Direttiva 2009/134
Direttiva 2009/134/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009 , che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l’allegato III della direttiva cosmetici 76/768/CEE per imporre avvertenze più rigorose sui prodotti per la tintura dei capelli, alla luce del crescente rischio di allergie da contatto e sensibilizzazione cutanea. Introduce o sostituisce testi di avvertenza in etichetta, con specifici divieti/cautele per minori di 16 anni, soggetti con irritazioni cutanee e persone già sensibilizzate. Gli Stati membri devono recepirla entro il 1° maggio 2010 e assicurare, rispettivamente dal 1° novembre 2011 e dal 1° novembre 2012, il divieto di immissione sul mercato e di vendita al consumatore finale di prodotti non conformi.
Modifica tecnica della direttiva cosmetici 76/768/CEE per rafforzare le avvertenze in etichetta relative alle tinture per capelli e adeguare l’allegato III al progresso tecnico.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE, con particolare riferimento alle sostanze e ai prodotti per la tintura dei capelli elencati nell’allegato III, parti 1 e 2. Incide sugli operatori economici che immettono sul mercato, producono, importano, vendono o cedono al consumatore finale prodotti cosmetici non conformi alle nuove indicazioni di etichettatura, nell’Unione europea/nel SEE. Le modifiche riguardano specifiche voci dell’allegato III relative a coloranti per capelli contenenti sostanze fortemente sensibilizzanti; non emergono esclusioni generali diverse da quelle già previste dal regime della direttiva 76/768/CEE.
Modifica dell’allegato III della direttiva cosmetici per le tinture per capelli
La direttiva 2009/134/CE della Commissione modifica la direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici per adeguare al progresso tecnico l’allegato III. L’intervento nasce dall’esigenza, evidenziata dal parere del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori, di contrastare il crescente problema delle allergie da contatto e delle dermatiti causate dalle tinture per capelli, rafforzando l’informazione al consumatore e la prevenzione della sensibilizzazione.
Obiettivi e finalità
La finalità principale è aumentare il livello di tutela della salute dei consumatori attraverso avvertenze più incisive in etichetta per i prodotti per la tintura dei capelli, in particolare per quelli di ossidazione e per alcuni prodotti non di ossidazione contenenti sostanze estremamente o fortemente sensibilizzanti. La direttiva mira a ridurre il rischio di reazioni allergiche gravi, imponendo messaggi standardizzati e più dettagliati sulle modalità d’uso e sulle controindicazioni.
Base normativa e natura dell’intervento
La Commissione interviene in attuazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 76/768/CEE. Si tratta di una direttiva di modifica tecnica di un atto già esistente: non sostituisce integralmente il regime dei cosmetici, ma aggiorna l’allegato III, ossia la disciplina delle sostanze soggette a restrizioni e delle relative avvertenze. Il provvedimento è adottato previo parere del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori e del comitato permanente dei prodotti cosmetici.
Ambito di applicazione materiale
Le modifiche riguardano i prodotti cosmetici rientranti nella direttiva 76/768/CEE, limitatamente alle sostanze e formulazioni per tintura dei capelli elencate nelle parti 1 e 2 dell’allegato III. Sono interessate numerose voci specifiche per le quali la colonna f viene sostituita o integrata. In alcuni casi la disciplina vale sia per uso generale sia per uso professionale; in altri vengono inserite prescrizioni aggiuntive, come il divieto di uso per ciglia e sopracciglia o l’obbligo di indossare guanti protettivi.
Contenuto delle nuove avvertenze
Per molte voci dell’allegato III il testo 'Può dare una reazione allergica' viene sostituito da un avviso più articolato. Le prescrizioni comuni richiedono che l’etichetta segnali che:
- i coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche;
- il consumatore deve leggere e seguire le istruzioni;
- il prodotto non è destinato all’uso su persone di età inferiore a 16 anni;
- i tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia;
- il prodotto non deve essere usato in presenza di eruzione cutanea sul viso, cuoio capelluto sensibile, irritato o danneggiato, né dopo precedenti reazioni alla tintura dei capelli o a tatuaggi temporanei con henné nero.
