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Circolare

Circolare numero 16 del 01-02-2013

Chiarimenti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le deroghe ai requisiti contributivi previste dall’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 503/1992 restano operative anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 214/2011, perché non espressamente abrogate. Vengono richiamate le categorie di lavoratori che possono accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contribuzione o con requisiti ridotti, precisando che per tali soggetti si applicano comunque i nuovi requisiti anagrafici della riforma Fornero e le nuove regole sulla decorrenza. La circolare disciplina inoltre l’applicazione alle diverse gestioni (Fondo speciale FS, Fondo Poste, gestione ex Inpdap, gestione ex Enpals) e dispone il riesame delle domande pendenti o respinte.

Chiarimenti sulla permanenza delle deroghe ai requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia ex art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503/1992 dopo la legge n. 214/2011

Deroghe ai requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia dopo la legge n. 214/2011

La circolare affronta il rapporto tra la riforma introdotta dall’art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e la disciplina derogatoria prevista dall’art. 2, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di requisito contributivo per la pensione di vecchiaia. L’obiettivo è chiarire se, dopo l’innalzamento del requisito ordinario a 20 anni di contribuzione, permangano le ipotesi di accesso con requisiti ridotti.

Ambito della questione e principio generale

L’Istituto richiama le precedenti circolari n. 35, n. 36 e n. 37 del 14 marzo 2012, che avevano già illustrato l’applicazione della legge n. 214/2011 alle varie gestioni. In tale contesto era stato precisato che il diritto alla pensione di vecchiaia nel nuovo assetto richiede, in via ordinaria, almeno 20 anni di contribuzione.

A seguito di richieste di chiarimento, viene esaminata la perdurante operatività delle deroghe del d.lgs. n. 503/1992 per i soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto. La conclusione è che tali deroghe restano applicabili, perché l’art. 24 della legge n. 214/2011 non le ha espressamente abrogate.

Deroghe al requisito contributivo: categorie interessate

La circolare richiama le ipotesi già individuate dall’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 503/1992 e dalla circolare INPS n. 65/1995:

  • lavoratori che al 31 dicembre 1992 avevano già maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla normativa previgente;
  • lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992, con decorrenza dell’autorizzazione entro il 26 dicembre 1992;
  • lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa e almeno 10 anni di occupazione per periodi inferiori a 52 settimane nell’anno solare;
  • lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 1992 avevano un’anzianità assicurativa e contributiva insufficiente e per i quali, anche sommando i periodi successivi fino al compimento dell’età pensionabile, non si raggiungerebbero i requisiti ordinari.

Per tali soggetti, il requisito contributivo può restare quello previgente o essere ridotto fino al minimo di 15 anni.

Modalità di calcolo e precisazioni applicative

Per i lavoratori che avevano maturato i requisiti al 31 dicembre 1992, sono utili tutti i contributi riferiti a periodi anteriori al 1° gennaio 1993, compresi contributi obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione; questi ultimi sono considerati anche se riconosciuti successivamente, purché riferiti a periodi anteriori.

Per la deroga relativa ai lavoratori con 25 anni di anzianità assicurativa e 10 anni di occupazione “brevi”, la circolare precisa che il requisito può essere maturato anche dopo il 31 dicembre 1992. Non rileva, ai fini della verifica, che nell’anno solare vi sia anche contribuzione diversa da quella obbligatoria che, sommata a quest’ultima, determini comunque 52 settimane. La deroga non si applica invece a chi è stato occupato per l’intero anno ma vede attribuito un numero inferiore di contributi settimanali per effetto delle regole di accredito.

Per i lavoratori con anzianità inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992, il numero di contributi richiesti è dato dalla contribuzione maturata fino al 31 dicembre 1992 sommata alle settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile.

Effetti dei nuovi requisiti anagrafici e della decorrenza

La permanenza delle deroghe contributive non esclude l’applicazione dei nuovi requisiti anagrafici previsti dall’art. 24, comma 6, della legge n. 214/2011 per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto. Per questi soggetti resta inoltre applicabile la disciplina sulla decorrenza introdotta dal D.L. n. 201/2011, con conseguente disapplicazione della c.d. finestra mobile.

Applicazione nelle diverse gestioni

Fondo speciale dipendenti Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.

La circolare chiarisce che le deroghe dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 503/1992 non hanno mai trovato applicazione per gli iscritti al Fondo speciale FS. La ragione è che, prima del decreto, l’ordinamento prevedeva già requisiti contributivi più elevati, pari a 25 o 30 anni a seconda del profilo professionale.

Fondo di Quiescenza Poste

Per gli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste che maturano i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2012, si applica la deroga di cui all’art. 2, comma 3, lettera c), nei termini indicati per i lavoratori dipendenti con contributi insufficienti al 31 dicembre 1992. In sostanza, la contribuzione maturata entro il 31/12/1992 si somma a quella successiva fino al compimento dell’età pensionabile.

