Regolamento (UE) 2025/13
Regolamento (UE) 2025/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulla raccolta e sul trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi, e che modifica il regolamento (UE) 2019/818
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro UE armonizzato per l’acquisizione delle API da parte dei vettori aerei e il loro trasferimento a un router unico, da cui i dati sono trasmessi alle UIP competenti per prevenire, accertare, indagare e perseguire reati di terrorismo e reati gravi. La disciplina si coordina con la direttiva (UE) 2016/681 sui dati PNR, che resta applicabile per gli aspetti non espressamente regolati. Sono previste regole puntuali su contenuto dei dati, tempi di trasmissione, selezione dei voli intra-UE, protezione dei dati personali, governance tecnica, controlli, sanzioni e statistiche.
Norme UE armonizzate sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (API) da parte dei vettori aerei, e sulla trasmissione tramite router alle UIP per finalità di contrasto al terrorismo e ai reati gravi, con modifica del regolamento (UE) 2019/818.
Ambito di applicazione
Si applica ai vettori aerei che operano voli extra-UE e voli intra-UE che partono, arrivano o fanno scalo nel territorio di almeno uno Stato membro che abbia notificato alla Commissione l’applicazione della direttiva (UE) 2016/681 ai voli intra-UE. Riguarda la raccolta, il trasferimento, la conservazione, la cancellazione e il trattamento delle API e di altri dati PNR connessi ai voli contemplati, nonché l’attività delle UIP, di eu-LISA e delle autorità nazionali di controllo/API. Restano esclusi i voli nazionali puri e le altre operazioni di aeromobili civili non ricomprese nel campo applicativo, come scuole di volo, voli medici, di emergenza e militari; il regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di disciplinare tali ipotesi nel diritto nazionale compatibile con il diritto UE.
Raccolta e trasferimento delle API sui voli aerei
Il regolamento istituisce un quadro armonizzato dell’Unione per la raccolta delle informazioni anticipate sui passeggeri (API) da parte dei vettori aerei e per il loro trasferimento, tramite un router unico, alle unità d’informazione sui passeggeri (UIP). La finalità è esclusivamente la prevenzione, l’accertamento, l’indagine e l’azione penale rispetto ai reati di terrorismo e ai reati gravi.
Finalità e coordinamento con la direttiva PNR
L’atto si colloca in rapporto di complementarità con la direttiva (UE) 2016/681 sui dati PNR. Il regolamento non sostituisce tale direttiva, ma integra le sue regole per gli aspetti specificamente disciplinati, mentre la direttiva continua ad applicarsi per il successivo trattamento dei dati, lo scambio tra Stati membri, l’accesso di Europol, i trasferimenti verso paesi terzi, la conservazione e anonimizzazione, nonché per le sanzioni e il controllo nei casi in cui il regolamento non disponga diversamente.
Ambito di applicazione
Sono tenuti agli obblighi previsti i vettori aerei che operano:
- voli extra-UE;
- voli intra-UE che partono, arrivano o fanno scalo in almeno uno Stato membro che abbia notificato alla Commissione la decisione di applicare la direttiva (UE) 2016/681 ai voli intra-UE.
Restano esclusi i voli nazionali puri senza scalo in altri Stati membri o paesi terzi, nonché talune operazioni speciali di aeromobili civili non rientranti nel disegno del regolamento, come scuole di volo, voli medici, di emergenza e militari. Il testo lascia comunque impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di imporre obblighi nazionali ulteriori, se compatibili con il diritto UE.
Dati API: contenuto, modalità di raccolta e qualità
L’articolo 4 definisce in modo tassativo i dati API da raccogliere: dati identificativi del passeggero e del membro dell’equipaggio, dati del documento di viaggio, identificativo del PNR di pratica, posto a sedere e bagaglio se disponibili, oltre a un codice che indichi il metodo di raccolta/validazione. Le informazioni di volo includono, tra l’altro, numero del volo, aeroporti di partenza/arrivo/scalo, date e ore locali, dati di contatto del vettore e formato di trasferimento.
