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Ordinanza

Ordinanza n. 3/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’atto del 24 novembre 2025, recante disciplinare per la procedura comparativa, ex art.37 c.n., per una concessione demaniale marittima nel porto di Ortona;

Giustizia amministrativa202500610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: disciplinare per la procedura comparativa relativa a una concessione demaniale marittima nel porto di Ortona

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il disciplinare del 24 novembre 2025, adottato ai sensi dell'art. 37 del codice della navigazione, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare era diretta a impedire l'efficacia del disciplinare e lo svolgimento della conseguente procedura comparativa.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto assente il requisito del periculum in mora, rilevando che dal disciplinare non discendeva un pregiudizio grave e irreparabile per la società, poiché la procedura comparativa era ancora nelle battute iniziali e i termini per la presentazione delle offerte erano tuttora aperti. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce nel merito le censure di illegittimità dell'atto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 37 codice della navigazione

    Il disciplinare impugnato è stato adottato per una procedura comparativa relativa al rilascio di una concessione demaniale marittima.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare e dei relativi presupposti.

  • art. 57 c.p.a.

    Richiamato per la disciplina processuale della fase cautelare e delle spese.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un disciplinare relativo a una procedura comparativa richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'immediata efficacia dell'atto.
  • Il requisito del periculum in mora può essere escluso quando la procedura comparativa si trovi ancora nella fase iniziale e siano ancora aperti i termini per la presentazione delle offerte, poiché il pregiudizio prospettato non è attuale né irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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