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Direttiva 2009/140

Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/140/CE aggiorna il quadro regolatorio europeo delle comunicazioni elettroniche, modificando le direttive 2002/21/CE, 2002/19/CE e 2002/20/CE. L’intervento mira a rafforzare il mercato interno, ridurre la frammentazione regolatoria, accrescere l’indipendenza delle autorità nazionali e favorire investimenti, concorrenza e neutralità tecnologica. Vengono inoltre potenziate le regole su gestione dello spettro radio, accesso e interconnessione, tutela degli utenti disabili, sicurezza e integrità delle reti, nonché i meccanismi di consultazione, notifica e controllo tra autorità nazionali, Commissione e BEREC.

Modifica il quadro normativo UE delle comunicazioni elettroniche per rafforzare mercato interno, indipendenza delle autorità nazionali, gestione dello spettro radio, tutela degli utenti e sicurezza delle reti.

Ambito di applicazione

Si applica ai servizi di comunicazione elettronica, alle reti di comunicazione elettronica, alle risorse e ai servizi correlati, nonché ad alcuni aspetti delle apparecchiature terminali e dei servizi/attrezzature di televisione digitale; incide sugli operatori e fornitori di reti e servizi, sulle autorità nazionali di regolamentazione e competenti, sulla Commissione e sul BEREC. Rileva per l’intero mercato interno UE/SEE, con specifiche disposizioni anche per le controversie transfrontaliere, i mercati transnazionali e l’uso dello spettro radio; contiene talune esclusioni/riserve, ad esempio per contenuti e politica audiovisiva/media, ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, e per frequenze usate per la diffusione radiotelevisiva in materia di trasferimento/affitto.

Direttiva 2009/140/CE: modifica del quadro normativo delle comunicazioni elettroniche

La direttiva interviene sul pacchetto regolatorio UE del 2002 in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, con l’obiettivo di rafforzare il mercato interno, aumentare la coerenza applicativa tra Stati membri e favorire investimenti, concorrenza, tutela degli utenti e sicurezza delle reti. Il testo si inserisce nel riesame del quadro normativo condotto dalla Commissione e risponde, secondo i considerando, alla persistente frammentazione normativa, alla necessità di regole più proporzionate e alla centralità dello spettro radio per lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche e della banda larga.

Finalità e impostazione generale

La direttiva non sostituisce integralmente il quadro esistente, ma modifica in modo puntuale le direttive 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/19/CE (direttiva accesso) e 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni). L’impianto complessivo mira a ridurre progressivamente gli interventi ex ante dove la concorrenza è effettiva, a rafforzare la disciplina del mercato interno e a coordinare maggiormente l’azione delle autorità nazionali di regolamentazione con Commissione e BEREC.

Diritti fondamentali, utenti finali e neutralità della rete

All’articolo 1 della direttiva quadro è inserito il nuovo paragrafo 3 bis, che assume rilievo particolare per gli operatori e per i professionisti che assistono imprese e utenti finali. I provvedimenti nazionali sull’accesso o sull’uso di servizi e applicazioni tramite reti di comunicazione elettronica devono rispettare i diritti fondamentali e possono limitare tali diritti solo se necessari, proporzionati e conformi alle garanzie procedurali della CEDU e ai principi generali del diritto UE.

La direttiva rafforza anche l’orientamento alla neutralità della rete e alla libertà degli utenti di accedere e distribuire informazioni, eseguire applicazioni e servizi di loro scelta. In parallelo, il considerando finale riporta una dichiarazione della Commissione sulla neutralità di Internet, che annuncia monitoraggio dell’attuazione e possibile proposta di ulteriori orientamenti.

Autorità nazionali di regolamentazione: indipendenza, risorse e bilanci

L’articolo 3 della direttiva quadro viene riscritto per rafforzare l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri devono garantire che tali autorità agiscano in modo imparziale, trasparente e tempestivo e che dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate.