La regola generale impone la raccolta automatizzata dei dati leggibili meccanicamente nel documento di viaggio, anche durante l’accettazione online o in aeroporto. La raccolta manuale è consentita solo in via eccezionale, quando l’uso di mezzi automatizzati sia tecnicamente impossibile. I vettori devono garantire che i dati siano esatti, completi e aggiornati; il regolamento non impone di controllare il documento di viaggio all’imbarco né obbliga il passeggero a portarlo con sé, salvo altre norme applicabili.
Trasferimento al router e tempistiche
Le API devono essere trasferite al router in forma criptata e con mezzi automatizzati. Il trasferimento avviene:
- al momento dell’accettazione, ma non prima delle 48 ore precedenti l’orario di partenza previsto;
- per tutti i passeggeri imbarcati, immediatamente dopo la chiusura del volo;
- per l’equipaggio, immediatamente dopo la chiusura del volo.
Quando gli Stati membri adottano misure ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/681, i vettori devono trasferire al router anche gli altri dati PNR raccolti nel corso della loro normale attività, secondo i protocolli e i formati previsti da quella direttiva.
Conservazione e correzione dei dati presso i vettori
I vettori aerei conservano per 48 ore i dati API ricevuti dal router dopo la chiusura del volo e, trascorso tale termine, li cancellano immediatamente e definitivamente, salvo il normale utilizzo aziendale consentito dal diritto applicabile. Se i dati risultano illecitamente trattati o non rientrano tra le API, devono essere cancellati senza indugio; se invece sono inesatti, incompleti o non aggiornati, il vettore deve rettificarli, integrarli o aggiornarli e, se necessario, ritrasmetterli al router.
Router unico di eu-LISA
Il centro operativo del sistema è un router unico, progettato, sviluppato, ospitato e gestito tecnicamente da eu-LISA. Il router riceve e trasmette API e altri dati PNR in modo automatizzato, criptato end-to-end durante il transito, e si integra, ove tecnicamente possibile, con componenti già esistenti di altri sistemi UE (EES, ETIAS, VIS). Il router non è un archivio generalizzato di dati: i dati sono conservati solo per il tempo strettamente necessario alla trasmissione e poi cancellati immediatamente e automaticamente.
Verifiche, notifiche e trasmissione alle UIP
Il router controlla automaticamente se i vettori hanno effettivamente trasmesso i dati dovuti e se i dati rispettano i formati supportati. In caso di omissione o non conformità, il router avvisa subito il vettore interessato e le UIP destinatarie, che attendono la ritrasmissione corretta.
Le API e gli eventuali altri dati PNR sono trasmessi dal router alle UIP competenti dello Stato membro di partenza o di arrivo; per i voli con scali in più Stati membri, la trasmissione avviene alle UIP di tutti gli Stati interessati. Il router identifica i voli e le UIP sulla base di una tabella di corrispondenza tra aeroporti e Stati membri aggiornata da eu-LISA.
Selezione dei voli intra-UE
Per i voli intra-UE, la trasmissione dei dati avviene solo per i voli o collegamenti selezionati dagli Stati membri che applicano la direttiva (UE) 2016/681 a tali voli. La disciplina è selettiva e vincolata al principio di proporzionalità.
La selezione di tutti i voli intra-UE è possibile soltanto in presenza di una minaccia terroristica reale e attuale o prevedibile, sulla base di una decisione motivata, temporalmente limitata e soggetta a controllo effettivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente vincolante. Negli altri casi, la selezione deve fondarsi su una valutazione obiettiva, motivata e non discriminatoria, limitata a criteri pertinenti ai fini antiterrorismo e anti-reati gravi con nesso oggettivo, anche indiretto, con il trasporto aereo.
Gli Stati membri devono documentare la valutazione e riesaminarla almeno ogni 12 mesi. Le liste dei voli selezionati sono riservate e inserite nel router; i vettori aerei non ne sono informati.
