disciplina dettata dall’art. 12 della legge n. 1204/1971. Pertanto, le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento possono avere titolo all’indennità di disoccupazione.

Superamento del precedente indirizzo e riesame delle domande

Alla luce di tale interpretazione, la circolare dichiara superato, limitatamente al punto 2, quanto disposto dal messaggio n. 000522 del 24.5.2000. Viene inoltre ordinato di riesaminare le domande che siano state eventualmente definite in modo difforme rispetto al criterio ora indicato.

Effetti operativi

Il contenuto della circolare assume rilievo operativo per la gestione delle pratiche di disoccupazione relative alle lavoratrici madri dimissionarie durante il periodo protetto. Le istruzioni comportano la necessità di applicare la tutela speciale prevista dalla legge n. 1204/1971 anche in presenza della regola generale introdotta dalla legge n. 448/1998, con conseguente revisione degli esiti amministrativi non coerenti con tale principio.

Punti principali

Quadro normativo generale

La circolare richiama la precedente circolare n. 27 del 10 febbraio 1999, che aveva dato attuazione all’art. 34, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998. Tale disposizione aveva stabilito che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998, non dà titolo all’indennità ordinaria di disoccupazione, sia agricola sia non agricola, con requisiti normali e ridotti.

Precisazione sulle dimissioni per maternità

Viene ricordato il messaggio n. 000522 del 24 maggio 2000, con cui era stato affermato che le dimissioni per maternità intervenute dopo il 31.12.1998 non davano diritto all’indennità di disoccupazione. La circolare approfondisce però la questione alla luce dell’art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che riconosce alla lavoratrice che si dimette durante il periodo di divieto di licenziamento il diritto alle indennità previste per il caso di licenziamento.

Parere dell’Avvocatura Centrale

L’Avvocatura Centrale ha espresso l’avviso che l’art. 34, comma 5, della legge n. 448/1998 non può considerarsi modificativo della disciplina speciale dell’art. 12 della legge n. 1204/1971. Ne consegue che le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento conservano il titolo all’indennità di disoccupazione.

Superamento del precedente orientamento e riesame delle pratiche

In conseguenza di tale interpretazione viene superato, per il punto 2, quanto disposto dal messaggio n. 000522 del 24.5.2000. La circolare dispone inoltre che debbano essere riesaminate le domande eventualmente definite in modo difforme rispetto al criterio ora chiarito.

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