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Direttiva 2009/139

Direttiva 2009/139/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica e sostituisce la precedente direttiva 93/34/CEE sulle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote. Stabilisce requisiti tecnici armonizzati per targhetta del costruttore, numero di identificazione del veicolo e caratteri da utilizzare, al fine di agevolare l'omologazione CE e la libera circolazione dei veicoli nel mercato interno. Prevede inoltre che gli Stati membri non possano ostacolare i veicoli conformi e disciplina l'aggiornamento tecnico dell'allegato I secondo la procedura prevista dalla direttiva quadro 2002/24/CE.

Iscrizioni regolamentari e targhetta del costruttore per i veicoli a motore a due o tre ruote, nell'ambito dell'omologazione CE.

Ambito di applicazione

Si applica alle iscrizioni regolamentari di tutti i tipi di veicoli di cui all'articolo 1 della direttiva 2002/24/CE, cioè i veicoli a motore a due o tre ruote soggetti alla procedura di omologazione CE. Regola in particolare la targhetta del costruttore e il numero di identificazione del veicolo (VIN), nonché le condizioni di conformità per la libera circolazione, l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione. Non impedisce agli Stati membri di mantenere, su base non discriminatoria, prescrizioni speciali vincolanti per l'applicazione delle norme di circolazione, purché non implichino modifiche costruttive tali da ostacolare l'omologazione comunitaria.

Iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote

La direttiva 2009/139/CE è una direttiva di codificazione che sostituisce la direttiva 93/34/CEE in materia di iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote. Essa si inserisce nel sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 2002/24/CE e mira ad armonizzare le prescrizioni tecniche relative a targhetta del costruttore, numero di identificazione del veicolo e indicazioni correlate, così da facilitare la libera circolazione nel mercato interno.

Finalità e coordinamento con la disciplina quadro

Secondo i considerando, le prescrizioni tecniche sulle iscrizioni regolamentari sono funzionali al ravvicinamento delle legislazioni nazionali e all'applicazione della procedura di omologazione CE prevista dalla direttiva 2002/24/CE. La direttiva precisa inoltre che le disposizioni della direttiva quadro relative a sistemi, componenti ed entità tecniche si applicano anche alla materia disciplinata.

Ambito di applicazione

L'articolo 1 stabilisce che la direttiva si applica alle iscrizioni regolamentari di tutti i tipi di veicoli rientranti nell'articolo 1 della direttiva 2002/24/CE. In sostanza, l'ambito è limitato ai veicoli a motore a due o tre ruote soggetti a omologazione CE. La disciplina incide sulla progettazione e sulla costruzione dei veicoli in relazione alle iscrizioni obbligatorie, mentre non riguarda altri aspetti tecnici non espressamente richiamati.

Procedura di omologazione e libera circolazione

L'articolo 2 rinvia ai capi II e III della direttiva 2002/24/CE per la procedura di concessione dell'omologazione CE e per le condizioni di libera circolazione dei veicoli conformi. Ne deriva che la presente direttiva opera come atto speciale tecnico all'interno del sistema di omologazione europeo, senza introdurre una procedura autonoma separata.

Obblighi e limiti per gli Stati membri

L'articolo 4 contiene il nucleo cogente della direttiva:

  • gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE, l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli conformi per motivi riguardanti le iscrizioni regolamentari;
  • gli Stati membri devono invece rifiutare l'omologazione CE a qualsiasi nuovo tipo di veicolo non conforme;
  • gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore.

Il considerando 3 ammette che alcuni Stati membri possano mantenere, in modo non discriminatorio, prescrizioni speciali vincolanti ai fini delle norme di circolazione, purché riferite all'uso dei veicoli e non tali da richiedere modifiche costruttive che ostacolino l'omologazione comunitaria. Si tratta quindi di uno spazio residuo di discrezionalità nazionale, ma limitato e subordinato alla non interferenza con l'armonizzazione tecnica.

Prescrizioni tecniche sull'elemento identificativo e sulla targhetta

L'allegato I disciplina in modo dettagliato la targhetta del costruttore e il VIN.

La targhetta deve essere apposta dal costruttore o dal suo mandatario, in zona facilmente accessibile e su una parte che normalmente non venga sostituita durante l'impiego. Deve essere solidamente fissata e riportare, in ordine, le seguenti indicazioni chiaramente leggibili e indelebili:

  • nome del costruttore;
  • marchio di omologazione di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/24/CE;
  • numero di identificazione del veicolo (VIN);
  • livello sonoro a veicolo fermo con indicazione del regime di rotazione.

La direttiva specifica che, ai fini dell'omologazione CE per le iscrizioni regolamentari, il marchio di omologazione, il livello sonoro e il numero di giri non sono indicati in sede di omologazione, ma devono essere apposti su tutti i veicoli prodotti conformemente al tipo omologato. È inoltre consentito apporre indicazioni supplementari sotto o accanto a quelle prescritte, purché all'esterno del rettangolo riservato alle sole indicazioni obbligatorie.

Numero di identificazione del veicolo (VIN)

Il VIN è definito come una combinazione strutturata di caratteri attribuita dal costruttore a un singolo veicolo, idonea a identificarlo in modo inequivocabile per 30 anni. La direttiva impone che il VIN:

  • sia riportato sulla targhetta del costruttore;
  • sia altresì segnato sul telaio o sull'intelaiatura, con procedura indelebile come martellamento o punzonatura, in zona facilmente accessibile nella metà destra del veicolo;
  • sia composto da tre parti.

