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Direttiva 2009/138

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) rifonde e sostituisce il precedente corpus normativo assicurativo europeo, introducendo un quadro armonizzato per autorizzazione, esercizio, vigilanza e crisi delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Il sistema è fondato su un approccio economico e basato sul rischio, con requisiti di capitale calibrati sul profilo di rischio, regole di governance, trasparenza e vigilanza di gruppo. La direttiva tutela prioritariamente contraenti e beneficiari, ma lascia agli Stati membri margini di discrezionalità in settori specifici, come alcune esclusioni, talune opzioni prudenziali e misure di interesse generale.

Rifusione della disciplina UE su accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, vigilanza prudenziale Solvibilità II, vigilanza di gruppo, partecipazioni qualificate, risanamento e liquidazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di assicurazione diretta vita e non vita stabilite in uno Stato membro o che intendano stabilirvisi, nonché, salvo il titolo IV, alle imprese di riassicurazione stabilite o che intendano stabilirsi in uno Stato membro. Copre anche la vigilanza di gruppo, le succursali e la prestazione di servizi nel mercato interno, le imprese di paesi terzi con succursali nell’Unione e, per specifiche disposizioni, gruppi con capogruppo extra UE. Sono previste esclusioni per taluni regimi di previdenza sociale, micro-imprese assicurative con premi e riserve sotto soglia, alcune attività di assistenza, determinati enti pubblici o semi-pubblici e specifiche fattispecie nazionali indicate dalla direttiva.

Direttiva 2009/138/CE – Solvibilità II

La direttiva rifonde l’intera disciplina UE dell’assicurazione e della riassicurazione, sostituendo il mosaico di direttive settoriali precedenti con un quadro unico, coerente e basato sul rischio. L’obiettivo è facilitare l’accesso e l’esercizio delle attività nel mercato interno, rafforzando al contempo la tutela di contraenti e beneficiari e la stabilità finanziaria.

Finalità e logica del regime

La direttiva pone al centro un approccio economico e prospettico: le imprese devono detenere capitali commisurati al profilo di rischio effettivo, valutare attivi e passivi a valori di mercato e dotarsi di una governance robusta. La vigilanza è concepita come continuativa, proporzionata e orientata al rischio, con forte enfasi su trasparenza, controllo interno, ORSA, gestione del capitale e capacità di intervento precoce.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 2 applica la direttiva alle imprese di assicurazione vita e non vita stabilite o che intendano stabilirsi in uno Stato membro e, salvo il titolo IV, alle imprese di riassicurazione. Restano esclusi i regimi di previdenza sociale, alcune attività di assistenza, taluni enti pubblici o semi-pubblici e le micro-imprese che non superano congiuntamente le soglie fissate dall’articolo 4 su premi lordi, riserve tecniche e riassicurazione; tali soggetti possono però chiedere volontariamente l’autorizzazione.

Accesso all’attività e autorizzazione unica

L’accesso all’attività è subordinato ad autorizzazione preventiva rilasciata dall’autorità dello Stato membro di origine (articolo 14). L’autorizzazione vale in tutta l’Unione e copre sia lo stabilimento sia la libera prestazione di servizi (articolo 15). La domanda deve essere esaminata sulla base del programma di attività e delle condizioni prudenziali fissate dalla direttiva e dal diritto nazionale compatibile, senza che gli Stati membri possano subordinare il rilascio alle "necessità economiche del mercato" (articolo 22).

Requisiti per l’autorizzazione e ruolo degli Stati membri

Gli articoli 18-26 elencano i presupposti minimi: oggetto sociale limitato all’attività assicurativa/riassicurativa, dimostrazione della capacità di rispettare SCR e MCR, sistema di governance conforme, informazione sugli azionisti o soci con partecipazioni qualificate, assenza di ostacoli derivanti da stretti legami con soggetti di paesi terzi, sede centrale nello stesso Stato della sede statutaria. Il diniego deve essere motivato e impugnabile; in caso di gruppi, le autorità interessate devono consultarsi preventivamente.