Trattamento da parte delle UIP e limiti sostanziali
Le UIP trattano i dati ricevuti esclusivamente per le finalità di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo e dei reati gravi, conformemente alla direttiva (UE) 2016/681. Il regolamento esclude espressamente qualsiasi utilizzo dei dati API e degli altri dati PNR a fini di profilazione. I considerando e le disposizioni operative sottolineano inoltre il divieto di discriminazione e la necessità di rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali.
Protezione dei dati, ruoli e sicurezza
Il regolamento disciplina in modo puntuale titolarità e responsabilità del trattamento:
- i vettori aerei sono titolari del trattamento per la raccolta e il trasferimento al router;
- gli Stati membri designano un’autorità competente titolare/contitolare per il trattamento nel router;
- eu-LISA è responsabile del trattamento per il funzionamento del router, inclusa la trasmissione alle UIP e l’eventuale conservazione tecnica.
Sono previsti obblighi di informativa ai passeggeri, registrazioni delle operazioni di trattamento, misure di sicurezza, cifratura, audit periodici e controlli interni. L’informativa deve essere data al momento della prenotazione e dell’accettazione, in forma scritta e facilmente accessibile.
Gestione dei guasti e mezzi alternativi
Se il router, un sistema nazionale o l’infrastruttura di un vettore aereo non consente tecnicamente il trasferimento, la parte interessata deve informare immediatamente le controparti e ripristinare il funzionamento senza indugio. Durante l’impossibilità tecnica, l’obbligo di trasferire i dati al router è sospeso nella misura del guasto, ma i dati devono essere conservati e ritrasmessi appena possibile.
In casi eccezionali, le UIP possono chiedere l’invio diretto dei dati con mezzi appropriati che garantiscano adeguata sicurezza, qualità e protezione dei dati. Una volta ripristinato il router e completata la trasmissione ordinaria, i dati ricevuti con mezzi alternativi devono essere cancellati, salvo che siano già stati ulteriormente trattati ai fini repressivi consentiti.
Controllo, sanzioni e responsabilità
Gli Stati membri devono designare una o più autorità nazionali di controllo delle API incaricate di vigilare sull’applicazione del regolamento da parte dei vettori aerei. Devono inoltre stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Il mancato trasferimento reiterato dei dati API al router deve essere sanzionato con multe fino al 2% del fatturato globale del vettore aereo per l’esercizio precedente.
Le autorità, nel determinare la sanzione, devono considerare natura, gravità e durata della violazione, livello di responsabilità, precedenti, cooperazione, dimensioni del vettore e eventuali sanzioni già irrogate da altre autorità per la medesima violazione. L’articolo 33 disciplina anche la responsabilità per danni al router in caso di inosservanza degli obblighi normativi.
Statistiche, monitoraggio e valutazione
Il sistema prevede una forte componente statistica: eu-LISA pubblica statistiche trimestrali e una relazione annuale sul funzionamento del router e sull’osservanza degli obblighi, senza consentire l’identificazione delle persone fisiche. Il CRRS riceve automaticamente dal router dati statistici anonimizzati sui flussi API e PNR, conservati per cinque anni.
La Commissione deve effettuare una valutazione globale entro il 29 gennaio 2029 e successivamente ogni quattro anni, considerando anche l’impatto sui diritti fondamentali, sull’esperienza di viaggio dei passeggeri legittimi, sulla competitività del settore dell’aviazione, sulla qualità dei dati e sulle prestazioni del router. La valutazione deve esaminare anche necessità, proporzionalità ed efficacia della raccolta obbligatoria delle API per i voli intra-UE.
Relazione con altri atti e modifica del regolamento (UE) 2019/818
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2019/818 per consentire al CRRS di raccogliere e trattare anche i dati/statistiche provenienti dal router istituito dal presente atto. Inoltre, si coordina con il regolamento (UE) 2025/12, che disciplina la raccolta delle API per il controllo delle frontiere esterne e la relativa infrastruttura comune.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. L’applicazione sostanziale dei dati API decorre due anni dopo l’entrata in funzione del router; quella relativa agli altri dati PNR decorre quattro anni dopo l’entrata in funzione del router.