Per le autorità responsabili della regolazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese, il testo prevede che esse operino in indipendenza e non possano ricevere istruzioni da altri organismi nell’esercizio dei compiti affidati dalla normativa di recepimento. È richiesta una disciplina preventiva dei motivi di cessazione dall’incarico del responsabile dell’autorità; la rimozione deve essere motivata e resa pubblica. Inoltre, le autorità devono avere bilanci annuali separati e pubblicati, e risorse sufficienti per partecipare attivamente al BEREC.

Ricorsi contro le decisioni delle autorità di regolamentazione

L’articolo 4 della direttiva quadro impone agli Stati membri di prevedere meccanismi di ricorso efficaci contro le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione. Il ricorso deve essere esperibile da qualunque utente o impresa interessati, davanti a un organo indipendente dalle parti, che può anche essere un giudice, con competenze adeguate e possibilità di considerare il merito del caso.

La direttiva chiarisce che la decisione dell’autorità resta efficace in pendenza del ricorso, salvo misure provvisorie secondo il diritto nazionale. È inoltre introdotto un obbligo di raccolta dati sui ricorsi, sulla durata delle procedure e sulle misure provvisorie, con trasmissione a Commissione e BEREC su richiesta motivata.

Consultazione pubblica, notifica e controllo delle misure nazionali

Gli articoli 6 e 7 della direttiva quadro sono profondamente riformati. Prima di adottare misure con impatto rilevante sul mercato, le autorità nazionali devono consentire alle parti interessate di presentare osservazioni entro un termine ragionevole e pubblicare le proprie procedure di consultazione. Gli Stati membri devono istituire un punto unico di informazione per accedere a tutte le consultazioni in corso.

Quando la misura prevista incide sugli scambi tra Stati membri e rientra nelle disposizioni sui mercati rilevanti o sull’accesso/interconnessione, il progetto deve essere notificato alla Commissione, al BEREC e alle altre autorità nazionali, che possono formulare osservazioni entro un mese. Se la misura riguarda la definizione di un mercato diverso da quello raccomandato o la designazione di SMP, la Commissione può aprire una fase di riserva di due mesi e, se del caso, imporre il ritiro del progetto.

L’articolo 7 bis introduce una procedura più dettagliata per le misure correttive: la Commissione può sospendere l’adozione per ulteriori tre mesi, il BEREC emette un parere entro sei settimane e l’autorità nazionale può modificare, ritirare o mantenere il progetto. L’articolo 7 ter consente alla Commissione di adottare raccomandazioni e orientamenti sulle notifiche, sui casi di esenzione e sul calcolo dei termini.

Obiettivi regolatori, concorrenza e tutela degli utenti

L’articolo 8 rafforza gli obiettivi generali della regolazione: massimizzare i benefici per utenti, compresi disabili, anziani e soggetti con esigenze sociali particolari; evitare distorsioni e restrizioni della concorrenza; promuovere investimenti efficienti e innovazione; favorire la prevedibilità regolamentare; attenuare o revocare gli obblighi ex ante quando non sono più necessari.

Il testo sottolinea inoltre che le autorità nazionali devono cooperare tra loro, con la Commissione e con il BEREC per sviluppare pratiche regolamentari coerenti, e devono promuovere la capacità degli utenti finali di accedere a informazioni, distribuirle o eseguire servizi e applicazioni di loro scelta.

Politica dello spettro radio: pianificazione, neutralità e trasferibilità dei diritti

Uno dei blocchi più rilevanti della direttiva riguarda la gestione dello spettro radio. Il nuovo articolo 8 bis impone cooperazione tra Stati membri e Commissione nella pianificazione strategica e nell’armonizzazione dell’uso dello spettro, considerando anche profili economici, di sicurezza, salute, libertà di espressione, interesse pubblico e aspetti culturali e sociali. La Commissione può proporre programmi strategici pluriennali e, se necessario, obiettivi politici comuni per il coordinamento internazionale.

L’articolo 9 stabilisce che le radiofrequenze sono una risorsa pubblica limitata e devono essere gestite in modo efficiente, con attribuzione e diritti d’uso basati su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Il principio generale è quello della neutralità tecnologica e dei servizi: nelle bande dichiarate disponibili devono poter essere utilizzati tutti i tipi di tecnologie e servizi, salvo limitazioni giustificate, ad esempio, da interferenze dannose, tutela della salute, qualità tecnica, condivisione dello spettro, uso efficiente o obiettivi di interesse generale.

