Sentenza n. 982/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1434/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1434/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1434/2024, passata in giudicato il 6 giugno 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, rilevando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto a una sentenza definitiva e passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese liquidate dal giudice ordinario se non già pagate. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, dovrà intervenire quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento del commissario ad acta.
art. 120 c.p.a.
Il termine dilatorio di 120 giorni è richiamato nel testo ai fini dell'esecuzione della sentenza; il testo non indica tuttavia la specifica disposizione normativa di riferimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza esecutiva e passata in giudicato non sia stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione, dopo la notificazione ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- Accertata la perdurante inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può ordinare l'adempimento entro un termine determinato, indicando gli uffici o gli organi tenuti a provvedere.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare, su istanza della parte vittoriosa, in caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e possono essere liquidate tenendo conto della natura seriale della controversia e della limitata attività difensiva.
Come è indicizzato
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