Alcune disposizioni essenziali, tra cui quelle su deleghe, esecuzione, governance e avvio operativo del sistema, si applicano già dal 28 gennaio 2025. Altre, come quelle su conservazione, registrazioni, responsabilità, connessione e uso volontario del router, si applicano dalla data di entrata in funzione del router.
Considerazioni pratiche per operatori e professionisti
Per i vettori aerei il regolamento comporta la necessità di adeguare sistemi di check-in e trasmissione dati, garantendo raccolta automatizzata, cifratura, integrità dei dati, interoperabilità con il router e capacità di gestione dei casi eccezionali. Per gli operatori legali e fiscali è centrale la valutazione degli impatti privacy, delle responsabilità di titolarità/responsabilità del trattamento, del regime sanzionatorio e dei costi di adeguamento, anche in rapporto al coordinamento con la disciplina PNR già esistente e con gli obblighi informativi verso i passeggeri.
Disposizioni principali
Oggetto e coordinamento con la disciplina PNR
L’articolo 1 stabilisce norme su: raccolta delle API sui voli extra-UE e intra-UE; trasferimento delle API e di altri dati PNR al router da parte dei vettori aerei; trasmissione dal router alle UIP dei dati API e degli altri dati PNR relativi ai voli extra-UE e ai voli intra-UE selezionati. Il regolamento non pregiudica il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento (UE) 2018/1725 e la direttiva (UE) 2016/680. I considerando chiariscono che il regolamento integra la direttiva (UE) 2016/681 e lascia a quest’ultima la disciplina del successivo trattamento dei dati, dello scambio tra Stati membri, dell’accesso di Europol, dei trasferimenti verso paesi terzi, della conservazione, anonimizzazione e delle sanzioni/autorità di controllo nei casi pertinenti.
Ambito soggettivo e voli interessati
L’articolo 2 si applica ai vettori aerei che operano voli extra-UE e voli intra-UE che partono, arrivano o fanno scalo in almeno uno Stato membro che ha notificato l’applicazione della direttiva (UE) 2016/681 ai voli intra-UE. I considerando escludono i voli che partono e atterrano nello stesso Stato membro senza scali in altri Stati membri o paesi terzi, e le operazioni aeronautiche civili non commerciali o speciali indicate dal testo.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 rinvia per le definizioni di vettore aereo, volo extra-UE, volo intra-UE, passeggero e reato grave alla direttiva (UE) 2016/681; definisce inoltre il volo di linea e non di linea richiamando il regolamento (UE) 2025/12. Sono definiti anche equipaggio, API, altri dati PNR, UIP, reato di terrorismo, router, dati personali e dati sul traffico aereo in tempo reale.
Contenuto delle API e modalità di raccolta
L’articolo 4 elenca in modo tassativo le API da raccogliere per ciascun passeggero e membro dell’equipaggio: nome, data di nascita/sesso/cittadinanza, dati del documento di viaggio, identificativo PNR di pratica, posto a sedere e dati bagagli se disponibili, e un codice che indichi il metodo di raccolta/validazione. Le informazioni di volo includono numero volo, eventuale valico di frontiera, aeroporti di partenza/arrivo e di scalo, date/ore locali, dati di contatto del vettore e formato di trasferimento. La raccolta deve garantire dati esatti, completi e aggiornati; non comporta obbligo per il vettore di controllare il documento di viaggio all’imbarco né per il passeggero di portarlo con sé, salvo altre norme applicabili. La regola generale impone la raccolta automatizzata dai documenti leggibili meccanicamente; la raccolta manuale è eccezionale, in caso di impossibilità tecnica. È previsto un periodo transitorio per la raccolta manuale online, con uso di tecniche di verifica dei dati. La Commissione può adottare atti delegati per fissare requisiti tecnici e operativi dettagliati e per porre fine al periodo transitorio, a partire da quattro anni dopo l’entrata in funzione del router in relazione ai dati API.