Vigilanza prudenziale e poteri delle autorità

Gli articoli 27-39 definiscono una vigilanza fondata su competenza, mezzi adeguati, proporzionalità, ispezioni in loco, acquisizione di informazioni e collaborazione fra autorità. La vigilanza finanziaria sulle attività svolte in succursale o in libera prestazione di servizi resta di competenza dello Stato membro di origine, ma lo Stato ospitante può segnalare rischi per la solidità dell’impresa. È inoltre disciplinata la vigilanza sulle funzioni esternalizzate e il trasferimento di portafoglio, che richiede autorizzazioni e, per le imprese di assicurazione, il coordinamento con gli Stati nei quali sono stati conclusi i contratti trasferiti.

Governance, funzioni chiave e ORSA

Il sistema di governance, imposto dagli articoli 41-50, comprende almeno gestione del rischio, controllo interno, audit interno e funzione attuariale, con politiche scritte approvate dall’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza. Le persone che dirigono effettivamente l’impresa o svolgono funzioni chiave devono essere competenti e di buona reputazione. Ogni impresa deve effettuare la propria valutazione interna del rischio e della solvibilità (articolo 45), da integrare nella strategia aziendale e da comunicare alla vigilanza.

Informativa al pubblico

Gli articoli 51-56 introducono la relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria, documento di trasparenza verso il mercato e i contraenti. La relazione deve descrivere attività, risultati, sistema di governance, esposizione ai rischi, basi di valutazione di attivi/passivi e gestione del capitale, inclusi SCR e MCR, eventuali carenze e misure correttive. Sono previste eccezioni per informazioni che recherebbero un vantaggio competitivo indebito o siano coperte da riservatezza, ma non per i dati essenziali sul capitale regolamentare.

Partecipazioni qualificate

Le acquisizioni o cessioni di partecipazioni qualificate sono soggette a notifica preventiva e a valutazione prudenziale (articoli 57-63). Le soglie rilevanti sono 20 %, 30 % e 50 % dei diritti di voto o del capitale, nonché il caso in cui l’impresa diventi figlia del candidato acquirente. La valutazione considera reputazione, solidità finanziaria, idoneità del management futuro, capacità del gruppo di essere vigilato efficacemente e possibili collegamenti con il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.

Valutazione economica di attività e passività e riserve tecniche

L’articolo 75 impone una valutazione al fair value/valore di trasferimento, base su cui si innestano le riserve tecniche. Gli articoli 76-86 definiscono il valore delle riserve tecniche come somma di migliore stima e margine di rischio, con criteri su flussi di cassa, strumenti finanziari replicanti, garanzie e opzioni contrattuali, dati attuali e affidabili, segmentazione per gruppi omogenei e controlli di adeguatezza. Le autorità possono chiedere incrementi delle riserve se il calcolo non è conforme agli standard armonizzati.

Fondi propri e loro classificazione

Gli articoli 87-99 distinguono fondi propri di base e accessori, classificati in tre livelli in base a disponibilità, subordinazione, durata, assenza di incentivi al rimborso e assenza di oneri o gravami. I fondi propri ammissibili per coprire SCR e MCR sono soggetti a limiti quantitativi; sono previste regole specifiche per riserve di utili, strumenti subordinati, garanzie e contributi supplementari delle mutue. La Commissione è incaricata di mantenere aggiornato l’elenco degli elementi ammissibili.

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR)

Il SCR, disciplinato dagli articoli 100-127, deve garantire con confidenza del 99,5 % su un orizzonte annuale che l’evento di rovina non si verifichi più di una volta su 200. La formula standard è modulare e copre i rischi di sottoscrizione vita, non vita, malattia, mercato, credito/inadempimento e rischio operativo; gli Stati membri possono autorizzare l’uso di parametri specifici dell’impresa o modelli interni completi/parziali. L’imposizione di maggiorazioni di capitale è eccezionale e richiede circostanze tipizzate, tra cui significativo scostamento del profilo di rischio rispetto alla formula standard o gravi carenze di governance.

Requisito patrimoniale minimo (MCR)

Il MCR, degli articoli 128-131, è un floor regolamentare semplice e facilmente verificabile. È calcolato con una funzione lineare, soggetto a un intervallo fra il 25 % e il 45 % del SCR, e non può scendere sotto gli importi assoluti di 2,2 milioni di EUR per il non vita, 3,2 milioni di EUR per il vita e 3,2 milioni di EUR per la riassicurazione, salvo la soglia di 1 milione per la riassicurazione captive. Il mancato adeguamento al MCR entro termini brevi comporta la revoca dell’autorizzazione.

