Circolare numero 14 del 30-01-2013
Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2013, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce, per il 2013, gli importi massimi mensili e le retribuzioni di riferimento per i principali trattamenti di sostegno al reddito: integrazione salariale, mobilità, disoccupazione ASpI e mini-ASpI, disoccupazione agricola, trattamenti speciali per l’edilizia e assegno per attività socialmente utili. Vengono richiamate le basi normative degli aggiornamenti e indicati sia gli importi lordi sia quelli netti, tenendo conto della riduzione del 5,84% dove applicabile. Sono inoltre precisate le maggiorazioni del 20% per l’edilizia in caso di intemperie stagionali e la conferma degli importi 2012 per le prestazioni riferite a periodi precedenti.
Aumenti 2013 dei massimali per integrazione salariale, mobilità, ASpI/mini-ASpI e altre prestazioni di disoccupazione
Aggiornamento 2013 dei massimali di alcune prestazioni di sostegno al reddito
La circolare comunica gli importi aggiornati per l’anno 2013 relativi a integrazione salariale, indennità di mobilità, prestazioni di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, trattamenti speciali per l’edilizia, disoccupazione agricola e assegni per attività socialmente utili. Il documento richiama il criterio legale di adeguamento annuale dei massimali e riporta, per ciascuna prestazione, le soglie di retribuzione di riferimento, gli importi lordi e netti e le eventuali regole speciali applicabili.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, secondo cui, dal 1° gennaio di ogni anno, gli aumenti dei cosiddetti "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione devono essere determinati nella misura del 100% della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale richiamo costituisce la base per la determinazione degli importi indicati nel documento.
Trattamenti di integrazione salariale
Per i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge n. 427/1980, come modificata dalla legge n. 451/1994 e dalla legge n. 247/2007, la circolare distingue due fasce di retribuzione mensile di riferimento:
- per retribuzioni pari o inferiori a euro 2.075,21, il massimale basso è pari a euro 959,22 lordi e euro 903,20 netti;
- per retribuzioni superiori a euro 2.075,21, il massimale alto è pari a euro 1.152,90 lordi e euro 1.085,57 netti.
Gli importi sono indicati al lordo e al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’articolo 26 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986.
Maggiorazione per il settore edile e lapideo
Per i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, gli importi massimi sono incrementati del 20% ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge n. 549/1995. Ne deriva che:
- il massimale basso è pari a euro 1.151,06 lordi e euro 1.083,84 netti;
- il massimale alto è pari a euro 1.383,48 lordi e euro 1.302,68 netti.
Indennità di mobilità
Per l’indennità di mobilità, limitatamente alla misura iniziale spettante per i primi dodici mesi e con riferimento ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2012, si applicano gli stessi massimali previsti per l’integrazione salariale. Anche in questo caso la soglia retributiva è fissata in euro 2.075,21:
- fino a tale importo, il massimale è di euro 959,22 lordi e euro 903,20 netti;
- oltre tale importo, il massimale è di euro 1.152,90 lordi e euro 1.085,57 netti.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
La circolare distingue due ipotesi:
- per i lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 223/1991, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 451/1994, si applicano gli importi indicati per l’indennità di mobilità;
- per i lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di cui alla legge n. 427/1975, l’importo per l’anno 2013 è fissato in euro 627,17, che al netto della riduzione del 5,84% corrisponde a euro 590,54.
Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI
Per le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, la circolare stabilisce che l’importo massimo mensile per il 2013 è pari a euro 1.152,90. A differenza di altre prestazioni, su tali indennità non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
La retribuzione da assumere a riferimento per il calcolo delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 92/2012, è pari a euro 1.180,00 per il 2013.
Mini-ASpI 2012 e disoccupazione agricola
Per la mini-ASpI 2012, da liquidare con riferimento ai periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012, continuano ad applicarsi gli importi già fissati per quell’anno dalla circolare n. 20 dell’8 febbraio 2012, pari a euro 931,28 ed euro 1.119,32.
La medesima regola vale per l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2012: anche in questo caso restano validi gli importi massimi di euro 931,28 ed euro 1.119,32.
Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità
Dal 1° gennaio 2013, l’assegno mensile spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari a euro 572,68. Anche per questa prestazione non si applica la riduzione del 5,84% prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Per i lavori di pubblica utilità disciplinati dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, la circolare precisa che non opera né la rivalutazione annuale né l’aumento previsto dall’articolo 45, comma 9, della legge n. 144/1999. L’assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.
Punti principali
Base normativa per l’aggiornamento dei massimali
L’articolo 1, comma 27, della legge n. 247/2007 stabilisce che, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, gli aumenti dei cosiddetti "tetti" per integrazione salariale, mobilità e indennità di disoccupazione siano determinati nella misura del 100% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Trattamenti di integrazione salariale
Per i trattamenti di integrazione salariale, la circolare indica gli importi massimi mensili per il 2013 in relazione alla retribuzione mensile di riferimento: fino a euro 2.075,21 si applica il massimale basso pari a euro 959,22 lordi e euro 903,20 netti; oltre euro 2.075,21 si applica il massimale alto pari a euro 1.152,90 lordi e euro 1.085,57 netti. Gli importi sono al lordo e al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.
Maggiorazione per il settore edile e lapideo
Per i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, gli importi massimi sono incrementati del 20%: il massimale basso diventa euro 1.151,06 lordi e euro 1.083,84 netti; il massimale alto diventa euro 1.383,48 lordi e euro 1.302,68 netti.
Indennità di mobilità
Per l’indennità di mobilità, da liquidare con riferimento ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2012 e limitatamente alla misura iniziale spettante per i primi dodici mesi, si applicano gli stessi massimali previsti per l’integrazione salariale: euro 959,22 lordi/euro 903,20 netti fino a retribuzione di euro 2.075,21, e euro 1.152,90 lordi/euro 1.085,57 netti oltre tale soglia.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Per i trattamenti speciali di disoccupazione edilizia di cui alla legge n. 223/1991 e alla legge n. 451/1994 si applicano gli importi indicati per l’indennità di mobilità. Per il trattamento speciale previsto dalla legge n. 427/1975, l’importo per il 2013 è fissato in euro 627,17, pari a euro 590,54 al netto della riduzione del 5,84%.
ASpI, mini-ASpI e mini-ASpI 2012
L’importo massimo mensile delle indennità ASpI e mini-ASpI per il 2013 è pari a euro 1.152,90. La retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 92/2012, è pari a euro 1.180,00. Per la mini-ASpI 2012, relativa a periodi di disoccupazione del 2012, restano validi gli importi già fissati per quell’anno nella circolare n. 20/2012: euro 931,28 ed euro 1.119,32.
Indennità di disoccupazione agricola
Per l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, relativa a periodi di attività svolti nel 2012, continuano ad applicarsi gli importi massimi già stabiliti per quell’anno nella circolare n. 20/2012, pari a euro 931,28 ed euro 1.119,32.
Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità
L’assegno mensile per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2013, a euro 572,68 e non subisce la riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986. Per i lavori di pubblica utilità di cui al d.lgs. n. 280/1997 non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento previsto dall’art. 45, comma 9, della legge n. 144/1999; l’assegno resta quindi fissato a euro 413,16 mensili.
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