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Sentenza

Sentenza del 18/05/2015 n. 2769 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Pignoramento - Atto presupposto - Cartelle di pagamento - Errata notifica - Cognizione del giudice tributario - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata riconosciuta la cognizione del giudice tributario sul ricorso contro il pignoramento presso terzi. Quando la contestazione riguarda la mancata rituale notifica della cartella di pagamento e, quindi, l’inesistenza o nullità del presupposto tributario della riscossione, la controversia appartiene alla giurisdizione tributaria, anche se l’atto impugnato è un atto dell’esecuzione forzata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato il pignoramento presso terzi non per contestare irregolarità proprie della procedura esecutiva, ma per negare alla radice l’esistenza del presupposto della riscossione: la cartella di pagamento non sarebbe stata ritualmente notificata. La mancata o invalida notifica della cartella determina la nullità dell’atto presupposto e incide sulla legittimità della successiva azione esecutiva.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione, Cass. n. 14667/2011

    La controversia resta attribuita al giudice tributario quando il contribuente impugna un atto esecutivo, come il pignoramento presso terzi, per contestare non vizi dell’esecuzione, ma la mancata notifica o la nullità della cartella di pagamento posta a fondamento della riscossione.

Massime di principio

  • Per individuare il giudice competente conta il contenuto sostanziale della contestazione, non soltanto la natura formale dell’atto impugnato.
  • Se il contribuente deduce la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento, la questione rientra normalmente nella giurisdizione tributaria, anche quando la contestazione emerge in occasione di un pignoramento presso terzi.
  • Se invece si contestano esclusivamente modalità o vizi propri dell’esecuzione forzata successivi alla formazione del titolo tributario, la competenza può spettare al giudice ordinario dell’esecuzione.
  • La mancata rituale notifica dell’atto presupposto può impedire che la riscossione prosegua validamente, perché incide sulla legittimità stessa del titolo posto a base dell’esecuzione.

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