Investimenti: principio della persona prudente

Gli articoli 132-135 abbandonano un sistema di limiti rigidi di portafoglio e impongono un principio generale di prudenza. Le attività devono essere sufficientemente sicure, liquide, redditizie e diversificate, e quelle a copertura delle riserve tecniche devono essere coerenti con natura e durata delle passività. Sono vietati, in linea generale, obblighi nazionali di localizzazione o di vincolo delle attività, salvo eccezioni limitate e compatibili con il mercato interno.

Imprese in difficoltà, piani di risanamento e revoca

Gli articoli 136-144 disciplinano gli interventi in caso di deterioramento finanziario, sotto-soglia SCR o sotto-soglia MCR. L’impresa deve rilevare e notificare immediatamente il deterioramento; in caso di SCR insufficiente occorre un piano di risanamento entro due mesi e il ripristino entro sei mesi, prorogabili in caso di caduta eccezionale dei mercati. In caso di MCR insufficiente il piano di finanziamento deve essere presentato entro un mese e il ripristino deve avvenire entro tre mesi; la mancata ottemperanza comporta la revoca dell’autorizzazione.

Stabilimento e libera prestazione di servizi

Gli articoli 145-152 disciplinano la circolazione delle imprese assicurative nel mercato interno. L’apertura di una succursale richiede notifica allo Stato membro di origine, programma di attività e designazione di un mandatario generale; lo Stato ospitante dispone solo di limitati poteri di interesse generale. In libera prestazione di servizi, il regime è ancora più semplificato, salvo regole particolari per l’assicurazione auto obbligatoria, per cui possono essere richiesti rappresentanti e adesione a uffici nazionali e fondi di garanzia.

Informazioni per i contraenti e clausole speciali

Nel titolo II la direttiva impone specifici obblighi informativi precontrattuali e durante il rapporto. Per la vita, l’articolo 185 richiede informazioni dettagliate su impresa, garanzie, durata, premi, riscatti, partecipazione agli utili, fiscalità e diritto di rinuncia; l’articolo 186 prevede un diritto di ripensamento tra 14 e 30 giorni. Per il non vita, l’obbligo riguarda soprattutto legge applicabile e, se del caso, informazioni sulla gestione dei reclami e sullo Stato membro della sede o della succursale.

Regole speciali per tutela giudiziaria, assistenza e malattia

La direttiva contiene discipline settoriali: per la tutela giudiziaria impone autonomia nella gestione dei sinistri, libertà di scelta dell’avvocato e arbitrato o procedura equivalente; per l’assicurazione malattia consente agli Stati membri di imporre regole specifiche quando la copertura sostituisce in tutto o in parte la previdenza sociale; per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gli Stati ospitanti possono imporre le proprie regole sostanziali, restando però esclusa la vigilanza finanziaria, che rimane allo Stato di origine.

Vigilanza di gruppo e governance del gruppo

Il titolo III istituisce un sistema di vigilanza consolidata su gruppi assicurativi e riassicurativi. Sono definite nozioni di gruppo, impresa partecipante, società di partecipazione assicurativa e società di partecipazione assicurativa mista; una specifica autorità di vigilanza del gruppo coordina la vigilanza, supportata da collegi di autorità di vigilanza. La direttiva regola la determinazione della solvibilità di gruppo, la concentrazione dei rischi, le operazioni infragruppo, i modelli interni di gruppo e i rapporti con gruppi con capogruppo extra UE, prevedendo equivalenza, coordinamento e possibili accordi internazionali.

Calcolo della solvibilità di gruppo

Gli articoli 218-235 disciplinano il requisito di solvibilità di gruppo, che può essere calcolato con metodo consolidato (metodo 1) o metodo deduttivo-aggregato (metodo 2). È essenziale eliminare il doppio computo dei fondi propri e le creazioni infragruppo di capitale, tenendo conto della partecipazione proporzionale e delle eventuali carenze delle imprese figlie. Sono previste regole specifiche per partecipazioni in imprese di paesi terzi, enti finanziari e società di partecipazione intermedie, nonché la possibilità di imporre maggiorazioni di capitale anche a livello di gruppo in casi eccezionali.

