Sentenza n. 11617/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza dei richiedenti asilo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di ammissione al circuito nazionale di accoglienza, presentata il 14 marzo 2024 e asseritamente più volte reiterata. L'Amministrazione ha prodotto una nota dalla quale risultava che l'ultima richiesta di accesso alle misure di accoglienza risaliva al 16 maggio 2024. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile irricevibilità dell'azione, poiché il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro trenta giorni e il ricorso avverso il silenzio avrebbe dovuto essere notificato entro un anno dalla scadenza del termine procedimentale. Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare successive reiterazioni dell'istanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso notificato il 13 maggio 2026. Ritenendo che l'ultima richiesta fosse stata presentata il 16 maggio 2024 e che il procedimento dovesse concludersi entro i successivi trenta giorni, il termine annuale per proporre l'azione ex art. 31, comma 2, c.p.a. è stato individuato con scadenza il 16 giugno 2025. La proposizione del ricorso nel maggio 2026 è pertanto tardiva. Il Collegio ha inoltre revocato retroattivamente l'ammissione al gratuito patrocinio, poiché le ragioni del ricorrente erano manifestamente infondate ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, con applicazione dell'art. 136, comma 2, del medesimo testo unico. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, c.p.a.
L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento
L'azione avverso il silenzio deve essere proposta, a pena di irricevibilità, entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, anche se l'inadempimento perdura.
art. 2 l. 241/1990
In assenza di diversa previsione, il procedimento di ammissione alle misure di accoglienza avrebbe dovuto concludersi entro trenta giorni.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, quale la possibile tardività dell'azione.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
La tardività della domanda comporta la dichiarazione di irricevibilità del ricorso.
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
non manifestamente infondate
Il patrocinio a spese dello Stato spetta al non abbiente soltanto quando le pretese azionate non siano manifestamente infondate.
art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Consente la revoca retroattiva dell'ammissione al gratuito patrocinio quando ne risultino insussistenti i presupposti.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione è soggetta al termine decadenziale di un anno decorrente dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento; la perdurante inerzia non consente di superare tale termine.
- Quando l'amministrazione documenta che una determinata istanza costituisce l'ultima richiesta presentata e il ricorrente non dimostra successive reiterazioni, il giudice può assumere tale data come riferimento per calcolare il termine di conclusione del procedimento e la successiva decadenza dall'azione avverso il silenzio.
- La tardività dell'azione avverso il silenzio comporta l'irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere revocata retroattivamente quando, alla luce della manifesta infondatezza della domanda giudiziale, risulti insussistente il presupposto della non manifesta infondatezza.
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