Cassazione Civile, Ordinanza n. 17276/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente datoriale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'ente previdenziale di trattenere/ mantenere la contribuzione versata per l'attività di un giornalista formalmente inquadrato come collaboratore coordinato e continuativo presso un ufficio stampa. I giudici di merito avevano invece ritenuto che il rapporto fosse di lavoro subordinato, con conseguente obbligo di restituzione dei contributi versati con riserva. Il ricorrente censurava la sentenza d'appello per violazione degli artt. 2094 c.c., 1 e 2 del contratto collettivo approvato con DPR 153/1961 e del contratto collettivo 1 marzo 2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nell'individuare gli indici della subordinazione e avesse trascurato lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione, tipico, secondo il ricorrente, della subordinazione attenuata nell'attività giornalistica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché, anche alla luce degli specifici indici della subordinazione nell'attività giornalistica, decisiva era l'accertata assenza dell'obbligo del lavoratore di restare a disposizione tra una prestazione e l'altra e di giustificare le assenze. La qualificazione del rapporto come non subordinato, già affermata in modo conforme dai giudici di merito, non presentava errori di sussunzione e non poteva essere rivalutata in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
È la norma di riferimento per la nozione di lavoro subordinato; la Corte la richiama per verificare la corretta individuazione degli indici di subordinazione nel rapporto giornalistico.
DPR 153/1961
Il richiamo è utilizzato dal ricorrente per sostenere la disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro giornalistico e i relativi indici qualificatori.
contratto collettivo del 1 marzo 2001
Richiamato dal ricorrente come fonte collettiva rilevante ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro del giornalista.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nella qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico possono rilevare indici di subordinazione attenuata, ma la verifica deve concentrarsi sugli elementi concreti del potere direttivo e dell'organizzazione del lavoro.
- È decisivo, ai fini dell'esclusione della subordinazione, l'accertamento dell'assenza dell'obbligo del prestatore di restare a disposizione tra una prestazione e l'altra e dell'obbligo di giustificare le assenze.
- In sede di legittimità non è consentito riesaminare i fatti storici già accertati in modo conforme dai giudici di merito, quando la censura miri sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- La corretta sussunzione della fattispecie sotto la nozione di lavoro subordinato va censurata solo se il giudice di merito abbia applicato criteri giuridici errati, non quando la doglianza si risolva in una diversa lettura delle risultanze di fatto.
Come è indicizzato
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