La struttura del VIN è così articolata:

  • prima parte: codice costruttore di tre caratteri, assegnati dalle autorità competenti del paese della sede sociale d'accordo con l'agenzia internazionale operante su autorizzazione ISO; se il costruttore produce meno di 500 veicoli l'anno, il terzo carattere è sempre 9;
  • seconda parte: sei caratteri destinati a indicare le caratteristiche generali del veicolo, quali tipo, variante e, per i ciclomotori, versione; gli spazi non utilizzati possono essere completati con caratteri alfabetici o numerici a scelta del costruttore;
  • terza parte: otto caratteri, di cui gli ultimi quattro numerici, idonei a identificare in modo univoco il veicolo; gli spazi non utilizzati devono essere riempiti con zeri.

Il VIN deve preferibilmente essere disposto su un'unica riga. In casi eccezionali e per motivi tecnici è ammessa la disposizione su due righe, purché nessuna delle tre parti sia suddivisa e ogni riga sia delimitata da un simbolo non confondibile con cifre arabe o lettere latine maiuscole. Non sono ammessi spazi intermedi liberi tra i caratteri.

Caratteri e dimensioni minime

Per tutte le iscrizioni di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I devono essere usate lettere latine e cifre arabe; le lettere relative al nome del costruttore, al numero di identificazione del veicolo e al marchio di omologazione devono essere maiuscole. Per il VIN non sono consentite le lettere I, O e Q, né trattini, asterischi o altri segni particolari. Le altezze minime previste sono:

  • 4 mm per i caratteri segnati direttamente sul telaio, sull'intelaiatura o su struttura analoga;
  • 3 mm per i caratteri segnati sulla targhetta del costruttore.

Documentazione di omologazione e modello di certificato

L'allegato II contiene, nella parte B, il quadro dei termini di attuazione e di applicazione relativi alla direttiva abrogata e alle sue modifiche. Le appendici dell'allegato II disciplinano inoltre gli aspetti documentali: la scheda informativa da allegare alla domanda di omologazione CE, se presentata separatamente, e il modello del certificato di omologazione CE concernente le iscrizioni regolamentari.

Abrogazione, decorrenza e termini

L'articolo 5 abroga la direttiva 93/34/CEE, mantenendo però salvi gli obblighi connessi ai precedenti termini di attuazione e applicazione indicati nell'allegato II, parte B. L'articolo 6 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° giugno 2010. La direttiva non fissa, nel testo qui riportato, un autonomo termine di recepimento, limitandosi a richiamare i termini storici della direttiva abrogata e delle sue modifiche nel regime transitorio.

Disposizioni principali

Ambito e collegamento con la direttiva 2002/24/CE

L'articolo 1 estende la direttiva a tutte le iscrizioni regolamentari dei veicoli di cui all'articolo 1 della direttiva 2002/24/CE. L'articolo 2 rinvia alla direttiva 2002/24/CE per la procedura di concessione dell'omologazione CE, da applicare ai capi II e III di quest'ultima, e per le condizioni di libera circolazione dei veicoli.

Adeguamento al progresso tecnico

L'articolo 3 prevede che le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni dell'allegato I siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2002/24/CE.

Divieto di ostacoli nazionali e obbligo di rigetto per i nuovi tipi non conformi

L'articolo 4, paragrafo 1, vieta agli Stati membri di rifiutare l'omologazione CE, l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli a due o tre ruote conformi alla direttiva per motivi attinenti alle iscrizioni regolamentari. Il paragrafo 2 impone di rifiutare l'omologazione CE a qualsiasi nuovo tipo non conforme. Il paragrafo 3 impone la comunicazione alla Commissione delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore.

Abrogazione della direttiva 93/34/CEE e regime transitorio

L'articolo 5 abroga la direttiva 93/34/CEE, come modificata dagli atti elencati nell'allegato II, parte A, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato III.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 6 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1° giugno 2010. L'articolo 7 indica gli Stati membri come destinatari.

Prescrizioni tecniche sull'iscrizione regolamentare

L'allegato I stabilisce che ogni veicolo deve recare una targhetta e le iscrizioni prescritte, apposte dal costruttore o dal suo mandatario. La targhetta, fissata in zona facilmente accessibile e su una parte normalmente non sostituibile, deve riportare nome del costruttore, marchio di omologazione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2002/24/CE, VIN e livello sonoro a veicolo fermo con relativo regime di rotazione. Il VIN va riportato anche sul telaio/intelaiatura con procedimento indelebile e deve consentire l'identificazione univoca del veicolo per 30 anni; sono fissate regole sulla sua struttura in tre parti, sulla disposizione su una o due righe, sui simboli di delimitazione, sul divieto di spazi intermedi, sui caratteri ammessi e sulle altezze minime (4 mm sul telaio o struttura analoga; 3 mm sulla targhetta).

Aggiornamento amministrativo e documentazione di omologazione

L'allegato II, appendice 2, prevede la scheda informativa da allegare alla domanda di omologazione CE quando presentata separatamente, richiedendo le informazioni di cui ai punti 0.1, 0.2, da 0.4 a 0.6 e da 9.3.1 a 9.3.3 della parte I, lettera A, dell'allegato II della direttiva 2002/24/CE. L'appendice 3 fornisce il modello del certificato di omologazione CE.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicolimercato internolibera circolazione delle mercisicurezza dei veicoli

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