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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09694/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per il reato di evasione. Con l'impugnazione si contesta la sentenza della Corte di appello nella parte in cui ha negato l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo non corretta la motivazione con cui il giudice di merito ha valorizzato tre pregresse condanne per evasione come indice di abitualità ostativa al riconoscimento del beneficio. La censura mira quindi a rimettere in discussione il giudizio di abitualità e, per tale via, il diniego della non punibilità per tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto immune da vizi il ragionamento della Corte di appello, che aveva escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. sulla base di tre precedenti condanne per evasione, reputando integrato un giudizio di abitualità ostativo per legge alla particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando ricorra un giudizio di abitualità ostativo, desunto nel caso concreto da tre precedenti condanne per evasione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa dal giudice di merito quando la persona imputata risulti abituale alla commissione del medesimo reato o di reati ostativi, desumendosi tale abitualità anche da precedenti condanne specifiche.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a contestare la motivazione del giudice di merito sul diniego dell'art. 131-bis c.p. senza evidenziare un reale vizio logico o giuridico della decisione.
  • La presenza di plurimi precedenti penali per il medesimo reato può legittimare il giudizio di abitualità ostativa alla declaratoria di particolare tenuità del fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che non ricorrano ipotesi eccezionali non emerse nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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