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Direttiva 2009/141

Direttiva 2009/141/CE della Commissione, del 23 novembre 2009 , che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE, aggiornando i livelli massimi consentiti per alcune sostanze indesiderabili nei mangimi. In particolare aumenta taluni limiti per l’arsenico totale in specifiche materie prime e introduce/rafforza limiti per additivi, teobromina, Datura sp. e tossine correlate a Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° luglio 2010.

Modifica dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi di sostanze indesiderabili nei mangimi, con interventi su arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche nell’ordinamento nazionale. Sul piano sostanziale riguarda i prodotti destinati all’alimentazione degli animali disciplinati dalla direttiva 2002/32/CE, in particolare materie prime per mangimi, mangimi completi e complementari, additivi del gruppo dei composti di oligoelementi, nonché specifiche categorie di prodotti di origine marina, alghe, fosfati, ossidi, semi e gusci di piante tossiche. La direttiva non introduce esclusioni generali ulteriori, ma opera tramite modifica puntuale dell’allegato I della direttiva quadro.

Direttiva 2009/141/CE: modifica dei livelli massimi di sostanze indesiderabili nei mangimi

La direttiva interviene sulla disciplina delle sostanze indesiderabili nell’alimentazione animale contenuta nella direttiva 2002/32/CE. Il suo obiettivo è aggiornare l’allegato I sulla base di nuovi dati scientifici e valutazioni EFSA, con particolare riferimento a arsenico, teobromina e a diverse sostanze di origine vegetale tossiche.

Finalità e contesto

La Commissione richiama, nei considerando, la funzione di tutela della salute animale e della salute pubblica perseguita dalla direttiva 2002/32/CE, che vieta l’uso di prodotti destinati all’alimentazione animale con contenuti di sostanze indesiderabili superiori ai limiti massimi fissati nell’allegato I. Le modifiche discendono da nuovi dati tecnici e scientifici: per l’arsenico da informazioni delle autorità nazionali, per la teobromina e per gli alcaloidi/tossine vegetali dai pareri EFSA richiamati nel preambolo.

Ambito di applicazione

La direttiva opera esclusivamente sui mangimi e sui prodotti destinati all’alimentazione degli animali rientranti nella direttiva 2002/32/CE. Le modifiche riguardano, in particolare:

  • materie prime per mangimi;
  • mangimi completi e complementari;
  • additivi del gruppo funzionale dei composti di oligoelementi;
  • prodotti ottenuti dalla trasformazione di pesci o altri animali marini;
  • alghe marine e derivati;
  • semi, gusci e prodotti derivati da specie vegetali tossiche.

L’intervento non istituisce un regime autonomo, ma aggiorna i valori e le note tecniche dell’allegato I della direttiva quadro.

Arsenico: aggiornamento dei limiti e profili analitici

La modifica più articolata concerne l’arsenico. I considerando spiegano che i nuovi livelli più elevati per alcuni mangimi di origine marina si riferiscono all’arsenico totale e non incidono sulla protezione della salute, poiché la tossicità rilevante è attribuita soprattutto alla frazione inorganica.

L’allegato sostituisce integralmente la riga dedicata all’arsenico, prevedendo limiti differenziati:

  • 2 mg/kg per le materie prime per mangimi, salvo le eccezioni specifiche;
  • 4 mg/kg per farina d’erbe, d’erba medica e di trifoglio, nonché per polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate;
  • 4 mg/kg per il panello di palmisti;
  • 10 mg/kg per fosfati e alghe marine calcaree;
  • 15 mg/kg per carbonato di calcio;
  • 20 mg/kg per ossido di magnesio;
  • 25 mg/kg per mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o altri animali marini;
  • 40 mg/kg per farina di alghe marine e materie prime derivate dalle alghe marine;
  • 50 mg/kg per particelle di ferro usate come tracciatore;
  • 50 mg/kg per additivi del gruppo dei composti di oligoelementi, con sottolimiti di 30 mg/kg per solfato di rame pentaidrato e carbonato di rame, e di 50 mg/kg per ossido di zinco, ossido di manganese e ossido di rame;
  • 2 mg/kg per i mangimi completi, salvo mangimi completi per pesci e per animali da pelliccia, per i quali il limite è 10 mg/kg;
  • 4 mg/kg per i mangimi complementari, salvo mangimi minerali, per i quali il limite è 12 mg/kg.

Le note tecniche sono rilevanti per l’operatività dei controlli:

  • la nota (*1) precisa che i limiti si riferiscono all’arsenico totale;
  • la nota (*2) indica una procedura di estrazione in acido nitrico al 5% p/p per 30 minuti a temperatura di ebollizione, ammettendo procedure equivalenti;
  • la nota (*3) consente, su richiesta dell’autorità competente, di richiedere all’operatore un’analisi per dimostrare che l’arsenico inorganico è inferiore a 2 ppm, con particolare attenzione all’alga Hijiki (Hizikia fusiforme).

Teobromina

La direttiva riduce i limiti della teobromina nei mangimi completi, sulla base del parere EFSA del 10 giugno 2008 citato nei considerando. La nuova disciplina prevede:

  • 300 mg/kg per i mangimi completi in generale;
  • 200 mg/kg per i mangimi completi per suini;
  • 50 mg/kg per i mangimi completi per cani, conigli, cavalli e animali da pelliccia.