La direttiva disciplina inoltre:

  • il riesame delle limitazioni esistenti ai diritti d’uso (articolo 9 bis), con finestra quinquennale a partire dal 25 maggio 2011;
  • il trasferimento o affitto dei diritti individuali d’uso delle frequenze (articolo 9 ter), con possibile esclusione per i diritti originariamente gratuiti;
  • il potere degli Stati membri di prevenire l’accumulo anticoncorrenziale di frequenze mediante scadenze, sanzioni e revoca.

Le nuove regole si applicano ai diritti e alle attribuzioni rilasciati dal 25 maggio 2011; per i diritti preesistenti è previsto un regime transitorio fino al pieno recepimento della neutralità tecnologica e dei servizi.

Numerazione, diritti di installazione e infrastrutture fisiche

La direttiva interviene sul controllo dei diritti d’uso delle risorse di numerazione e sulla gestione dei piani nazionali di numerazione. Le autorità nazionali devono garantire procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie e la parità di trattamento tra i fornitori di servizi accessibili al pubblico. Viene anche rafforzato il coordinamento europeo sulla numerazione, con possibilità per la Commissione di adottare misure tecniche di attuazione per numeri o serie di numeri che favoriscano servizi paneuropei.

Per i diritti di installazione delle reti, l’articolo 11 impone procedure semplici, efficaci, trasparenti e pubbliche, con decisione entro sei mesi dalla richiesta, salvo espropriazione. Inoltre, quando autorità pubbliche o locali controllano imprese di comunicazioni elettroniche, è richiesta una separazione strutturale effettiva tra la funzione di concessione dei diritti e le funzioni di proprietà o controllo.

L’articolo 12 rafforza i poteri di coubicazione e condivisione di elementi di rete e risorse correlate. Le autorità nazionali possono imporre la condivisione di strutture e proprietà, compresi edifici, condotti, torri, antenne e cablaggi interni, previa consultazione pubblica. Gli Stati membri possono anche imporre obblighi relativi al cablaggio interno agli edifici o fino al primo punto di concentrazione quando la duplicazione sia economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile.

Sicurezza e integrità delle reti e dei servizi

Il nuovo capo III bis della direttiva quadro introduce una disciplina organica sulla sicurezza. Le imprese che forniscono reti pubbliche o servizi accessibili al pubblico devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio e garantire l’integrità delle reti, prevenendo e limitando gli effetti degli incidenti di sicurezza.

Le violazioni significative della sicurezza o dell’integrità devono essere comunicate all’autorità nazionale competente, che può informare le autorità di altri Stati membri e l’ENISA, nonché il pubblico quando ciò sia nell’interesse pubblico. La Commissione può adottare misure tecniche di armonizzazione, con il parere dell’ENISA, e gli Stati membri devono attribuire alle autorità nazionali poteri di istruzione vincolante, richiesta di informazioni, verifica di sicurezza e indagine in caso di mancata conformità.

Mercati rilevanti, SMP e misure correttive

La direttiva rafforza la metodologia di analisi dei mercati. L’articolo 15 chiarisce che la Commissione adotta la raccomandazione sui mercati rilevanti previa consultazione pubblica e tenendo conto del parere del BEREC; le autorità nazionali definiscono i mercati rilevanti nazionali, compresi quelli geografici, e devono seguire la procedura di notifica se intendono discostarsi dalla raccomandazione. La Commissione può inoltre adottare decisioni sui mercati transnazionali.

L’articolo 16 stabilisce che le autorità nazionali effettuino analisi di mercato e, se il mercato non è effettivamente concorrenziale, identifichino le imprese con significativo potere di mercato e impongano o mantengano gli obblighi appropriati. Per i mercati transnazionali paneuropei, l’analisi deve essere svolta congiuntamente dalle autorità interessate. Sono previsti termini: tre anni dalla precedente misura, due anni dalla raccomandazione rivista o dall’adesione per i nuovi Stati membri, con possibile proroga motivata di altri tre anni.

