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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04866/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un laboratorio di analisi per il pagamento di prestazioni sanitarie di patologia clinica e RIA rese nell'anno 2003 in regime di accreditamento provvisorio. L'ASL ha proposto opposizione deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, l'infondatezza del credito perché le prestazioni contrassegnate dalla lettera R del nomenclatore tariffario sarebbero state eseguite senza la specifica autorizzazione regionale richiesta e fuori da un valido regime di convenzione/accreditamento provvisorio. Il laboratorio ha resistito sostenendo che, nella fase di transizione dal convenzionamento all'accreditamento, la disciplina regionale consentiva alle strutture già autorizzate di erogare tutte le prestazioni del nomenclatore, e che le prestazioni richieste erano comunque incluse nella propria attività convenzionata e svolte in presenza dei requisiti necessari. In cassazione il laboratorio ha dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello gli avesse erroneamente addossato la prova dell'inclusione delle prestazioni lettera R nella precedente convenzione e del possesso dei requisiti per erogarle, trasformando tali elementi in fatti costitutivi della pretesa; ha inoltre sostenuto una diversa interpretazione delle delibere regionali del periodo transitorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto che la censura sull'art. 2697 c.c. non colpisse un'erronea ripartizione dell'onere della prova in senso tecnico, ma piuttosto la ricostruzione della disciplina applicabile e l'interpretazione delle delibere regionali compiuta dal giudice di merito. Ha quindi osservato che, per contestare utilmente tale interpretazione, il ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente le norme ermeneutiche violate o le lacune motivazionali, oltre a trascrivere i passi rilevanti degli atti amministrativi richiamati. Mancando tali requisiti di specificità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il laboratorio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'ASL, con ulteriore presa d'atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio a una parte diversa da quella gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed estintivi, modificativi o impeditivi.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione come vizio di diritto, ma solo nei limiti della corretta ripartizione dell'onere della prova.

  • art. 6, comma sesto, L. 23 dicembre 1994, n. 724

    È richiamato quale base del potere regionale di autorizzare le strutture già convenzionate a proseguire l'attività sanitaria nel periodo di transizione verso l'accreditamento.

  • art. 1, comma secondo, d.m. 22 luglio 1996

    È richiamato dall'opponente per sostenere la necessità di una specifica autorizzazione regionale per le prestazioni contestate.

  • d.m. 10 settembre 1998

    È richiamato dalla ricorrente quale disciplina delle prestazioni fruite dagli assistiti presso strutture pubbliche e private accreditate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    È richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia effettivamente invertito il riparto dell'onere della prova; non è sufficiente contestare, sotto tale veste, la diversa ricostruzione dei fatti costitutivi compiuta dal giudice di merito.
  • Quando la decisione dipende dall'interpretazione di delibere o altri atti amministrativi non normativi, la parte che ne contesti la lettura deve indicare specificamente le regole ermeneutiche violate o i vizi logici della motivazione, non potendo limitarsi a proporre una lettura alternativa.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità se non trascrive i passaggi rilevanti degli atti richiamati e non consente alla Corte di valutare immediatamente la pertinenza delle censure.
  • La qualificazione del fatto costitutivo del credito e la verifica della sua prova spettano al giudice di merito; in cassazione può denunciarsi solo l'erronea applicazione dei criteri legali di riparto probatorio o l'uso di criteri ermeneutici illegittimi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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