Gruppi con gestione centralizzata del rischio e collegio delle autorità

Gli articoli 236-259 consentono, a certe condizioni, un regime speciale per gruppi con gestione centralizzata del rischio, con decisione delle autorità tramite collegio. Il collegio coordina scambio di informazioni, consultazioni, decisioni su modelli interni e su eventuali deroghe al regime ordinario, con ruoli specifici del CEIOPS in caso di disaccordo. È prevista anche la pubblicazione di relazioni annuali e il monitoraggio delle difficoltà applicative più rilevanti.

Equivalenza con paesi terzi

Gli articoli 260-264 disciplinano la verifica e la decisione di equivalenza della vigilanza di gruppo di paesi terzi. Se la Commissione riconosce l’equivalenza, gli Stati membri si basano sulla vigilanza del paese terzo; in mancanza di equivalenza possono applicarsi integralmente o in modo adattato le regole di vigilanza di gruppo dell’Unione. La direttiva promuove altresì accordi internazionali per lo scambio di informazioni e il riconoscimento reciproco.

Risanamento e liquidazione

Il titolo IV disciplina il riconoscimento automatico nell’Unione dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione delle imprese di assicurazione. Lo Stato membro di origine è competente in via esclusiva; la legge dello Stato di origine regola i principali effetti, mentre alcune materie restano soggette a leggi speciali (contratti di lavoro, beni immobili, diritti reali, compensazione, mercati regolamentati). I crediti di assicurazione godono di protezione privilegiata e i creditori residenti in altri Stati membri hanno diritto di informazione e insinuazione in condizioni non discriminatorie.

Termini di recepimento, applicazione e abrogazione

L’articolo 309 impone agli Stati membri di adottare le misure di recepimento entro il 31 ottobre 2012 per le disposizioni elencate, mentre l’articolo 311 prevede l’applicazione generale della direttiva dal 1° novembre 2012. L’articolo 310 abroga le direttive storiche confluite nella rifusione a decorrere dal 1° novembre 2012, con salvezza dei termini di recepimento e applicazione già maturati per le disposizioni transitorie. Per il professionista italiano, il dato operativo centrale è quindi la piena sostituzione del precedente quadro di coordinamento con il regime Solvibilità II, fondato su autorizzazione unica, supervisione prudenziale armonizzata e vigilanza di gruppo.

Disposizioni principali

Oggetto e architettura della disciplina

L’articolo 1 indica tre pilastri: accesso ed esercizio delle attività di assicurazione diretta e riassicurazione, vigilanza dei gruppi assicurativi e riassicurativi, risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione diretta. La direttiva è un testo di rifusione e si coordina con numerose direttive abrogate dal 1° novembre 2012 ai sensi dell’articolo 310.

Ambito soggettivo, esclusioni e micro-imprese

L’articolo 2 delimita l’ambito alle imprese di assicurazione vita e non vita e alle imprese di riassicurazione, con esclusioni tassative per regimi di previdenza sociale, talune attività di assistenza e determinati enti. L’articolo 4 esclude le imprese di piccolissime dimensioni se rispettano cumulativamente soglie di premi lordi annui, riserve tecniche e limiti sulle attività riassicurative; è prevista però la riapplicazione della direttiva se le soglie sono superate per tre anni consecutivi o se il superamento è previsto entro cinque anni.

Principio di autorizzazione e autorizzazione valida in tutta l’Unione

Gli articoli 14 e 15 subordinano l’accesso all’attività a un’autorizzazione preventiva rilasciata dall’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. L’autorizzazione è valida per l’intera Comunità/Unione e copre stabilimento e libera prestazione di servizi; è rilasciata per ramo o, per la riassicurazione, per attività vita/non vita o entrambe.

Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione

L’articolo 18 richiede oggetto sociale ristretto all’attività assicurativa o riassicurativa, programma di attività, fondi propri di base ammissibili almeno sufficienti per il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo, capacità prospettica di coprire SCR e MCR, conformità al sistema di governance e, per l’assicurazione non vita auto, designazione dei mandatari sinistri. Gli articoli 19-25 disciplinano stretti legami, sede centrale coincidente con la sede statutaria, divieto di esame in base alle necessità economiche del mercato, contenuto del programma di attività, informazione sugli azionisti/soci qualificati, motivazione del diniego e ricorso giurisdizionale.

Governance, informazioni e vigilanza prudenziale

Gli articoli 27-38 impongono alle autorità di vigilanza risorse adeguate e un approccio prospettico, basato sul rischio e proporzionato. Sono previsti poteri di informazione, ispezione, riesame prudenziale, accesso alle funzioni esternalizzate, obblighi di segreto d’ufficio e obblighi di segnalazione dei revisori; la vigilanza finanziaria resta di competenza esclusiva dello Stato membro di origine.

Sistema di governance e valutazione interna del rischio e della solvibilità

Gli articoli 40-50 richiedono un sistema efficace di governance, con funzioni di gestione del rischio, conformità, audit interno e funzione attuariale, politiche scritte e continuità operativa. Tutte le imprese devono svolgere l’ORSA (valutazione interna del rischio e della solvibilità), che non sostituisce il calcolo regolamentare del capitale ma deve essere comunicata alla vigilanza; l’esternalizzazione resta consentita solo se non compromette governance, controllo e tutela dei contraenti.

Informativa al pubblico

Gli articoli 51-56 impongono una relazione annuale sulla solvibilità e condizione finanziaria, con contenuti standardizzati su attività, governance, profili di rischio, valutazioni contabili e gestione del capitale. Sono previsti casi di omissibilità per informazioni sensibili, aggiornamenti in caso di sviluppi rilevanti e approvazione interna della relazione; la Commissione adotta misure di attuazione sul formato e sui mezzi di pubblicazione.

Partecipazioni qualificate

Gli articoli 57-63 disciplinano notifica preventiva e valutazione prudenziale delle acquisizioni o cessioni di partecipazioni qualificate, con soglie del 20 %, 30 % e 50 % e termine di valutazione di 60 giorni lavorativi. Il rifiuto è possibile solo per motivi prudenziali tipizzati; sono previsti obblighi informativi annuali, poteri correttivi e sanzionatori, nonché coordinamento tra autorità competenti di settori diversi.

Valutazione di attività e passività, riserve tecniche e fondi propri

L’articolo 75 introduce la valutazione a valori di mercato/transfer value, senza aggiustamento per il merito di credito proprio. Gli articoli 76-86 disciplinano le riserve tecniche come somma di migliore stima e margine di rischio, con criteri su flussi di cassa, opzioni contrattuali, segmentazione, qualità dei dati e poteri di incremento da parte della vigilanza. Gli articoli 87-99 definiscono fondi propri di base e accessori, classificazione in livelli 1-3, limiti di ammissibilità e regole specifiche per riserve di utili, mutue e strumenti subordinati.

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR)

Gli articoli 100-127 stabiliscono il SCR come requisito basato sul valore a rischio al 99,5 % su un anno, calcolato con formula standard o modelli interni approvati. La formula standard è modulare e copre rischio di sottoscrizione vita/non vita/malattia, mercato, credito/controparte e operativo, con meccanismo di aggiustamento simmetrico per il rischio azionario e semplificazioni per imprese piccole o complesse in misura limitata. Sono previsti modelli interni completi o parziali, con approvazione preventiva, uso continuativo, documentazione, validazione e possibilità di ritorno alla formula standard solo in casi motivati.

Requisito patrimoniale minimo (MCR)

Gli articoli 128-131 prevedono un MCR semplice, lineare e controllabile, soggetto a un livello assoluto minimo pari a 2.200.000 EUR per non vita, 3.200.000 EUR per vita, 3.200.000 EUR per riassicurazione e 1.000.000 EUR per riassicurazione captive, con specifica soglia per le imprese miste. Il MCR deve collocarsi tra il 25 % e il 45 % del SCR e va calcolato almeno trimestralmente; il mancato rispetto comporta revoca dell’autorizzazione se non sanato rapidamente.