L’articolo 14, paragrafo 3, consente di estendere la nozione di SMP a mercati strettamente connessi quando il potere del primo mercato può essere esercitato nel secondo. Il nuovo allegato II elenca i criteri per la posizione dominante condivisa, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia.

Accesso, interconnessione, trasparenza e prezzi nella direttiva accesso

La direttiva 2002/19/CE è modificata per ampliare e specificare il concetto di accesso, includendo accesso alla rete locale, all’infrastruttura fisica, ai sistemi software e informativi, al roaming, ai sistemi di accesso condizionato e ai servizi di rete virtuale. Gli operatori di reti pubbliche hanno diritto e, se richiesto, obbligo di negoziare l’interconnessione per garantire servizi e interoperabilità nell’Unione.

L’articolo 5 rafforza il ruolo delle autorità nazionali nella promozione di accesso, interconnessione e interoperabilità, anche imponendo in casi giustificati l’interoperabilità dei servizi controllati dall’accesso degli utenti finali. Gli obblighi devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, e seguono le procedure di consultazione e notifica della direttiva quadro.

Il regime di trasparenza è ampliato: possono essere imposti obblighi di pubblicazione di informazioni contabili, tecniche, tariffarie e relative a condizioni che limitano accesso o uso di servizi/applicazioni, ove compatibile con il diritto UE. Viene confermato l’obbligo di offrire un riferimento per l’accesso all’ingrosso all’infrastruttura di rete, con contenuti minimi dettagliati nell’allegato II.

Separazione funzionale e separazione volontaria

L’articolo 13 bis della direttiva accesso introduce la separazione funzionale come rimedio eccezionale e residuale: essa può essere imposta quando gli obblighi esistenti si sono rivelati inefficaci e persistono gravi e durature carenze di concorrenza nei mercati all’ingrosso di prodotti di accesso. L’autorità deve presentare alla Commissione una proposta motivata corredata da prove, analisi degli impatti e giustificazione dell’efficacia della misura.

La misura deve specificare la natura della separazione, gli asset interessati, gli assetti gestionali, le regole di trasparenza e un programma di monitoraggio con relazione annuale. Dopo la decisione della Commissione, l’autorità effettua una nuova analisi coordinata dei mercati interessati.

L’articolo 13 ter disciplina la separazione volontaria: l’impresa verticalmente integrata deve informare preventivamente l’autorità nazionale quando intende trasferire le attività di rete di accesso locale a un soggetto separato o creare un’entità commerciale separata per prodotti di accesso equivalenti. L’autorità valuta gli effetti regolatori della transazione e può imporre, mantenere, modificare o revocare gli obblighi esistenti.

Autorizzazioni generali, diritti d’uso, trasferibilità e sanzioni

La direttiva 2002/20/CE viene modificata per rendere più flessibile il regime autorizzatorio. L’articolo 5 promuove l’uso delle frequenze in regime di autorizzazione generale e, quando necessario, la concessione di diritti individuali per evitare interferenze, garantire qualità tecnica, uso efficiente dello spettro o perseguire obiettivi di interesse generale. Le decisioni sulla concessione dei diritti devono essere rapide: tre settimane per i numeri e sei settimane per le frequenze radio.

Si rafforza il controllo delle condizioni e delle violazioni: le autorità nazionali possono imporre sanzioni pecuniarie, ingiunzioni di cessazione o ritardo della fornitura di servizi, sospensione o ritiro dei diritti d’uso, e misure urgenti provvisorie in caso di rischio grave e immediato per la sicurezza o la salute pubblica.

L’articolo 14 richiede che modifiche di diritti e condizioni siano obiettivamente giustificate, proporzionate e soggette a consultazione preventiva. L’articolo 15 impone la pubblicazione e l’aggiornamento di tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, diritti amministrativi e contributi.

L’articolo 17 fissa un termine di adeguamento: le autorizzazioni generali e i diritti individuali esistenti al 31 dicembre 2009 devono essere resi conformi agli articoli 5, 6, 7 e all’allegato entro il 19 dicembre 2011; se ciò implica limitazioni dei diritti o ampliamento delle autorizzazioni, la validità può essere prorogata fino al 30 settembre 2012, con obbligo di motivazione alla Commissione.