Trasferimento al router e altri dati PNR
L’articolo 5 impone ai vettori aerei di trasferire le API criptate al router con mezzi automatizzati ai fini della trasmissione alle UIP. Quando gli Stati membri adottano misure ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/681, i vettori trasferiscono al router anche gli altri dati PNR raccolti nel normale svolgimento dell’attività, secondo i protocolli comuni e formati previsti dalla direttiva PNR. Le API vanno trasferite al momento dell’accettazione, ma non prima delle 48 ore precedenti la partenza prevista, e di nuovo per tutti i passeggeri imbarcati immediatamente dopo la chiusura del volo; per l’equipaggio, il trasferimento avviene immediatamente dopo la chiusura del volo. La Commissione può adottare atti delegati sui protocolli comuni, i formati di dati supportati e la sicurezza del trasferimento criptato.
Conservazione e cancellazione dei dati API presso i vettori
Ai sensi dell’articolo 6, i vettori aerei conservano per 48 ore, dal momento del ricevimento da parte del router dei dati inviati dopo la chiusura del volo, i dati API relativi a tutti i passeggeri e all’intero equipaggio. Trascorso il termine, devono cancellarli immediatamente e definitivamente, salvo la facoltà di conservarli e usarli per il normale svolgimento dell’attività nel rispetto del diritto applicabile e delle regole sulla correzione/aggiornamento.
Correzione, integrazione e aggiornamento
L’articolo 7 disciplina la cancellazione immediata dei dati trattati illecitamente o che non costituiscono API; in caso di trasferimento già avvenuto, eu-LISA deve essere informata e a sua volta comunica alle UIP interessate. Se i dati sono inesatti, incompleti o non aggiornati, il vettore deve rettificarli, integrarli o aggiornarli. Se l’errore emerge tra il primo trasferimento e quello successivo alla chiusura del volo, oppure dopo i trasferimenti finali, il vettore deve trasmettere immediatamente i dati corretti al router. La Commissione può adottare atti delegati di dettaglio.
Principi di non discriminazione e tutela dei diritti fondamentali
L’articolo 8 vieta discriminazioni nel trattamento di dati personali basate sui motivi dell’articolo 21 della Carta. Il regolamento richiama il rispetto pieno della Carta, inclusi vita privata, asilo, protezione dei dati, libertà di circolazione e ricorsi effettivi, con particolare attenzione a minori, anziani, persone con disabilità e persone vulnerabili.
Router unico: struttura, funzioni e uso esclusivo
L’articolo 9 affida a eu-LISA la progettazione, lo sviluppo, l’hosting e la gestione tecnica di un router unico per agevolare il trasferimento criptato di API e altri dati PNR. Il router comprende un’infrastruttura centrale, canali sicuri verso UIP e vettori, e un canale per i dati sul traffico aereo in tempo reale. Deve riutilizzare, ove possibile, componenti di sistemi UE esistenti (EES, ETIAS, VIS) e trasmettere dati al CRRS. L’articolo 10 limita l’uso del router ai vettori aerei, alle UIP e, ove previsto da accordi internazionali, a taluni trasferimenti verso paesi terzi associati a Schengen.
Verifiche automatiche e avvisi
L’articolo 11 impone al router di verificare automaticamente, anche sulla base dei dati sul traffico aereo in tempo reale, se il vettore ha trasmesso i dati dovuti e se i formati sono conformi. In caso di omissione o non conformità, il router avvisa immediatamente il vettore interessato e le UIP destinatarie; il vettore deve ritrasmettere i dati. La Commissione adotta atti di esecuzione sulle regole tecniche e procedurali delle verifiche e degli avvisi.
