Sentenza del 28/09/2023 n. 943 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del diniego di parziale rimborso IRES per l'anno 2010 relativo all'agevolazione 'Tremonti Ambiente': l'Amministrazione aveva riconosciuto la legittimazione ma ridotto l'importo rimborsabile ritenendo errata l'applicazione integrale della componente ambientale calcolata con perizia, sostenendo che il limite del 20% va applicato all'importo dell'investimento oggetto di detassazione (variazione in diminuzione della base imponibile) e non al risparmio fiscale. La contribuente contestava la competenza dell'Ufficio a determinare il limite di cumulabilità, chiedeva che il limite fosse valutato in termini di risparmio d'imposta e che l'investimento fosse calcolato sul costo complessivo dell'impianto e non per quota annua, oltre a dedurre costi riferibili a esercizi diversi dal 2010.
La decisione
L'appello è stato respinto e confermata la sentenza di primo grado. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'Ufficio: l'agevolazione Tremonti Ambiente è una detassazione consistente in una variazione in diminuzione della base imponibile (esclusione dall'imponibile dell'investimento ambientale incrementale calcolato con approccio incrementale). Ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte e il D.M. 5 luglio 2012 (art.19) che ammette la cumulabilità con le tariffe GSE nei limiti del 20% del costo dell'investimento, concludendo che il 20% si riferisce all'investimento e non al risparmio fiscale. Inoltre la Corte ha ritenuto che la contribuente non abbia dimostrato l'inerenza dei costi riferiti al 2009 e 2011 né possa scegliere arbitrariamente il periodo d'imposta più favorevole, pertanto il calcolo dell'Amministrazione è corretto. Spese compensate per la complessità della materia.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2000, n.388, art.6 comma 13
"La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito"
La norma costituisce una detassazione: l'investimento ambientale incrementale è escluso dalla formazione del reddito imponibile (variazione in diminuzione) e il beneficio si concretizza in un risparmio d'imposta.
D.M. 5 luglio 2012, art.19
Prevede espressamente la possibilità di cumulare l'agevolazione Tremonti Ambiente con le tariffe incentivanti del GSE entro il limite del 20% del costo dell'investimento; implica che il 20% si riferisce all'investimento e non al risparmio fiscale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze 15451/2023 e 17889/2023)
Confermano che l'agevolazione è esclusione dalla formazione del reddito e che il calcolo deve seguire l'approccio incrementale; precisano l'applicazione del limite del 20% sull'investimento.
Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GUCE C 37 del 03.02.2001, par.37)
Fornisce la definizione di investimenti ambientali e l'approccio incrementale per la loro valutazione ai fini dell'agevolazione.
Principio di competenza contabile/tributaria
Impedisce al contribuente di scegliere arbitrariamente il periodo d'imposta più favorevole per operare deduzioni: la determinazione del reddito d'impresa segue il criterio della competenza e richiede prova dell'inerenza dei costi per periodi diversi.
Massime di principio
- L'agevolazione 'Tremonti Ambiente' è una detassazione: esclude dall'imponibile l'investimento ambientale incrementale mediante una variazione in diminuzione del reddito dichiarato.
- Il limite del 20% va riferito all'ammontare dell'investimento (base), non al risparmio d'imposta ottenuto.
- È applicato un approccio incrementale: si confronta l'investimento dell'anno con la media del biennio precedente per determinare la quota agevolabile.
- La cumulabilità con incentivi GSE è ammessa nei limiti del 20% del costo dell'investimento; il calcolo deve evitare doppie agevolazioni eccedenti tale soglia.
- L'Amministrazione ha il potere/dovere di interpretare le norme e verificare l'ammissibilità e la misura dell'agevolazione; il contribuente deve fornire prove documentali adeguate per costi e inerenza.
- Non è ammessa la scelta arbitraria del periodo d'imposta più favorevole: il principio di competenza vincola la collocazione delle deduzioni e va rispettato salvo prova dell'inerenza di costi in altri esercizi.
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