Sanzioni e attuazione

La direttiva introduce l’articolo 21 bis nella direttiva quadro, che impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per la violazione della normativa nazionale di recepimento: esse devono essere appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri devono notificare tali disposizioni alla Commissione entro il 25 maggio 2011.

Sul piano procedurale, l’articolo 22 adegua il comitato alla decisione 1999/468/CE e abroga il precedente articolo 27 della direttiva quadro. È inoltre abrogato il regolamento (CE) n. 2887/2000 sull’accesso disaggregato alla rete locale, ritenuto superato dal nuovo quadro regolatorio.

Recepimento e applicazione nel tempo

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 25 maggio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 26 maggio 2011. Il testo contiene dunque un termine di recepimento espresso, tipico delle direttive UE, e lascia agli Stati la scelta di forma e mezzi purché venga raggiunto il risultato imposto dal legislatore europeo.

Disposizioni principali

Obiettivo generale e revisione del quadro

La direttiva modifica il quadro armonizzato delle comunicazioni elettroniche per completare il mercato interno, rafforzando il coordinamento regolatorio e gli strumenti comuni. Il contesto è quello del riesame periodico del quadro del 2002 e della necessità di rispondere alla frammentazione normativa, al progresso tecnico, all’evoluzione dei mercati e alle esigenze di investimento nelle reti ad alta velocità.

Diritti fondamentali e neutralità di Internet

All’articolo 1 della direttiva quadro è inserito il paragrafo 3 bis, secondo cui i provvedimenti nazionali sull’accesso o uso di servizi e applicazioni via reti elettroniche devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali e possono essere imposti solo se appropriati, proporzionati e necessari in una società democratica, con adeguate garanzie procedurali, tutela giurisdizionale efficace, giusto processo, presunzione di innocenza e rispetto della privacy.

Indipendenza, risorse e bilancio delle autorità nazionali

L’articolo 3 della direttiva quadro impone agli Stati membri di garantire che le autorità nazionali di regolamentazione agiscano in modo imparziale, trasparente e tempestivo, con risorse finanziarie e umane adeguate. Le autorità competenti per la regolazione ex ante e la risoluzione delle controversie devono operare in indipendenza, non ricevere istruzioni, avere bilanci annuali separati e pubblicati, e poter partecipare attivamente al BEREC.

Ricorsi e tutela giurisdizionale

L’articolo 4 prevede meccanismi nazionali efficaci di ricorso, dinanzi a un organo indipendente e competente, contro le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione. La direttiva disciplina anche misure provvisorie, mantenendo la decisione impugnata in vigore salvo sospensioni secondo il diritto nazionale, e introduce obblighi di raccolta e trasmissione di dati sui ricorsi, sulle loro durate e sulle misure provvisorie.

Trasparenza, consultazione e notifiche al livello UE

Gli articoli 6 e 7 della direttiva quadro sono riscritti: le autorità nazionali devono consultare le parti interessate sui progetti di misura e rendere pubbliche le procedure; è istituito un punto unico di accesso alle consultazioni. Se una misura incide sugli scambi tra Stati membri, deve essere notificata a Commissione, BEREC e altre autorità; per mercati e SMP la Commissione può imporre il ritiro del progetto. In casi urgenti sono ammesse misure temporanee immediate. L’articolo 7 bis introduce una procedura specifica per la coerenza delle misure correttive, con possibile sospensione ulteriore di tre mesi e coinvolgimento del BEREC; l’articolo 7 ter consente alla Commissione orientamenti e raccomandazioni sulle notifiche e sui termini.

Obiettivi regolatori e neutralità tecnologica

L’articolo 8 rafforza i principi di regolazione: promozione dei diritti degli utenti, inclusi disabili, anziani e soggetti con esigenze sociali particolari; assenza di distorsioni della concorrenza; collaborazione tra autorità nazionali, Commissione e BEREC; sostegno alla prevedibilità regolamentare, agli investimenti efficienti e all’innovazione; applicazione di obblighi ex ante solo in assenza di concorrenza effettiva e sostenibile, con progressiva revoca quando la concorrenza si sviluppa.