Trasmissione alle UIP e selezione dei voli intra-UE
L’articolo 12 prevede che il router trasmetta immediatamente e automaticamente i dati API e gli eventuali altri dati PNR alle UIP dello Stato membro di partenza o di arrivo, o a entrambi negli intra-UE; se vi sono scali in altri Stati membri, i dati vanno alle UIP di tutti gli Stati interessati. Per i voli intra-UE, la trasmissione avviene solo per i voli o collegamenti inseriti negli elenchi selezionati dagli Stati membri. Gli Stati membri devono confermare immediatamente nel router il ricevimento dei dati. Devono inserire e aggiornare gli elenchi dei voli selezionati entro la data di applicazione del regolamento. Le informazioni inserite nel router sono riservate e accessibili a eu-LISA solo quanto strettamente necessario per risolvere problemi tecnici. La Commissione adotta atti di esecuzione sulle modalità tecniche e procedurali di trasmissione e inserimento delle informazioni.
Criteri per la selezione dei voli intra-UE
L’articolo 13 disciplina la selezione dei voli intra-UE. La selezione di tutti i voli intra-UE è ammessa solo in presenza di una minaccia terroristica reale e attuale o prevedibile, sulla base di una decisione motivata, limitata nel tempo e soggetta a controllo effettivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente vincolante. In assenza di tale minaccia, la selezione deve basarsi su una valutazione obiettiva, motivata e non discriminatoria, limitata a criteri pertinenti ai fini antiterrorismo e anti-crimine grave con nesso oggettivo, anche indiretto, con il trasporto aereo. Gli Stati membri devono documentare la valutazione e riesaminarla almeno ogni 12 mesi. La Commissione facilita lo scambio di buone prassi e, su base volontaria, di informazioni sui voli selezionati.
Cancellazione dei dati nel router
L’articolo 14 dispone che i dati API e gli altri dati PNR siano conservati nel router solo per il tempo necessario a completare la trasmissione alle UIP competenti e siano cancellati immediatamente, definitivamente e automaticamente quando la trasmissione è completata oppure quando si riferiscono a voli intra-UE non inclusi negli elenchi selezionati. Il router informa automaticamente eu-LISA e le UIP della cancellazione relativa ai voli intra-UE non selezionati.
Trattamento successivo da parte delle UIP
L’articolo 15 rinvia alla direttiva (UE) 2016/681 per il successivo trattamento da parte delle UIP, che può avvenire solo per prevenzione, accertamento, indagine e azione penale di reati di terrorismo e reati gravi. È espressamente vietato qualsiasi trattamento a scopo di profilazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680.
Impossibilità tecnica di usare il router
L’articolo 16 regola i casi di guasto del router, dei sistemi o infrastrutture di uno Stato membro, o di un vettore aereo. In tali casi eu-LISA o il soggetto interessato devono informare immediatamente le controparti e adottare misure per ripristinare il funzionamento. Durante l’impossibilità tecnica, l’obbligo di trasferire i dati al router è sospeso nei limiti dell’impedimento tecnico; i dati devono però essere conservati e poi trasmessi appena il problema è risolto. In casi eccezionali e per finalità del regolamento, le UIP possono chiedere il trasferimento diretto con mezzi appropriati che garantiscano sicurezza, qualità e protezione dei dati. Quando il problema è risolto, la UIP deve cancellare i dati ricevuti con mezzi alternativi, salvo che siano già stati ulteriormente trattati ai fini di contrasto al terrorismo e ai reati gravi. Il vettore, se il guasto riguarda i propri sistemi, deve presentare una relazione all’autorità nazionale di controllo delle API con motivazioni, portata, conseguenze e misure adottate.
Registrazioni e tracciabilità
L’articolo 17 impone ai vettori aerei di creare registrazioni delle operazioni automatizzate di trasferimento delle API e a eu-LISA di registrare tutte le operazioni relative al trasferimento e alla trasmissione di API e altri dati PNR tramite il router. Le registrazioni sono utilizzabili solo per sicurezza, integrità e liceità del trattamento, devono essere protette da accessi non autorizzati, sono accessibili all’autorità nazionale di controllo delle API e alle UIP se necessario, e sono conservate per un anno, salvo proroga per procedure già avviate.