Gestione ex Inpdap

Richiamato l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992, la circolare stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per gli iscritti alla gestione ex Inpdap nel sistema misto trovano applicazione le deroghe alle lettere a) e c) dell’art. 2, comma 3, nei medesimi termini previsti per la disciplina generale.

Gestione ex Enpals

Per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti alla gestione ex Enpals, la circolare richiama le condizioni vigenti al 31 dicembre 1992 e specifica che possono accedere alla prestazione, se in possesso dei requisiti anagrafici del sistema misto adeguati alla speranza di vita, i soggetti che:

  • avevano maturato entro il 31 dicembre 1992 i requisiti assicurativi e contributivi vigenti;
  • erano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente a tale data;
  • avevano al 31 dicembre 1992 un’anzianità insufficiente, ma comunque tale da rientrare nella deroga prevista.

Sono poi richiamati i requisiti specifici vigenti al 31 dicembre 1992 per le diverse categorie:

  • per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche indicate dai nn. 1-14 dell’art. 3 del d.lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, il diritto si consegue con 15 anni dal primo contributo e 900 contributi giornalieri, di cui almeno due terzi riferiti a effettive prestazioni nel campo dello spettacolo;
  • per le categorie nn. 15-23 del medesimo articolo, il diritto si consegue con 15 anni dal primo contributo e 2.700 contributi giornalieri;
  • per gli sportivi professionisti, il diritto si consegue con 20 anni dal primo contributo e 3.600 contributi giornalieri con la qualifica di sportivo professionista, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria.

Adeguamento alla speranza di vita

La circolare precisa che, dal 1° gennaio 2013, anche i soggetti che beneficiano delle deroghe del d.lgs. n. 503/1992 devono adeguare i requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita fissati dal D.M. 6 dicembre 2011, adottato in attuazione dell’art. 12 del D.L. n. 78/2010.

Gestione delle domande pendenti e del contenzioso

Le sedi INPS devono applicare le nuove istruzioni alle domande di pensione di vecchiaia già presentate e ancora pendenti alla data di pubblicazione della circolare, purché i richiedenti rientrino tra i destinatari delle deroghe e possiedano i nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla legge n. 214/2011.

Devono essere definite nello stesso modo anche le controversie giudiziarie pendenti, con richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere. Inoltre, tutte le domande già respinte vanno riesaminate, anche quando sia intervenuta una pronuncia sfavorevole nel contenzioso amministrativo, salvo il caso di sentenza passata in giudicato.

Punti principali

Conferma della vigenza delle deroghe contributive

L’INPS precisa che le deroghe all’elevazione del requisito contributivo a 20 anni introdotto dall’art. 24 della legge n. 214/2011 continuano ad applicarsi, in quanto l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 503/1992 non è stato espressamente abrogato. Restano quindi tutelate le categorie che, in base alla normativa previgente, possono andare in pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi o con requisiti ridotti.

Categorie di lavoratori interessate dalle deroghe

La circolare richiama le principali ipotesi già individuate dalla circolare n. 65/1995: lavoratori che hanno maturato entro il 31 dicembre 1992 i requisiti di assicurazione e contribuzione della normativa previgente; lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992; lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa e 10 anni di occupazione per periodi inferiori a 52 settimane nell’anno solare; lavoratori dipendenti con anzianità assicurativa e contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992, per i quali il requisito viene ridotto fino al minimo previsto dalla normativa previgente.

Effetti della riforma sui requisiti anagrafici e sulla decorrenza

Pur mantenendo le deroghe sui requisiti contributivi, la circolare stabilisce che per i soggetti interessati si applicano i nuovi requisiti anagrafici previsti dall’art. 24, comma 6, della legge n. 214/2011 per il sistema retributivo o misto. Si applica inoltre la nuova disciplina sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici, con disapplicazione della c.d. finestra mobile.

Indicazioni per le diverse gestioni previdenziali

Per il Fondo speciale dipendenti Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. la deroga non è mai stata applicabile, essendo previsti originariamente requisiti contributivi più elevati. Per il Fondo di Quiescenza Poste, la deroga opera nei termini previsti per i lavoratori con requisiti anagrafici maturati dal 1° gennaio 2012. Per la gestione ex Inpdap, le deroghe di cui alle lettere a) e c) dell’art. 2, comma 3, trovano applicazione per gli iscritti nel regime misto. Per la gestione ex Enpals sono richiamati i requisiti specifici già vigenti al 31 dicembre 1992 per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Adeguamento alla speranza di vita

Dal 1° gennaio 2013 anche i soggetti che rientrano nelle deroghe devono adeguare i requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita stabiliti dal D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del D.L. n. 78/2010.

Riesame delle domande e del contenzioso

Le sedi devono definire secondo i nuovi chiarimenti le domande di pensione di vecchiaia pendenti alla data di pubblicazione della circolare e le controversie giudiziarie ancora pendenti, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Devono inoltre essere riesaminate le domande già respinte, anche se vi è stata una pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso amministrativo, salvo sentenza passata in giudicato.

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