La misura mira a garantire una protezione più elevata per le specie considerate più sensibili agli effetti nocivi della teobromina.

Datura sp.

Per le piante del genere Datura, la direttiva recepisce l’indicazione scientifica secondo cui gli alcaloidi tropanici sono presenti in tutte le specie del genere. La riga 14 è quindi riscritta in modo da estendere i limiti previsti per i semi di piante spontanee e frutti tossici a tutte le specie di Datura, con un limite specifico di 1.000 mg/kg per Datura sp. e un limite generale di 3.000 mg/kg per tutti i mangimi per la categoria di riferimento.

Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L.

La direttiva unifica il trattamento regolatorio di queste specie per la similarità degli effetti tossici delle rispettive tossine. La nuova riga 15 include, isolatamente o insieme:

  • semi e gusci di Ricinus communis L.;
  • semi e gusci di Croton tiglium L.;
  • semi e gusci di Abrus precatorius L.;
  • prodotti derivati dalla loro trasformazione.

Il limite massimo è fissato in 10 mg/kg per tutti i mangimi. La nota (*4) precisa che la valutazione si effettua per quanto determinabile mediante microscopia analitica. Contestualmente, la riga 34 relativa a Croton tiglium L. viene soppressa.

Recepimento, entrata in vigore e adempimenti formali

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° luglio 2010 adottando le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Devono inoltre comunicare senza indugio alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di corrispondenza tra tali misure e la direttiva.

Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Valutazione operativa per i professionisti

Per gli operatori del settore mangimistico e per i consulenti, la direttiva comporta soprattutto:

  • verifica dei nuovi limiti massimi applicabili alle diverse matrici e categorie di mangimi;
  • attenzione alle modalità analitiche per l’arsenico totale e inorganico;
  • aggiornamento delle procedure di autocontrollo e conformità per i prodotti di origine marina e per le specie vegetali tossiche;
  • adeguamento dei controlli interni in funzione dei limiti differenziati per specie e destinazioni d’uso.

Il nucleo dell’intervento è quindi un aggiornamento tecnico della disciplina dei contaminanti nei mangimi, con impatto diretto sulla conformità di prodotto e sui controlli ufficiali.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE

L’articolo 1 dispone che l’allegato I della direttiva 2002/32/CE sia modificato secondo l’allegato della direttiva 2009/141/CE, intervenendo sui livelli massimi di arsenico, teobromina e su alcune sostanze di origine vegetale tossiche nei mangimi.

Recepimento nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1° luglio 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di corrispondenza; le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 4 indica che destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Arsenico: nuovi limiti e regole analitiche

L’allegato modifica la riga 1 sull’arsenico: per le materie prime per mangimi il limite generale resta 2 mg/kg, con eccezioni tra cui farina d’erbe, d’erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e melassate (4 mg/kg), panello di palmisti (4 mg/kg), fosfati e alghe marine calcaree (10 mg/kg), carbonato di calcio (15 mg/kg), ossido di magnesio (20 mg/kg), mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o altri animali marini (25 mg/kg), farina di alghe marine e materie prime derivate dalle alghe marine (40 mg/kg), particelle di ferro usate come tracciatore (50 mg/kg) e additivi del gruppo dei composti di oligoelementi con limiti specifici (30 mg/kg per solfato di rame pentaidrato e carbonato di rame; 50 mg/kg per ossido di zinco, ossido di manganese e ossido di rame). Per i mangimi completi il limite generale è 2 mg/kg, salvo mangimi completi per pesci e per animali da pelliccia (10 mg/kg); per i mangimi complementari il limite è 4 mg/kg, salvo mangimi minerali (12 mg/kg). La nota (*1) precisa che i livelli massimi si riferiscono all’arsenico totale; la nota (*2) prescrive un metodo di estrazione in acido nitrico al 5% p/p per 30 minuti a temperatura di ebollizione, ammettendo procedure equivalenti; la nota (*3) richiede, su richiesta dell’autorità competente, l’analisi dell’arsenico inorganico sotto 2 ppm, rilevante in particolare per l’alga Hijiki (Hizikia fusiforme).

Teobromina: riduzione dei limiti

La riga 10 è sostituita prevedendo per i mangimi completi un limite generale di 300 mg/kg, ma 200 mg/kg per i mangimi completi per suini e 50 mg/kg per i mangimi completi per cani, conigli, cavalli e animali da pelliccia. La modifica risponde all’esigenza di maggiore protezione di specie sensibili indicate nel considerando.

Datura sp.: estensione della disciplina

La riga 14 viene sostituita estendendo ai semi di piante spontanee e di frutti contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, tra cui Datura sp., il limite di 3.000 mg/kg per tutti i mangimi; per Datura sp. è previsto specificamente il limite di 1.000 mg/kg. La direttiva estende così ai generi di Datura i limiti già previsti per Datura stramonium L.

Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L.

La riga 15 è sostituita per includere, isolatamente o insieme, semi e gusci di Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L., nonché i prodotti derivati dalla loro trasformazione, fissando un limite di 10 mg/kg per tutti i mangimi. La nota (*4) precisa che ciò vale per quanto determinabile mediante microscopia analitica; contestualmente la riga 34 su Croton tiglium L. è soppressa.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentarecontaminanti nei mangimisanità animalemercato interno

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