Ruoli nel trattamento e responsabilità privacy
L’articolo 18 qualifica i vettori aerei come titolari del trattamento per la raccolta e il trasferimento al router; ciascuno Stato membro designa un’autorità competente titolare del trattamento e tutte tali autorità sono contitolari nel router ai sensi della direttiva (UE) 2016/680; eu-LISA è responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 per il trattamento tramite router, inclusa la trasmissione alle UIP e la conservazione tecnica. La Commissione stabilisce con atti di esecuzione le rispettive responsabilità tra contitolari e responsabile.
Informativa ai passeggeri
L’articolo 19 impone ai vettori aerei di fornire ai passeggeri, in modo scritto e facilmente accessibile, al momento della prenotazione e dell’accettazione, informazioni sulle finalità della raccolta, sul tipo di dati raccolti, sui destinatari e sui mezzi per esercitare i diritti dell’interessato, in conformità dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.
Sicurezza dei dati e del router
L’articolo 20 prevede obblighi di sicurezza e cifratura per eu-LISA, UIP e vettori aerei. eu-LISA deve adottare misure per la sicurezza del router, incluso un piano di sicurezza, continuità operativa e ripristino in caso di disastro, con protezione fisica, cifratura, controllo accessi, tracciabilità dei destinatari dei dati, segnalazione delle anomalie al consiglio di amministrazione e aggiornamento delle misure. Restano ferme le regole generali sulla sicurezza dei trattamenti contenute nel GDPR, nel regolamento 2018/1725 e nella direttiva 2016/680.
Verifica interna e audit indipendenti
L’articolo 21 impone a vettori aerei e UIP di controllare il rispetto dei rispettivi obblighi, con verifica frequente delle registrazioni per i vettori. L’articolo 22 prevede audit almeno quadriennali da parte delle autorità indipendenti di controllo per le UIP e audit annuali del Garante europeo della protezione dei dati sulle operazioni di eu-LISA; quest’ultima deve garantire accesso alle informazioni e ai locali richiesti.
Connessione dei vettori e delle UIP al router
Gli articoli 23 e 24 impongono agli Stati membri di garantire che le UIP siano connesse e integrate con il router e ai vettori aerei di fare altrettanto per i propri sistemi di trasferimento. La Commissione adotta atti di esecuzione con i requisiti dettagliati, inclusi quelli di sicurezza dei dati. I vettori aerei devono effettuare prove del trasferimento in cooperazione con eu-LISA.
Compiti di eu-LISA per progettazione, sviluppo, hosting e supporto
Gli articoli 25, 26 e 27 attribuiscono a eu-LISA la progettazione dell’architettura fisica e lo sviluppo del router, il collaudo generale, l’hosting nei propri siti tecnici e la gestione tecnica 24/7. Il personale eu-LISA non deve accedere ai dati salvo quanto strettamente necessario per manutenzione e gestione tecnica, ed è soggetto a segreto professionale/obblighi di riservatezza. eu-LISA fornisce inoltre formazione e supporto tecnico a UIP, autorità e vettori aerei, e svolge prove di trasferimento con i vettori.
Governance del programma e organismi di consultazione
Gli articoli 28, 29, 30 e 31 istituiscono un consiglio di gestione del programma, un gruppo consultivo API-PNR, un gruppo di contatto API-PNR e un gruppo di esperti API. Il consiglio di gestione del programma, composto da 10 membri, sorveglia i compiti di progettazione e sviluppo di eu-LISA e cessa con la data di applicazione del regolamento. Il gruppo consultivo fornisce competenze e pareri a eu-LISA e al consiglio di gestione; il gruppo di contatto consente la comunicazione tecnica tra autorità competenti e vettori; il gruppo di esperti API è istituito dalla Commissione per le questioni politiche, incluse le sanzioni. Nessuno di tali organi ha potere decisionale.
Finanziamento e responsabilità per danni
L’articolo 32 dispone che i costi di eu-LISA per router e relativi compiti sono a carico del bilancio generale dell’Unione; analogamente, gli Stati membri possono ricevere copertura UE per i costi di attuazione, in particolare connessione e integrazione al router, secondo le regole di ammissibilità e cofinanziamento. Le spese del Garante europeo della protezione dei dati sono a carico del bilancio UE, mentre quelle delle autorità nazionali di controllo indipendenti restano a carico degli Stati membri. L’articolo 33 disciplina la responsabilità per danni al router, imputandola allo Stato membro o al vettore aereo responsabile dell’inosservanza, salvo il concorso di eu-LISA, di un altro Stato membro o di un altro vettore aereo che abbia omesso misure ragionevoli di prevenzione/mitigazione.
