Sentenza del 26/01/2017 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Accertamento -Avviso di Accertamento effettuato in Ufficio in materia di Irpef, Iva, add. Comunale e Regionale - Gestione antieconomica - Nullità dell'avviso impugnato perché non preceduto da p.v.c. - Difetto di motivazione e carenza di prove - Violazione per omessa indicazione, in seno all'invito del motivo del controllo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento sostenendo: la nullità dell'atto per mancata redazione e consegna di un processo verbale di constatazione (P.V.C.); il difetto di motivazione e la carenza di elementi probatori; la violazione dell'obbligo di indicare, nell'invito al contraddittorio o nel questionario, il motivo del controllo. L'accertamento traeva origine da una gestione ritenuta antieconomica e dall'esame della documentazione contabile già disponibile presso l'Ufficio, nonché di quella acquisita tramite questionario.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Benevento ha respinto le contestazioni relative alla mancata redazione del P.V.C., ritenendo che tale obbligo riguardi gli accessi, le ispezioni e le verifiche eseguiti presso i locali dell'impresa o del professionista, e non gli accertamenti svolti presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria mediante esame documentale. Di conseguenza, in un controllo cosiddetto 'a tavolino', non si applica neppure il termine dilatorio di 60 giorni collegato alla consegna del P.V.C. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'avviso descriveva le gravi anomalie contabili poste a fondamento dell'accertamento e che il contribuente aveva prestato acquiescenza su tali elementi. Il ricorso è stato pertanto ritenuto privo di fondamento e l'operato dell'Amministrazione è stato confermato.
Norme richiamate
Statuto dei diritti del contribuente
I diritti previsti dallo Statuto sono circoscritti alle ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali.
Le garanzie procedimentali connesse alla redazione del P.V.C. e al termine dilatorio di 60 giorni operano, secondo la sentenza richiamata, in presenza di attività ispettive svolte fisicamente presso i locali del contribuente e non nei controlli documentali eseguiti presso gli uffici dell'Amministrazione.
Sentenza della Corte di Cassazione civile, Sezione V, n. 16354 del 26 settembre 2012
Laddove l'attività di controllo sia espletata a tavolino, non può essere invocata la redazione del P.V.C.
La Cassazione distingue tra verifiche sul posto, soggette alle garanzie dello Statuto, e controlli d'ufficio fondati su documenti già disponibili o acquisiti tramite questionario, per i quali non è necessaria la formazione di un P.V.C.
Massime di principio
- La mancata redazione del P.V.C. non determina automaticamente la nullità dell'avviso: occorre verificare se vi sia stato un accesso, un'ispezione o una verifica presso i locali del contribuente oppure un semplice controllo documentale svolto in ufficio.
- Nei controlli 'a tavolino', l'Amministrazione può fondare l'accertamento sulla documentazione contabile già acquisita e sulle risposte al questionario, senza dover redigere un P.V.C. e senza applicare il termine dilatorio di 60 giorni previsto per le verifiche presso i locali.
- L'avviso di accertamento deve comunque indicare in modo comprensibile le anomalie contabili e gli elementi posti a fondamento della pretesa; una motivazione concreta e dettagliata può risultare sufficiente anche senza un P.V.C.
- La contestazione della gestione antieconomica deve essere valutata alla luce delle anomalie contabili specificamente indicate dall'Ufficio e degli elementi probatori disponibili.
- L'acquiescenza del contribuente rispetto alle anomalie contabili indicate nell'avviso può indebolire significativamente le successive contestazioni sulla motivazione e sulla fondatezza dell'accertamento.
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