Sentenza del 21/09/2018 n. 3933 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Notificazione presso la sede sociale - Contestazione - Onere della prova incombe sul destinatario dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione di un atto effettuata presso la sede sociale della società. La questione centrale è stabilire se la consegna dell'atto a una persona presente presso la sede e che lo abbia accettato sia sufficiente a presumere la legittimazione del consegnatario a ricevere la notificazione.
La decisione
Secondo il principio richiamato dalla Corte di Cassazione, la notificazione eseguita presso la sede sociale si presume regolare quando dalla relata dell'ufficiale notificatore risultano sia la presenza del consegnatario presso tale sede sia l'avvenuta accettazione dell'atto. Spetta al destinatario contestare e provare l'eventuale irregolarità o l'assenza di legittimazione del consegnatario. Il principio è tratto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 21942/2010.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sulla notificazione presso la sede sociale
Nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita presso la sede sociale, la legittimazione alla ricezione si presume per il solo fatto, risultante dalla relata redatta dall'ufficiale notificatore, della presenza del soggetto consegnatario in tale luogo nonché dell'avvenuta accettazione dell'atto, mentre incombe sul destinatario dell'atto l'onere della prova contraria.
La relata dell'ufficiale notificatore, se attesta la presenza del consegnatario presso la sede sociale e l'accettazione dell'atto, è sufficiente a fondare una presunzione di legittimazione alla ricezione. Il destinatario non può limitarsi a una contestazione generica, ma deve fornire la prova contraria.
Sentenza Corte di Cassazione n. 21942/2010
La pronuncia costituisce il riferimento giurisprudenziale del principio secondo cui, per le notificazioni presso la sede sociale, l'onere di dimostrare l'irregolarità della ricezione grava sul destinatario dell'atto.
Massime di principio
- Quando un atto è notificato presso la sede ufficiale di una società, la consegna a una persona presente in quel luogo e disponibile a riceverlo è normalmente considerata valida.
- La relata dell'ufficiale notificatore ha particolare rilevanza probatoria: quanto da essa attestato consente di presumere la regolarità della notificazione, salvo prova contraria.
- Il destinatario che contesta la notificazione deve dimostrare concretamente che il consegnatario non era legittimato, che non si trovava presso la sede sociale o che l'atto non è stato effettivamente accettato.
- La mera affermazione secondo cui il consegnatario non aveva poteri di rappresentanza o non era autorizzato, se non adeguatamente provata, non è normalmente sufficiente a invalidare la notificazione.
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