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Direttiva 2009/137

Direttiva 2009/137/CE della Commissione, del 10 novembre 2009 , che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura per rafforzare i requisiti relativi agli errori massimi tollerati e impedire che gli strumenti sfruttino tali margini a favore sistematico di una delle parti della transazione. L'intervento riguarda i requisiti specifici di alcuni allegati MI, in particolare per contatori del gas, dispositivi di conversione del volume, contatori d'acqua, contatori termici e sistemi di misura. La direttiva fissa inoltre il termine di recepimento e la data di applicazione delle norme nazionali di trasposizione.

Modifica della direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura per vietare lo sfruttamento degli errori massimi tollerati nei contatori e nei sistemi di misura MI-001 a MI-005

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire le modifiche alla direttiva 2004/22/CE. Le modifiche riguardano in particolare gli allegati specifici relativi agli strumenti MI-001, MI-002, MI-003, MI-004 e MI-005, cioè contatori del gas, dispositivi di conversione del volume, contatori d'acqua, contatori termici e sistemi di misura. Il testo ha rilevanza ai fini del SEE. Non disciplina direttamente nuovi settori, ma aggiorna i requisiti essenziali e specifici per l'immissione in commercio e/o la messa in servizio di tali strumenti di misura.

Modifica della direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura per lo sfruttamento degli errori massimi tollerati

La direttiva 2009/137/CE della Commissione interviene sulla direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, aggiornando i requisiti tecnici applicabili ad alcune categorie di strumenti. Il motivo dell'intervento, desumibile dai considerando, è evitare che prescrizioni troppo specifiche ostacolino l'innovazione e, soprattutto, rafforzare la protezione contro l'uso sistematico degli errori massimi tollerati a vantaggio di una delle parti della transazione.

Finalità e contesto normativo

La direttiva 2004/22/CE armonizza i requisiti per l'immissione in commercio e/o la messa in servizio degli strumenti di misura rientranti negli allegati specifici MI-001 a MI-010. Gli strumenti devono rispettare i requisiti essenziali dell'allegato I e quelli specifici dell'allegato pertinente.

I considerando evidenziano due elementi principali:

  • per i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume sono state elaborate nuove specifiche tecniche, tali da rendere opportuno sostituire il requisito puntuale del punto 2.1 dell'allegato MI-002 con una formulazione più generale sulle prestazioni;
  • l'esperienza applicativa ha mostrato che la protezione prevista dal punto 7.3 dell'allegato I, relativa agli errori debitamente influenzati fuori dall'intervallo controllato, non è sufficiente per impedire che uno strumento sfrutti gli errori massimi tollerati e favorisca sistematicamente una delle parti, anche entro l'intervallo controllato.

Ambito di applicazione delle modifiche

La direttiva non introduce un nuovo regime autonomo, ma modifica la direttiva 2004/22/CE limitatamente agli allegati specifici:

  • MI-001;
  • MI-002;
  • MI-003;
  • MI-004;
  • MI-005.

Le categorie interessate sono, in sintesi, contatori del gas, dispositivi di conversione del volume, contatori d'acqua, contatori termici e sistemi di misura. Le modifiche incidono sulle prescrizioni specifiche di questi strumenti ai fini della loro conformità per l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio.

Contenuto sostanziale delle modifiche tecniche

La modifica è essenzialmente uniforme: in ciascun allegato interessato viene inserita una clausola che vieta allo strumento di sfruttare gli errori massimi tollerati o di favorire sistematicamente una parte.

Più nel dettaglio:

  • nell'allegato MI-001, alla parte relativa all'"Errore massimo tollerato", è aggiunto il punto 6 bis: il contatore non deve sfruttare l'errore massimo tollerato o favorire sistematicamente una delle parti;
  • nell'allegato MI-002, parte I, punto 2.1, il testo sotto la tabella è sostituito da una formula analoga; inoltre, nella parte II, punto 8, viene aggiunto un paragrafo che impone la stessa regola al dispositivo di conversione del volume;
  • nell'allegato MI-003, al punto 3 dei requisiti specifici, è inserito un paragrafo corrispondente;
  • nell'allegato MI-004, al punto 3 dei requisiti specifici, è introdotta la medesima prescrizione per il contatore termico completo;
  • nell'allegato MI-005, al punto 2, è aggiunto il punto 2.8, che vieta al sistema di misura di sfruttare i valori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.

Il risultato perseguito è la neutralità del comportamento dello strumento rispetto alle parti della transazione e la prevenzione di un uso “strategico” delle tolleranze ammesse.

Obblighi per gli Stati membri e termine di recepimento

La direttiva, essendo una direttiva in senso proprio, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

L'articolo 2 prevede che gli Stati membri:

  • adottino e pubblichino entro il 1o dicembre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
  • applichino tali disposizioni a decorrere dal 1o giugno 2011;
  • comunichino immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate;
  • includano un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali, oppure le corredino di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

È inoltre previsto che gli Stati membri comunichino alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e profili di pubblicità

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri.

I considerando richiamano anche la raccomandazione, nell'ambito dell'iniziativa "Legiferare meglio", di predisporre tabelle di concordanza tra direttiva e misure nazionali di recepimento, pur trattandosi di un invito e non di un obbligo cogente.

Rilievi operativi per i professionisti

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore metrologico o industriale, il dato centrale è che la conformità non dipende solo dal rispetto di tolleranze numeriche, ma anche dall'assenza di effetti sistematici che possano avvantaggiare una parte. Le imprese che producono, importano o certificano strumenti di misura devono verificare l'allineamento dei propri prodotti ai requisiti aggiornati degli allegati MI interessati e monitorare il recepimento nazionale, tenendo presente la data di applicazione del 1o giugno 2011.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati specifici MI-001 a MI-005

L'articolo 1 dispone che gli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005 della direttiva 2004/22/CE siano modificati conformemente all'allegato della direttiva 2009/137/CE. Le modifiche introducono, per più categorie di strumenti, il divieto di sfruttare gli errori massimi tollerati o di favorire sistematicamente una delle parti.

Nuovo requisito sullo sfruttamento degli errori massimi tollerati

Nell'allegato MI-001 è aggiunto il punto 6 bis; nell'MI-002 è sostituito il testo del punto 2.1 della parte I e aggiunta una frase alla parte II, punto 8; nell'MI-003 è inserito un nuovo paragrafo al punto 3; nell'MI-004 è aggiunto un paragrafo al punto 3; nell'MI-005 è aggiunto il punto 2.8. In tutti i casi il requisito sostanziale è che lo strumento non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.

Recepimento nazionale e applicazione differita

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 1o dicembre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandole immediatamente alla Commissione. Le norme nazionali devono essere applicate a decorrere dal 1o giugno 2011. Quando adottano tali disposizioni, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva o corredarle di tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli stessi Stati membri.

Comunicazione delle misure nazionali

L'articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemetrologia legalemercato internolibera circolazione delle mercinormazione tecnicamisurazione e strumenti di misura

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