Principio della persona prudente e limiti agli investimenti

Gli articoli 132-135 impongono che tutti gli investimenti siano gestiti secondo il principio della persona prudente, con attenzione a sicurezza, qualità, liquidità, redditività, diversificazione e congruenza con durata e natura delle passività. La direttiva vieta imposizioni nazionali di investimento in specifiche categorie di attività, limita l’impegno obbligatorio delle attività a copertura delle riserve e consente atti di attuazione su tecniche di attenuazione del rischio, derivati e cartolarizzazioni.

Situazioni di difficoltà, risanamento e revoca

Gli articoli 136-144 disciplinano rilevazione del deterioramento, piani di risanamento o finanziamento, restrizioni sulla libera disponibilità delle attività e revoca dell’autorizzazione. In caso di violazione di SCR o MCR sono previsti obblighi di informazione immediata, presentazione di piani entro 2 mesi o 1 mese, interventi della vigilanza e termini di ripristino; il mancato rispetto del MCR può portare alla revoca. L’articolo 144 disciplina i casi di revoca e gli effetti transfrontalieri della misura.

Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi

Gli articoli 145-161 disciplinano la procedura per succursali e servizi transfrontalieri, con notifiche allo Stato membro di origine, scambio di informazioni con lo Stato ospitante e possibilità per quest’ultimo di imporre condizioni di interesse generale. Sono previste regole specifiche per RCA auto, mandatario sinistri, partecipazione a uffici nazionali e fondi di garanzia, nonché norme sui contratti stipulati in caso di liquidazione.

Imprese di paesi terzi

Gli articoli 162-177 regolano l’accesso delle succursali di imprese di assicurazione/riassicurazione di paesi terzi, richiedendo autorizzazione, cauzione, contabilità separata, requisiti di governance e programmi di attività. Per la riassicurazione e per i gruppi extra UE sono previste verifiche di equivalenza prudenziale e possibili decisioni della Commissione; restano possibili accordi internazionali di cooperazione e reciprocità.

Disposizioni specifiche su contratti, consumatori e rami speciali

Il titolo II contiene regole su legge applicabile, assicurazione obbligatoria, interesse generale, condizioni di contratto e informazioni per i contraenti. Sono previste discipline particolari per assicurazione non vita, coassicurazione comunitaria, assistenza, tutela giudiziaria, assicurazione malattia, infortuni sul lavoro e assicurazione vita, con specifiche tutele informative e diritti di rinuncia per i contraenti vita.

Vigilanza di gruppo

Il titolo III istituisce una vigilanza consolidata su gruppi assicurativi e riassicurativi, con definizioni di gruppo, autorità di vigilanza del gruppo, collegi delle autorità di vigilanza, metodi di calcolo della solvibilità di gruppo e regole sulle concentrazioni di rischio e sulle operazioni infragruppo. Sono previste procedure di coordinamento, consultazione e decisione con tempi determinati, possibilità di applicare modelli interni di gruppo e regole specifiche per gruppi con capogruppo UE o extra UE.

Risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione

Il titolo IV armonizza il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione, attribuendo competenza esclusiva allo Stato membro di origine e disciplinando legge applicabile, pubblicità, diritti dei creditori, privilegi dei crediti di assicurazione, effetti sui contratti e rapporti pendenti, e coordinamento transfrontaliero. Le norme proteggono assicurati, contraenti, beneficiari e creditori di assicurazione, prevedono anche regole per succursali di imprese di paesi terzi.

Termini di recepimento, applicazione e abrogazione

L’articolo 309 impone la trasposizione delle principali disposizioni entro il 31 ottobre 2012; l’articolo 311 prevede che gran parte della direttiva si applichi dal 1° novembre 2012. L’articolo 310 abroga le precedenti direttive di coordinamento assicurativo a decorrere dalla stessa data, lasciando salvi gli obblighi relativi ai precedenti termini di recepimento. Sono previsti anche termini transitori specifici per alcune imprese già esistenti e per talune disposizioni su MCR, transazioni e informazioni.

Come è indicizzato

Materieassicurazioniriassicurazionevigilanza prudenzialediritto societarioinsolvenza

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