Cassazione Civile, Ordinanza n. 03261/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa per l'anno d'imposta 2002. La contribuente contestava: l'inesistenza o invalidità del ruolo esattoriale; l'illegittimità della cartella per asserita incompetenza della società di riscossione, che essa negava avesse la qualità di agente della riscossione; il difetto di motivazione dell'atto; la nullità o inesistenza della notificazione. In primo grado la CTP rigettava il ricorso ritenendo valida la notifica e sufficiente la motivazione. La CTR confermava, affermando che l'impugnazione della cartella nei termini avesse comunque sanato l'eventuale nullità della notificazione, in quanto la notifica è condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell'atto. In cassazione la società deduceva quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR qualificato come nullità sanabile una notificazione che la ricorrente assumeva invece inesistente, rilevando l'assenza della data nella relata prodotta dal destinatario; 2) violazione dell'art. 32 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che, poiché l'agente della riscossione si era costituito tardivamente, non avrebbe potuto provare il perfezionamento della notifica e quindi la CTR avrebbe dovuto dichiararne l'inesistenza; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 26, comma 5, d.P.R. 602/1973, per la pretesa difformità dell'estratto di ruolo rispetto all'originale e per la tardiva produzione del ruolo originario; 4) violazione dell'art. 12, comma 4, d.P.R. 600/1973 e delle norme sull'onere della prova, sostenendo che il ruolo fosse illegittimo perché privo di sottoscrizione del titolare dell'ufficio o di prova della delega e della qualifica dirigenziale del delegante. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili e il quarto infondato; ha quindi confermato la decisione impugnata e condannato la ricorrente alle spese in favore dell'agente della riscossione, dando atto della mera costituzione di stile dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso e ha rigettato il quarto. Ha confermato il principio per cui i vizi della notificazione della cartella incidono solo sulla notificazione e non sull'atto, che resta valido se il contribuente lo abbia comunque impugnato entro i termini; ha inoltre ribadito che la mancata sottoscrizione del ruolo o della cartella non ne determina l'invalidità, in assenza di specifici elementi contrari, operando la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di lite al solo agente della riscossione, mentre per l'Agenzia delle Entrate non è stata riconosciuta attività difensiva sostanziale. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti consentiti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite; un motivo che esuli da tali confini è inammissibile.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro di censura, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
art. 115 c.p.c.
Richiamato a sostegno delle doglianze sulla valutazione probatoria, senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 148 c.p.c.
La mancanza di elementi essenziali della relata può determinare nullità della notificazione; la Corte richiama però l'orientamento secondo cui occorre verificare le risultanze della copia in possesso del destinatario.
art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, in particolare quando il destinatario impugna tempestivamente l'atto stesso.
art. 160 c.p.c.
Richiamato come norma sulla nullità della notificazione, ma nel caso concreto la nullità è stata esclusa per raggiungimento dello scopo.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova della invalidità o della mancanza dei presupposti dell'atto non può essere assolto con mere contestazioni generiche; spetta al contribuente allegare elementi specifici contrari alla riferibilità dell'atto all'organo che lo ha emesso.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in tema di notificazione degli atti tributari, ma non reputato violato nel caso esaminato.
art. 32 d.lgs. n. 546/1992
Invocato per contestare la tardiva produzione documentale dell'agente della riscossione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dalla ricorrente in tema di validità e prova della notificazione/ruolo, senza accoglimento della censura.
art. 12, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato a fondamento della censura sulla sottoscrizione del ruolo; la Corte ribadisce che l'omessa sottoscrizione non comporta invalidità dell'atto.
art. 1334 c.c.
La notificazione è considerata mera condizione di efficacia dell'atto unilaterale, non elemento costitutivo.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
La cartella segue il modello ministeriale e non richiede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo intestazione e indicazione della causale.
art. 50, comma 3, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato per analogia al fine di ribadire che l'atto di riscossione non necessita della sottoscrizione leggibile del funzionario per essere valido.
art. 21-octies l. n. 241/1990
La natura vincolata del ruolo e la mancanza di discrezionalità rendono irrilevanti i vizi di invalidità che non incidano sul contenuto sostanziale dell'atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il vizio della notificazione della cartella di pagamento non travolge automaticamente l'atto impositivo: se il contribuente ha comunque impugnato l'atto nei termini, la nullità della notifica è sanata per raggiungimento dello scopo.
- La nozione di notificazione inesistente va riservata a ipotesi estreme in cui manchi del tutto la consegna dell'atto o non vi sia alcuna attività notificatoria riconoscibile; negli altri casi si discute di nullità sanabile.
- Quando si contesta la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve riportarne integralmente il contenuto rilevante; la mancata trascrizione determina inammissibilità per difetto di autosufficienza.
- In caso di discordanza tra le risultanze della relata in possesso del notificante e quelle della copia consegnata al destinatario, la questione probatoria può richiedere la querela di falso, trattandosi di conflitto tra atti pubblici.
- L'atto tributario non può essere annullato per il solo vizio della notifica: occorre dedurre e provare specifici vizi propri dell'atto notificato.
- Per il ruolo e per la cartella di pagamento, l'omessa sottoscrizione non comporta di per sé invalidità, se l'atto è inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente.
- In tema di atti amministrativi vincolati, la parte che contesta la provenienza o validità formale dell'atto deve fornire elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente una generica contestazione.
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