Direttiva 2009/135
Direttiva 2009/135/CE della Commissione, del 3 novembre 2009 , che autorizza deroghe temporanee a determinati criteri di idoneità per i donatori di sangue intero e di emocomponenti di cui all'allegato III della direttiva 2004/33/CE alla luce del rischio di carenza dovuto alla pandemia di influenza A(H1N1) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva autorizza gli Stati membri, in via temporanea ed eccezionale, a derogare ad alcuni criteri di idoneità dei donatori di sangue e di emocomponenti previsti dalla direttiva 2004/33/CE, al fine di prevenire o fronteggiare carenze di approvvigionamento dovute alla pandemia di influenza A(H1N1). Le deroghe riguardano in particolare i livelli minimi di emoglobina e il periodo di esclusione dopo un episodio influenzale. L’uso delle deroghe è subordinato a condizioni di necessità, informazione alla Commissione e cessazione immediata quando l’approvvigionamento torna sufficiente. La direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica fino al 30 giugno 2010.
Deroghe temporanee ai criteri di idoneità dei donatori di sangue e di emocomponenti in caso di rischio di carenza causato dalla pandemia di influenza A(H1N1).
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea chiamati a fronteggiare un grave rischio di carenza o un’effettiva carenza nell’approvvigionamento di sangue intero e di emocomponenti direttamente causati dalla pandemia di influenza A(H1N1). Incide sui criteri tecnici di idoneità dei donatori previsti dall’allegato III della direttiva 2004/33/CE, con esclusivo carattere temporaneo ed eccezionale. Le deroghe possono essere attivate solo nel contesto della pandemia A(H1N1) e cessano quando l’approvvigionamento torna sufficiente; la direttiva si applica fino al 30 giugno 2010.
Deroghe temporanee ai criteri di idoneità dei donatori in caso di pandemia A(H1N1)
La direttiva 2009/135/CE della Commissione interviene in un contesto emergenziale legato alla pandemia di influenza A(H1N1), ritenuta idonea a compromettere temporaneamente l’approvvigionamento di sangue e di emocomponenti negli Stati membri. La Commissione autorizza quindi deroghe eccezionali e limitate nel tempo ad alcuni criteri di idoneità dei donatori previsti dalla direttiva 2004/33/CE, con l’obiettivo di sostenere la continuità delle scorte senza compromettere in modo significativo la sicurezza di donatori e riceventi.
Contesto e ratio dell’intervento
Nei considerando la Commissione evidenzia che la pandemia può incidere sia sulla disponibilità dei donatori sia sul personale dei servizi di ematologia, rendendo necessari piani di emergenza che combinino strumenti operativi, normativi e di comunicazione. Viene sottolineato che l’allentamento dei criteri di idoneità costituisce una misura estrema, da adottare solo dopo l’insufficienza di misure organizzative volte a ottimizzare la catena di approvvigionamento, campagne informative per i donatori e migliore uso clinico del sangue.
La direttiva richiama inoltre la raccomandazione OMS dell’11 ottobre 2007, secondo cui l’eventuale allentamento dei criteri dovrebbe essere limitato alla fase 6 del periodo pandemico. Viene altresì richiamata la valutazione ECDC del 9 ottobre 2009, che ha concluso che una riduzione del periodo di esclusione a 7 giorni comporta un incremento minimo del rischio e risulta preferibile rispetto al rischio di carenza di sangue.
Ambito oggettivo e soggetti interessati
La disciplina riguarda gli Stati membri che si trovino ad affrontare un grave rischio di carenza o una carenza effettiva di sangue intero e di emocomponenti direttamente causate dalla pandemia di influenza A(H1N1). L’intervento incide sui criteri tecnici di idoneità dei donatori stabiliti nell’allegato III della direttiva 2004/33/CE, in particolare:
- i livelli minimi di emoglobina;
- il periodo di esclusione dopo un episodio influenzale.
La direttiva non modifica in via permanente la disciplina di settore, ma consente una flessibilità nazionale temporanea, limitata alla specifica emergenza pandemica.
