Ordinanza n. 2054/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare che aveva accolto la domanda cautelare, disposto adempimenti istruttori e condannato l'amministrazione al pagamento di 500 euro per le spese della fase cautelare senza distrazione in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza cautelare resa nel giudizio concernente l'assegnazione al figlio minorenne di un numero insufficiente di ore di sostegno scolastico. L'istanza riguardava esclusivamente l'omessa distrazione delle spese della fase cautelare in favore del difensore, che si era dichiarato antistatario. Il ricorrente ha sostenuto che tale omissione costituisse un errore materiale, poiché nel giudizio introduttivo aveva chiesto la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione. Ha ritenuto che l'omessa distrazione delle spese costituisse una svista accidentale e riconoscibile dal contesto dell'ordinanza, integrante una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione. Ha quindi disposto che il dispositivo dell'ordinanza cautelare fosse corretto precisando che la condanna dell'amministrazione al pagamento di 500 euro per le spese della fase cautelare avveniva con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.; il dispositivo dell'ordinanza cautelare è rimasto invariato per ogni altro profilo.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio amministrativo l'errore in sentenza suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 86 d.lgs. n. 104/2010 è quello che si estrinseca in una inesattezza o svista accidentale rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e che è rilevabile dal contesto stesso dell'atto
La correzione è ammessa per inesattezze o sviste accidentali, immediatamente riconoscibili dal contenuto dell'atto, che non modificano la volontà decisoria ma ne rettificano la rappresentazione.
art. 86, comma 3, c.p.a.
In caso di correzione, la Segreteria deve effettuare le relative annotazioni sul provvedimento corretto.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento UE 2016/679
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento UE 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'omissione delle generalità e la tutela dei dati personali nella diffusione della decisione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- L'errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a. consiste in un'inesattezza o svista accidentale, immediatamente riconoscibile dal contenuto stesso del provvedimento, che determini una divergenza tra la volontà effettivamente espressa dal giudice e la sua rappresentazione formale.
- L'omessa distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario può essere corretta ai sensi dell'art. 86 c.p.a. quando la richiesta di distrazione risulti dagli atti del giudizio e l'omissione sia riconducibile a una svista, senza alterare il contenuto sostanziale della decisione sulle spese.
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