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Circolare

Circolare numero 14 del 30-01-2013

Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2013, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce, per il 2013, gli importi massimi mensili e le retribuzioni di riferimento per i principali trattamenti di sostegno al reddito: integrazione salariale, mobilità, disoccupazione ASpI e mini-ASpI, disoccupazione agricola, trattamenti speciali per l’edilizia e assegno per attività socialmente utili. Vengono richiamate le basi normative degli aggiornamenti e indicati sia gli importi lordi sia quelli netti, tenendo conto della riduzione del 5,84% dove applicabile. Sono inoltre precisate le maggiorazioni del 20% per l’edilizia in caso di intemperie stagionali e la conferma degli importi 2012 per le prestazioni riferite a periodi precedenti.

Aumenti 2013 dei massimali per integrazione salariale, mobilità, ASpI/mini-ASpI e altre prestazioni di disoccupazione

Aggiornamento 2013 dei massimali di alcune prestazioni di sostegno al reddito

La circolare comunica gli importi aggiornati per l’anno 2013 relativi a integrazione salariale, indennità di mobilità, prestazioni di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, trattamenti speciali per l’edilizia, disoccupazione agricola e assegni per attività socialmente utili. Il documento richiama il criterio legale di adeguamento annuale dei massimali e riporta, per ciascuna prestazione, le soglie di retribuzione di riferimento, gli importi lordi e netti e le eventuali regole speciali applicabili.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama l’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, secondo cui, dal 1° gennaio di ogni anno, gli aumenti dei cosiddetti "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione devono essere determinati nella misura del 100% della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale richiamo costituisce la base per la determinazione degli importi indicati nel documento.

Trattamenti di integrazione salariale

Per i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge n. 427/1980, come modificata dalla legge n. 451/1994 e dalla legge n. 247/2007, la circolare distingue due fasce di retribuzione mensile di riferimento:

  • per retribuzioni pari o inferiori a euro 2.075,21, il massimale basso è pari a euro 959,22 lordi e euro 903,20 netti;
  • per retribuzioni superiori a euro 2.075,21, il massimale alto è pari a euro 1.152,90 lordi e euro 1.085,57 netti.

Gli importi sono indicati al lordo e al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’articolo 26 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986.

Maggiorazione per il settore edile e lapideo

Per i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, gli importi massimi sono incrementati del 20% ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge n. 549/1995. Ne deriva che:

  • il massimale basso è pari a euro 1.151,06 lordi e euro 1.083,84 netti;
  • il massimale alto è pari a euro 1.383,48 lordi e euro 1.302,68 netti.

Indennità di mobilità

Per l’indennità di mobilità, limitatamente alla misura iniziale spettante per i primi dodici mesi e con riferimento ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2012, si applicano gli stessi massimali previsti per l’integrazione salariale. Anche in questo caso la soglia retributiva è fissata in euro 2.075,21:

  • fino a tale importo, il massimale è di euro 959,22 lordi e euro 903,20 netti;
  • oltre tale importo, il massimale è di euro 1.152,90 lordi e euro 1.085,57 netti.

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

La circolare distingue due ipotesi:

  • per i lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 223/1991, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 451/1994, si applicano gli importi indicati per l’indennità di mobilità;
  • per i lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di cui alla legge n. 427/1975, l’importo per l’anno 2013 è fissato in euro 627,17, che al netto della riduzione del 5,84% corrisponde a euro 590,54.

Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI

Per le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, la circolare stabilisce che l’importo massimo mensile per il 2013 è pari a euro 1.152,90. A differenza di altre prestazioni, su tali indennità non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

La retribuzione da assumere a riferimento per il calcolo delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 92/2012, è pari a euro 1.180,00 per il 2013.

Mini-ASpI 2012 e disoccupazione agricola

Per la mini-ASpI 2012, da liquidare con riferimento ai periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012, continuano ad applicarsi gli importi già fissati per quell’anno dalla circolare n. 20 dell’8 febbraio 2012, pari a euro 931,28 ed euro 1.119,32.

La medesima regola vale per l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2012: anche in questo caso restano validi gli importi massimi di euro 931,28 ed euro 1.119,32.

Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità

Dal 1° gennaio 2013, l’assegno mensile spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari a euro 572,68. Anche per questa prestazione non si applica la riduzione del 5,84% prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986.

Per i lavori di pubblica utilità disciplinati dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, la circolare precisa che non opera né la rivalutazione annuale né l’aumento previsto dall’articolo 45, comma 9, della legge n. 144/1999. L’assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.

Punti principali

Base normativa per l’aggiornamento dei massimali

L’articolo 1, comma 27, della legge n. 247/2007 stabilisce che, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, gli aumenti dei cosiddetti "tetti" per integrazione salariale, mobilità e indennità di disoccupazione siano determinati nella misura del 100% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Trattamenti di integrazione salariale

Per i trattamenti di integrazione salariale, la circolare indica gli importi massimi mensili per il 2013 in relazione alla retribuzione mensile di riferimento: fino a euro 2.075,21 si applica il massimale basso pari a euro 959,22 lordi e euro 903,20 netti; oltre euro 2.075,21 si applica il massimale alto pari a euro 1.152,90 lordi e euro 1.085,57 netti. Gli importi sono al lordo e al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.

Maggiorazione per il settore edile e lapideo

Per i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, gli importi massimi sono incrementati del 20%: il massimale basso diventa euro 1.151,06 lordi e euro 1.083,84 netti; il massimale alto diventa euro 1.383,48 lordi e euro 1.302,68 netti.

Indennità di mobilità

Per l’indennità di mobilità, da liquidare con riferimento ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2012 e limitatamente alla misura iniziale spettante per i primi dodici mesi, si applicano gli stessi massimali previsti per l’integrazione salariale: euro 959,22 lordi/euro 903,20 netti fino a retribuzione di euro 2.075,21, e euro 1.152,90 lordi/euro 1.085,57 netti oltre tale soglia.

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per i trattamenti speciali di disoccupazione edilizia di cui alla legge n. 223/1991 e alla legge n. 451/1994 si applicano gli importi indicati per l’indennità di mobilità. Per il trattamento speciale previsto dalla legge n. 427/1975, l’importo per il 2013 è fissato in euro 627,17, pari a euro 590,54 al netto della riduzione del 5,84%.

ASpI, mini-ASpI e mini-ASpI 2012

L’importo massimo mensile delle indennità ASpI e mini-ASpI per il 2013 è pari a euro 1.152,90. La retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 92/2012, è pari a euro 1.180,00. Per la mini-ASpI 2012, relativa a periodi di disoccupazione del 2012, restano validi gli importi già fissati per quell’anno nella circolare n. 20/2012: euro 931,28 ed euro 1.119,32.

Indennità di disoccupazione agricola

Per l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, relativa a periodi di attività svolti nel 2012, continuano ad applicarsi gli importi massimi già stabiliti per quell’anno nella circolare n. 20/2012, pari a euro 931,28 ed euro 1.119,32.

Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità

L’assegno mensile per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2013, a euro 572,68 e non subisce la riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986. Per i lavori di pubblica utilità di cui al d.lgs. n. 280/1997 non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento previsto dall’art. 45, comma 9, della legge n. 144/1999; l’assegno resta quindi fissato a euro 413,16 mensili.

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