Deroghe autorizzate
L’articolo 1, paragrafo 1, consente agli Stati membri, in deroga all’allegato III della direttiva 2004/33/CE, di adottare temporaneamente una o entrambe le seguenti misure:
- ridurre i livelli minimi di emoglobina a non meno di 120 g/l per le donne e 130 g/l per gli uomini;
- stabilire un periodo di esclusione non inferiore a 7 giorni dopo la scomparsa dei sintomi di un’affezione di tipo influenzale.
Per quanto riguarda l’emoglobina, i considerando precisano che le soglie ordinarie possono escludere soggetti che sarebbero comunque donatori sicuri, anche in ragione delle differenze tra Stati membri e di specifiche caratteristiche della popolazione. La valutazione del singolo donatore resta comunque affidata a operatori sanitari qualificati ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2002/98/CE, i quali possono escludere il soggetto in base al rischio effettivo.
Condizioni e controllo della Commissione
L’applicazione delle deroghe è subordinata a condizioni stringenti previste dall’articolo 1, paragrafo 2:
- lo Stato membro interessato deve informare immediatamente la Commissione delle misure adottate o che intende adottare;
- deve comunicare le ragioni della necessità delle misure, con specifico riferimento alla portata del rischio o della carenza e ai criteri e metodi usati per valutarla;
- deve cessare l’applicazione delle deroghe non appena, secondo gli stessi criteri e metodi, l’approvvigionamento torna sufficiente, informandone la Commissione.
La direttiva lascia dunque agli Stati membri un margine di discrezionalità sul se e come attivare le deroghe, ma entro un quadro procedurale e sostanziale predeterminato a livello unionale.
Recepimento, entrata in vigore e durata
L’articolo 2 impone il recepimento entro il 31 dicembre 2009. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 30 giugno 2010. La temporaneità è quindi elemento essenziale dell’atto: il regime derogatorio è concepito per la sola fase critica della pandemia A(H1N1).
Considerazioni operative per i professionisti
Per gli operatori del diritto e della consulenza, la direttiva rileva soprattutto come base giuridica per misure emergenziali nazionali in materia di sangue ed emocomponenti. In concreto, gli Stati membri potevano introdurre, entro il termine di recepimento, discipline nazionali flessibili ma solo nei limiti di soglie minime e con obblighi di notifica alla Commissione. La misura non ha natura permanente e non introduce standard generalizzati di qualità diversi da quelli della direttiva 2004/33/CE, ma soltanto un regime temporaneo di deroga subordinato alla persistenza del rischio di carenza.
Disposizioni principali
Finalità e presupposti dell’intervento
La Commissione adotta la direttiva sulla base dell’articolo 29, secondo comma, lettera d), della direttiva 2002/98/CE, per consentire risposte rapide al rischio di carenza di sangue e di emocomponenti causato dalla pandemia di influenza A(H1N1). La misura è qualificata come temporanea, eccezionale e da usare solo come ultima ratio rispetto a misure organizzative, campagne di comunicazione e ottimizzazione dell’uso clinico del sangue.
Deroghe ai criteri di idoneità dei donatori
L’articolo 1, paragrafo 1, autorizza gli Stati membri, in caso di grave rischio di carenza o di effettiva carenza direttamente causati dalla pandemia, a: a) ridurre i livelli minimi di emoglobina previsti dall’allegato III, punto 1.2, della direttiva 2004/33/CE, senza scendere sotto 120 g/l per le donne e 130 g/l per gli uomini; b) fissare, in deroga all’allegato III, punto 2.2.1, un periodo minimo di esclusione di 7 giorni dopo la scomparsa dei sintomi di un’affezione di tipo influenzale.
Condizioni per l’utilizzo delle deroghe
L’articolo 1, paragrafo 2, subordina l’applicazione delle deroghe a tre condizioni: informazione immediata alla Commissione sulle misure adottate o previste; comunicazione delle ragioni di necessità, incluse portata del rischio o della carenza e criteri/metodi di valutazione; cessazione delle deroghe non appena, sulla base degli stessi criteri e metodi, l’approvvigionamento torna sufficiente, con nuova informazione alla Commissione.
Recepimento nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 31 dicembre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicando immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e durata
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica fino al 30 giugno 2010, data entro la quale la Commissione ritiene presumibilmente superata la fase più critica della pandemia e disponibile un quadro epidemiologico più preciso.
Destinatari
L’articolo 4 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.
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