Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/09/2018 n. 3933 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Notificazione presso la sede sociale - Contestazione - Onere della prova incombe sul destinatario dell'atto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità della notificazione di un atto effettuata presso la sede sociale della società. La questione centrale è stabilire se la consegna dell'atto a una persona presente presso la sede e che lo abbia accettato sia sufficiente a presumere la legittimazione del consegnatario a ricevere la notificazione.

La decisione

Secondo il principio richiamato dalla Corte di Cassazione, la notificazione eseguita presso la sede sociale si presume regolare quando dalla relata dell'ufficiale notificatore risultano sia la presenza del consegnatario presso tale sede sia l'avvenuta accettazione dell'atto. Spetta al destinatario contestare e provare l'eventuale irregolarità o l'assenza di legittimazione del consegnatario. Il principio è tratto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 21942/2010.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale sulla notificazione presso la sede sociale

    Nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita presso la sede sociale, la legittimazione alla ricezione si presume per il solo fatto, risultante dalla relata redatta dall'ufficiale notificatore, della presenza del soggetto consegnatario in tale luogo nonché dell'avvenuta accettazione dell'atto, mentre incombe sul destinatario dell'atto l'onere della prova contraria.

    La relata dell'ufficiale notificatore, se attesta la presenza del consegnatario presso la sede sociale e l'accettazione dell'atto, è sufficiente a fondare una presunzione di legittimazione alla ricezione. Il destinatario non può limitarsi a una contestazione generica, ma deve fornire la prova contraria.

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 21942/2010

    La pronuncia costituisce il riferimento giurisprudenziale del principio secondo cui, per le notificazioni presso la sede sociale, l'onere di dimostrare l'irregolarità della ricezione grava sul destinatario dell'atto.

Massime di principio

  • Quando un atto è notificato presso la sede ufficiale di una società, la consegna a una persona presente in quel luogo e disponibile a riceverlo è normalmente considerata valida.
  • La relata dell'ufficiale notificatore ha particolare rilevanza probatoria: quanto da essa attestato consente di presumere la regolarità della notificazione, salvo prova contraria.
  • Il destinatario che contesta la notificazione deve dimostrare concretamente che il consegnatario non era legittimato, che non si trovava presso la sede sociale o che l'atto non è stato effettivamente accettato.
  • La mera affermazione secondo cui il consegnatario non aveva poteri di rappresentanza o non era autorizzato, se non adeguatamente provata, non è normalmente sufficiente a invalidare la notificazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.