Politica e gestione dello spettro radio

Vengono introdotti gli articoli 8 bis, 9, 9 bis e 9 ter, che disciplinano pianificazione strategica, coordinamento europeo, neutralità tecnologica e dei servizi, limitazioni giustificate da interessi generali, riesame delle restrizioni preesistenti, trasferimento o affitto dei diritti individuali d’uso e misure contro l’accumulo anticoncorrenziale. Il regime si applica ai nuovi diritti dal 25 maggio 2011 e, per i diritti esistenti, prevede un periodo transitorio con riesame entro cinque anni e piena estensione del nuovo regime alle autorizzazioni esistenti dopo tale periodo.

Numerazione e diritti di installazione

L’articolo 10 rafforza la gestione nazionale della numerazione, la parità di trattamento e l’armonizzazione di numeri/serie numeriche a livello UE. L’articolo 11 impone procedure semplici, trasparenti e pubbliche per i diritti di installazione, con decisione entro sei mesi, e separazione strutturale tra funzione di rilascio dei diritti e proprietà/controllo pubblico delle imprese. L’articolo 10 consente inoltre misure tecniche di attuazione per numeri e servizi paneuropei.

Condivisione infrastrutturale e accesso alle reti

L’articolo 12 della direttiva quadro amplia i poteri nazionali di imporre coubicazione e condivisione di strutture, inclusi edifici, condotti, antenne, torri e altre risorse correlate, anche per il cablaggio interno agli edifici e fino al primo punto di concentrazione. Gli Stati membri devono garantire consultazione pubblica, criteri proporzionati e possibilità di inventari dettagliati delle infrastrutture disponibili.

Sicurezza e integrità delle reti

È inserito il nuovo capo III bis con gli articoli 13 bis e 13 ter: gli operatori devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate per gestire i rischi di sicurezza e garantire l’integrità delle reti; devono notificare violazioni significative e possono essere sottoposti a istruzioni vincolanti, richieste informative, verifiche di sicurezza e indagini. La Commissione può adottare misure tecniche di armonizzazione, con il parere dell’ENISA.

Analisi di mercato, SMP e separazione funzionale

Si rafforzano le regole su definizione dei mercati rilevanti, analisi di mercato e significato di potere di mercato significativo, inclusa la posizione dominante condivisa. L’articolo 13 bis della direttiva accesso consente, in casi eccezionali, la separazione funzionale come rimedio estremo, previa proposta alla Commissione e analisi coordinata dei mercati; è previsto anche l’articolo 13 ter sulla separazione volontaria di un operatore verticalmente integrato, con valutazione delle conseguenze regolatorie.

Obblighi di accesso, trasparenza e prezzi

La direttiva accesso amplia e precisa gli obblighi di accesso, interconnessione, trasparenza, non discriminazione, accesso alla rete locale e alla sottorete locale, accesso all’infrastruttura fisica e accesso ai servizi correlati. Vengono aggiornati i criteri per i controlli dei prezzi e il recupero dei costi, richiedendo di tener conto degli investimenti e di un ragionevole margine di profitto, specie per le reti di nuova generazione.

Autorizzazioni generali, diritti d’uso e sanzioni

La direttiva autorizzazioni è modificata per favorire l’uso delle frequenze in regime di autorizzazione generale, disciplinare i diritti individuali su frequenze e numeri, i termini di rilascio delle decisioni, la durata adeguata delle licenze, la possibilità di trasferimento/cessione dei diritti e i poteri sanzionatori delle autorità nazionali. È introdotto l’articolo 21 bis sulle sanzioni, che impone misure appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 25 maggio 2011 e applicarle dal 26 maggio 2011. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. È inoltre abrogato il regolamento (CE) n. 2887/2000.

Come è indicizzato

Materiecomunicazioni elettronicheconcorrenzaspettro radioprotezione dei consumatorisicurezza delle reti

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