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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42840/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato per: i) nullità per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di appello al codifensore Avv. Del Prete; ii) vizio di motivazione/violazione di legge per insussistenza del dolo eventuale; iii) erroneo diniego dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che il termine massimo di prescrizione del reato previsto dall'art. 189 cod. strada (anni 7 e mesi 6) è spirato il 27/11/2022. Ha inoltre ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, essendo accertata l'omessa comunicazione della fissazione dell'udienza di appello a uno dei difensori di fiducia (nullità a regime intermedio) tempestivamente eccepita. Conseguentemente, sussistono i presupposti per dichiarare l'intervenuta causa estintiva del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; non sussistono però le condizioni per pronunciare un'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, perché non emerge con evidenza l'insussistenza del fatto. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 189 cod. strada

    Individuato il reato oggetto del processo (fatto del 27.5.2015) e utilizzato il relativo termine massimo di prescrizione (anni 7 e mesi 6) per verificare l'intervenuta estinzione del reato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Applicata per dichiarare la causa estintiva del reato intervenuta in corso di impugnazione e per disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza. Esclusa la pronuncia di assoluzione di merito ex comma 2 perché non risultava con evidenza l'insussistenza del fatto.

Massime di principio

  • Se, durante il procedimento d'impugnazione, matura la prescrizione del reato, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • La mancata comunicazione di atti processuali rilevanti (es. decreto di fissazione dell'udienza) a uno dei difensori di fiducia integra una nullità a regime intermedio che, se tempestivamente eccepita, può incidere sulla validità dell'impugnazione e favorire l'accertamento di cause estintive sopravvenute.
  • L'eventuale richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto o contestazioni di dolo eventuale devono essere valutate separatamente; la dichiarazione di estinzione per prescrizione non equivale ad una pronuncia di merito e non comporta necessariamente un'assoluzione quando non sia provata l'insussistenza del fatto.
  • Gli avvocati devono vigilare sulla regolarità delle notificazioni a tutti i difensori di fiducia per evitare nullità che possano compromettere le garanzie processuali o modificare il corso dell'impugnazione.
  • Il calcolo dei termini di prescrizione va sempre verificato rispetto alla data in cui il reato si è perfezionato e alle interruzioni/eventuali sospensioni del termine; se il termine è spirato prima della pronuncia definitiva, la causa estintiva deve essere dichiarata.

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