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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 856/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Varone ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere contestata per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (capo A) e per la detenzione/trasporto di un ingente quantitativo di cocaina (capo E). Ha dedotto, a fronte del capo E, che la sua attività di commercio all'ingrosso di frutta giustificava veicoli e spostamenti con cassette, che non vi erano elementi certi che fosse lui a condurre o presente sul veicolo nei giorni 7 e 20/11/2020, e che l'identificazione del 20/11 non era supportata da controllo adeguato; ha contestato la rilevanza dei contatti telefonici con Condoluci e ha sostenuto l'esistenza di documenti di trasporto (bolla/fattura). Sul capo A (associazione) ha rilevato l'assenza di elementi che dimostrassero una stabile partecipazione/affectio societatis: attività limitata a un arco di tempo breve (circa 25 giorni), presenza di un solo episodio di trasporto accertato, mancanza di rapporti consolidati con i fornitori calabresi e l'assenza di riscontri in periodi anteriori o successivi; ha eccepito vizi di motivazione e carenza di prova anche sotto il profilo psicologico di partecipazione. Ha poi rilevato profili cautelari non adeguatamente giustificati e ha aggiunto, in memoria, di essere rientrato spontaneamente dall'estero concordando modalità con la G.d.F.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo relativo al capo E: la custodia cautelare per il trasporto della droga è stata confermata perché il Tribunale ha correttamente valutato un insieme convergente di elementi indiziari (conversazioni telefoniche tra Varone e Condoluci, dichiarazione spontanea di Condoluci di aver ricevuto l'incarico da Varone, filmati di videosorveglianza sul transito del veicolo di Varone, dati di localizzazione delle celle, controllo identificativo del 20/11) secondo il criterio della prova indiziaria. Invece il secondo motivo relativo alla partecipazione all'associazione (capo A) è stato ritenuto fondato: la Corte ha disposto l'annullamento dell'ordinanza in parte qua e il rinvio per nuovo giudizio perché il Tribunale non ha adeguatamente motivato come quei collegamenti dimostrassero la stabile e consapevole affectio societatis di Varone (durata assai limitata dell'attività, un solo episodio di reato-fine accertato, assenza di riscontri precedenti o successivi nonostante la prosecuzione dell'attività del sodalizio con altri corrieri). Il motivo sulle esigenze cautelari è stato considerato assorbito in relazione alla rinnovata valutazione da compiere sul capo A. P.Q.M.: annulla l'ordinanza impugnata in parte e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale competente.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    la presunzione collegata al reato associativo può incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari, ma non esime il giudice dalla valutazione puntuale della gravità indiziaria e della sussistenza dell'affectio societatis

  • Giurisprudenza di riferimento

    Sez. U. n. 33748/2005 (Mannino); Sez. 3 n. 36381/2019 (Cruzado); Sez. 4 n. 50570/2019 (Amarante)

    principi sulla valutazione della prova indiziaria (valorizzazione complessiva e convergente degli indizi) e sui casi in cui anche un singolo reato-fine può integrare la partecipazione associativa purché emergano elementi che dimostrino un ruolo stabile e consapevole

Massime di principio

  • La partecipazione ad un'associazione criminale richiede, oltre al collegamento con altri membri e al coinvolgimento in reati-fine, la prova (o indizi gravi e convergenti) dell'affectio societatis: continuità, frequenza, intensità dei rapporti e consapevolezza di far parte del sodalizio
  • Un singolo episodio di trasporto può suffragare la responsabilità per quel reato (corriere/trasporto), ma non è automaticamente sufficiente a provare la partecipazione stabile all'associazione senza elementi aggiuntivi che dimostrino ruolo consolidato
  • La prova indiziaria si valuta nella sua globalità: elementi deboli presi singolarmente possono essere meno rilevanti, mentre la loro convergenza (telefonate, dichiarazioni di coindagati, videosorveglianza, dati di localizzazione) può creare un quadro grave e univoco ai fini cautelari e di addebito
  • La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. può rafforzare l'argomentazione cautelare ma non sostituisce la necessità di motivare come gli elementi probatori concretamente dimostrino la stabile partecipazione
  • La brevità del periodo di osservazione e l'assenza di riscontri anteriori o successivi a carico dell'indagato sono fattori che possono indebolire la ricostruzione di una partecipazione associativa persistente
  • In procedimenti simili il giudice deve esplicitare l'origine e la natura dei collegamenti contestati e motivare perché i comportamenti registrati non siano spiegabili con attività lecite o occasionali collaborazioni, altrimenti è possibile l'annullamento e il rinvio per nuova valutazione

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