Prescrizioni specifiche per singole voci dell’allegato
In alcune voci, oltre all’avvertenza standard, sono previste integrazioni ulteriori. Per i numeri d’ordine 8a e 9a è richiesto che il rapporto di mescolamento sia indicato sull’etichetta. Per il numero d’ordine 9 il testo è articolato in due parti: una per il prodotto non professionale e una per il prodotto 'soltanto per uso professionale', con l’ulteriore indicazione che il prodotto contiene fenilendiammine (diamminotolueni); nella seconda ipotesi deve essere inoltre specificato di indossare guanti protettivi. Per il numero d’ordine 9a è prevista una struttura analoga, con la precisazione che il prodotto contiene fenilendiammine (diamminotoluene).
Recepimento nazionale e obblighi degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 1° maggio 2010, mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è rimessa alla scelta degli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata.
Scadenze di applicazione e divieti di commercializzazione
L’articolo 3 stabilisce due termini progressivi di adeguamento sostanziale:
- entro il 1° novembre 2011 gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per evitare che un prodotto cosmetico non conforme possa essere immesso sul mercato da produttori o importatori stabiliti nella Comunità;
- entro il 1° novembre 2012 devono adottare tutte le misure necessarie per evitare che un prodotto non conforme possa essere venduto o ceduto al consumatore finale nella Comunità. Queste scadenze operano come obblighi di risultato, lasciando agli Stati membri la scelta degli strumenti di attuazione e controllo.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri. Per gli operatori del settore cosmetico, l’impatto principale riguarda l’adeguamento delle etichette, delle istruzioni d’uso e della gestione della conformità dei prodotti interessati, con particolare attenzione alla fase transitoria tra recepimento e applicazione effettiva dei divieti di immissione sul mercato e di vendita al consumatore finale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE
L’articolo 1 dispone che l’allegato III della direttiva 76/768/CEE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva. La modifica incide sulle condizioni obbligatorie e sulle avvertenze per numerose sostanze per la tintura dei capelli elencate nella colonna f delle parti 1 e 2 dell’allegato III.
Nuove avvertenze obbligatorie in etichetta
L’allegato introduce, per varie voci dell’allegato III, un testo di avvertenza rafforzato: i coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche; si invita a leggere e seguire le istruzioni; il prodotto non è destinato a persone di età inferiore a 16 anni; i tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia; sono elencate condizioni di non uso in presenza di eruzione cutanea, cuoio capelluto sensibile/irritato/danneggiato, pregresse reazioni alla tintura o a tatuaggi temporanei all’henné nero.
Ulteriori prescrizioni specifiche per alcune sostanze
Per talune voci dell’allegato III sono aggiunte prescrizioni ulteriori: per alcuni numeri d’ordine è inserito il testo 'Il rapporto di mescolamento è indicato sull’etichetta'; per la voce 9 sono previste indicazioni distinte per uso non professionale e 'soltanto per uso professionale', con specifiche avvertenze aggiuntive; per la voce 9a è riprodotta una disciplina analoga; per alcune voci è aggiunto il divieto di uso per tingere ciglia e sopracciglia e, in un caso, l’obbligo di indossare guanti protettivi.
Recepimento nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro e non oltre il 1° maggio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata.
Date di applicazione pratica e commercializzazione
L’articolo 3 prevede due scadenze di risultato: entro il 1° novembre 2011 gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per evitare che un prodotto cosmetico non conforme possa essere immesso sul mercato da produttori o importatori stabiliti nella Comunità; entro il 1° novembre 2012 devono evitare che un prodotto non conforme possa essere venduto o ceduto al consumatore finale nella Comunità.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.
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