Entrata in funzione del router
Gli articoli 34 e 35 prevedono che la Commissione determini, con atti di esecuzione, la data di entrata in funzione del router rispettivamente per i dati API e per gli altri dati PNR, dopo il positivo collaudo generale comunicato da eu-LISA. La data deve essere fissata entro 30 giorni dall’adozione dell’atto di esecuzione.
Uso volontario del router per altri flussi informativi
L’articolo 36 consente ai vettori aerei di usare volontariamente il router per trasmettere le informazioni previste dalla direttiva 2004/82/CE o altri dati PNR raccolti ai sensi dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2016/681, se lo Stato membro interessato vi acconsente e dopo aver verificato la fattibilità tecnica e operativa. Una volta iniziato, l’uso continua fino alla data di applicazione pertinente del regolamento, salvo interruzione motivata da ragioni oggettive, previa consultazione e notifica a eu-LISA e Commissione.
Controllo nazionale e sanzioni
L’articolo 37 obbliga gli Stati membri a designare una o più autorità nazionali di controllo delle API per monitorare l’applicazione del regolamento e garantire l’osservanza. L’articolo 38 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; nel decidere se irrogarle e in quale misura si considerano natura, gravità, durata della violazione, responsabilità, precedenti, cooperazione, dimensioni del vettore e sanzioni già applicate da altre autorità. Il mancato trasferimento reiterato delle API è sanzionabile con sanzioni pecuniarie fino al 2% del fatturato globale del vettore aereo dell’esercizio precedente.
Statistiche, reportistica e monitoraggio
L’articolo 39 prevede statistiche trimestrali sul funzionamento del router e sull’osservanza degli obblighi, statistiche annuali di eu-LISA e statistiche specifiche richieste dalla Commissione. Il CRRS riceve automaticamente dal router dati statistici anonimizzati su API e altri dati PNR, da conservare per cinque anni. Le statistiche non devono consentire l’identificazione delle persone fisiche né essere usate per profilazione o confronto con dati personali. L’articolo 44 prevede relazioni sullo sviluppo del router entro il 29 gennaio 2026 e annualmente durante lo sviluppo, e una valutazione globale del regolamento entro il 29 gennaio 2029 e poi ogni quattro anni, con attenzione a diritti fondamentali, esperienza di viaggio, competitività del settore e qualità/prestazioni del router.
Manuale pratico e modifica del regolamento (UE) 2019/818
L’articolo 40 prevede che la Commissione, in cooperazione con i soggetti interessati, rediga e renda pubblico un manuale pratico con orientamenti e buone prassi. L’articolo 41 modifica il regolamento (UE) 2019/818 per includere il supporto del CRRS agli obiettivi del regolamento 2025/13 e per consentire a eu-LISA di raccogliere e ospitare i dati/statistiche provenienti dal router.
Atti delegati, esecuzione e tempistica di applicazione
L’articolo 43 disciplina la delega quinquennale alla Commissione, dal 28 gennaio 2025, per gli atti delegati relativi a requisiti tecnici, formati di dati, raccolta automatizzata/manuale e correzione/aggiornamento delle API. L’articolo 42 disciplina la procedura di comitato per gli atti di esecuzione. L’articolo 45 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione e un’applicazione differita: per le API due anni dopo l’entrata in funzione del router; per gli altri dati PNR quattro anni dopo. Alcune disposizioni si applicano dal 28 gennaio 2025, altre dalla data di entrata in funzione del router.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 19 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3190
- Regolamento · 19 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3193
- Regolamento · 19 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3228
- Regolamento · 19 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3234
- Regolamento · 19 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3236
- Regolamento · 19 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3239
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →