Ordinanza n. 382/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento assunto in data 13 giugno 2024 dalla Commissione per gli esami di idoneità alla classe quinta del Liceo Scientifico Paritario "-OMISSIS-" sessione 2023/2024 nei confronti del ricorrente con cui la medesima deliberava "sulla base dei risultati are sulla base della preparazione dei programmi del 3^e 4^ anno, all''unanimità la NON INDONEITA'' ALLA 5^"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di non idoneità alla classe quinta, adottata dalla commissione per gli esami di idoneità nella sessione 2023/2024
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del 13 giugno 2024 con cui la commissione esaminatrice, valutati i risultati e la preparazione sui programmi del terzo e quarto anno, aveva dichiarato all’unanimità la sua non idoneità alla classe quinta. Dall’ordinanza non emergono in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR, richiamata una precedente ordinanza cautelare, ha rilevato la necessità di acquisire una dichiarazione motivata sulla permanenza dell’interesse alla decisione di merito, nonché un aggiornamento sulla situazione sostanziale e processuale, mediante comunicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicazione dell’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente, che deve dichiarare motivatamente entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza se permane l’interesse alla decisione, aggiornando contestualmente la situazione relativa alla vicenda e indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e la necessità di ulteriori istruttorie. Il giudice ha avvertito che il mancato adempimento potrà essere valutato, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse alla decisione, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre disposto la comunicazione dell’ordinanza alle parti costituite e l’oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per valutare il comportamento processuale della parte e trarne argomenti di prova o elementi decisivi ai fini della permanenza dell’interesse alla decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’attività istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi inequivocabilmente il venir meno dell’interesse; l’inerzia rispetto all’incombente potrà essere valutata in tal senso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili al provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e l’oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione processuale, il mancato adempimento entro il termine assegnato può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse alla controversia.
- L’inerzia della parte rispetto a un espresso incombente istruttorio volto a verificare la permanenza dell’interesse a ricorrere può fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., purché il comportamento processuale consenta di desumere in modo non equivoco il venir meno dell’interesse.
- L’incombente istruttorio finalizzato alla verifica dell’interesse alla decisione può comprendere la richiesta di aggiornare il giudice su fatti o atti sopravvenuti e di indicare l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
Come è indicizzato
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