Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 26 del 05-07-2000 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’adeguamento del tasso di interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e accessori dovuti agli enti previdenziali, fissandolo al 10,25% dal 15 giugno 2000. Conseguentemente vengono aggiornate anche le aliquote per il calcolo delle somme aggiuntive previste per specifiche inadempienze, con distinzione tra i casi disciplinati dalla legge n. 662/1996 e quelli rientranti nell’ambito della legge n. 48/1988. Viene inoltre chiarito che il nuovo tasso si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate dal 15 giugno 2000, con allegato un prontuario per la rata di ammortamento mensile.

Nuova misura del tasso di differimento e di dilazione dei debiti contributivi dal 15 giugno 2000

Nuova misura del tasso di differimento e di dilazione dei debiti contributivi dal 15 giugno 2000

La circolare interviene sull’aggiornamento del tasso di interesse applicabile alla regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. Il documento recepisce le modifiche normative già intervenute in materia e applica il nuovo valore in base alla variazione del tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca d’Italia.

Quadro normativo di riferimento

Viene richiamato l’art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537, che stabilisce il tasso di interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi. La norma prevedeva originariamente un tasso collegato agli interessi attivi degli accordi interbancari, maggiorato di cinque punti percentuali, poi elevati a sei punti dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, art. 3, comma 4.

Successivamente, l’art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con decorrenza 1° gennaio 1999, ha stabilito che, per la determinazione del tasso, si dovesse assumere come base il tasso ufficiale di sconto. La circolare ricorda anche che, in forza dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, dal 1° gennaio 1999 la Banca d’Italia è competente a determinare periodicamente il tasso ufficiale di riferimento (TUR), destinato a sostituire il tasso ufficiale di sconto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nuova misura del tasso di interesse

Alla luce della circolare ministeriale n. 38/2000, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha previsto che gli enti previdenziali procedano autonomamente e automaticamente all’adeguamento del tasso di differimento e di dilazione in funzione delle determinazioni periodiche della Banca d’Italia.

In applicazione del provvedimento della Banca d’Italia del 10 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2000, che ha fissato il TUR al 4,25% con decorrenza 15 giugno 2000, la circolare stabilisce che, dalla stessa data, l’interesse di differimento e di dilazione è pari al 10,25%.

Effetti sulle somme aggiuntive

L’adeguamento del tasso comporta anche la revisione delle aliquote di calcolo delle somme aggiuntive, sempre a decorrere dal 15 giugno 2000. Le misure indicate sono le seguenti:

  • 13,25% per le inadempienze previste dall’art. 1, comma 217, della legge n. 662/1996, corrispondente al tasso di interesse di dilazione maggiorato di tre punti;
  • 10,25% per le inadempienze previste dall’art. 1, comma 218, della legge n. 662/1996.

Regime applicabile ai periodi contributivi della legge n. 48/1988

La circolare precisa che, per le inadempienze relative a periodi contributivi rientranti nell’ambito di applicazione della legge n. 48/1988, il tasso di interesse di dilazione in vigore, pari al 10,25%, deve essere maggiorato di cinque punti percentuali. Ne deriva un’aliquota di calcolo delle somme aggiuntive pari al 15,25%.

Decorrenza e ambito applicativo

Il nuovo tasso deve essere applicato a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 15 giugno 2000. La circolare chiarisce quindi il criterio temporale di applicazione del nuovo valore, con effetto immediato su tutte le richieste successive a tale data.

Prontuario per la rata di ammortamento

In allegato alla circolare è inserito un prontuario per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 10,25%, con coefficienti differenziati in base al numero di rate. Il prospetto è destinato a supportare il calcolo operativo delle rateizzazioni secondo il nuovo tasso.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama l’art. 13 della legge n. 537/1981, che disciplina l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi. Ricorda inoltre che l’art. 14 della legge n. 448/1998, dal 1° gennaio 1999, ha previsto che per la determinazione del tasso si assuma il tasso ufficiale di sconto, poi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento (TUR) determinato periodicamente dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 213/1998.

Nuovo tasso di interesse dal 15 giugno 2000

In applicazione della circolare ministeriale n. 38/2000 e del provvedimento della Banca d’Italia del 10 giugno 2000, che ha fissato il TUR al 4,25% con decorrenza 15 giugno 2000, l’interesse di differimento e di dilazione per i debiti contributivi è stabilito nella misura del 10,25% a decorrere dalla stessa data.

Adeguamento delle somme aggiuntive

La nuova misura del tasso comporta l’adeguamento, sempre dal 15 giugno 2000, delle aliquote per il calcolo delle somme aggiuntive. In particolare, l’aliquota è pari al 13,25% per le inadempienze previste dall’art. 1, comma 217, della legge n. 662/1996, ed è pari al 10,25% per le inadempienze previste dall’art. 1, comma 218, della medesima legge.

Regime speciale per la legge n. 48/1988

Per le inadempienze relative a periodi contributivi rientranti nell’ambito di applicazione della legge n. 48/1988, il tasso di dilazione vigente del 10,25% deve essere maggiorato di cinque punti percentuali, con conseguente aliquota per le somme aggiuntive pari al 15,25%.

Applicazione alle domande presentate dal 15 giugno 2000

La circolare precisa che la nuova misura del tasso deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 15 giugno 2000.

Prontuario per la rata di ammortamento

In allegato è fornito un prontuario per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 10,25%, articolato in coefficienti in funzione del numero di rate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.