Circolare numero 13 del 28-01-2013
Riepilogo delle disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro nel corso del 2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce una sintesi delle principali novità e conferme per il 2013 in materia contributiva, ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, alla luce della legge n. 92/2012, delle modifiche intervenute con le leggi n. 221/2012 e n. 228/2012 e del completamento dell’armonizzazione delle aliquote pensionistiche. Vengono illustrati gli adeguamenti delle aliquote IVS per specifiche categorie di datori di lavoro, le regole per CIGS e mobilità, le misure compensative sul TFR, la mancata proroga di alcuni benefici occupazionali, le proroghe degli ammortizzatori sociali, lo sgravio per la pesca e quello per la contrattazione di secondo livello, oltre alla prosecuzione del contributo di solidarietà.
Quadro riepilogativo delle principali disposizioni contributive e agevolative applicabili nel 2013
Quadro riepilogativo delle disposizioni contributive, agevolative e di sostegno all’occupazione per il 2013
La circolare offre un quadro organico delle principali misure destinate a produrre effetti nel corso del 2013, alla luce della legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, delle successive modifiche apportate dalle leggi n. 221/2012 e n. 228/2012 e della conclusione del percorso di armonizzazione dell’aliquota contributiva pensionistica iniziato nel 1997. Il documento si concentra soprattutto sugli effetti contributivi, sulle proroghe e mancate proroghe in materia di occupazione e sugli interventi di sostegno al reddito.
Disposizioni contributive: armonizzazione delle aliquote IVS
La circolare richiama in primo luogo il completamento del processo di allineamento dell’aliquota pensionistica previsto dalla legge n. 335/1995. L’adeguamento riguarda diverse categorie di datori di lavoro che, alla data del 1 gennaio 1996, non avevano trasferito integralmente al FPLD la quota del 4,43% originata dal riassetto delle gestioni TBC, maternità e CUAF.
In base al meccanismo delineato dalla legge n. 30/1997, l’onere residuo va recuperato con incrementi biennali dello 0,50% a carico del datore di lavoro. Per il 2013 vengono quindi indicati gli ultimi incrementi da applicare, a partire dal periodo contributivo di gennaio 2013, fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, cui si aggiungono, ove dovuti, lo 0,70% ex GESCAL e l’incremento dello 0,30% previsto dalla legge n. 296/2006.
Sono riepilogati i principali casi:
- aziende che occupano personale all’estero assicurato ai sensi della legge n. 398/1987 o personale distaccato in Paesi con accordi parziali di sicurezza sociale: ultimo incremento dello 0,29% per i dirigenti industriali assunti dal 1 gennaio 2003 iscritti al FPLD;
- amministrazioni statali ed enti pubblici esclusi dalla CUAF: incremento finale dello 0,29% per i settori esclusi dal contributo di maternità;
- settori esclusi sia dal contributo di maternità sia dall’ex contributo TBC: ulteriore incremento dello 0,43%;
- piloti dei porti: incremento finale dello 0,29%.
Per ciascuna di queste categorie la circolare riporta le aliquote IVS da applicare da gennaio 2013, distinguendo i casi con o senza GESCAL e la quota a carico del lavoratore.
Settore agricolo, pesca e INAIL
Il documento dedica poi una parte specifica al settore agricolo e ad alcune attività connesse.
Per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti, l’aliquota contributiva segue le regole previste per il settore agricolo. Richiamato il D.Lgs. n. 146/1997, la circolare ricorda che l’aumento annuale dello 0,20% a carico del datore di lavoro è finalizzato al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, oltre allo 0,30% della legge n. 296/2006. Per il 2013 l’aliquota è indicata nel 28,60% complessivo, di cui 9,19% a carico del marittimo.
Per la generalità delle aziende agricole, l’aliquota contributiva FPLD per il 2013 è fissata al 27,90% complessivo, con quota a carico del lavoratore pari all’8,84%. La circolare precisa che, ai fini del versamento, restano ferme le disposizioni sui minimali e massimali di legge.
Per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, l’aliquota ha già raggiunto nel 2011 il limite del 32% previsto dalla legge n. 335/1995, cui si è aggiunto lo 0,30% della legge n. 296/2006; per il 2013 è quindi confermata l’aliquota del 32,30%, con 8,84% a carico del lavoratore.
Quanto ai contributi INAIL per gli operai agricoli dipendenti, non risultano variazioni: restano ferme le misure già vigenti dal 1 gennaio 2001, e cioè 10,1250 per l’assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185 per l’addizionale infortuni sul lavoro.
Agevolazioni tariffarie nel settore agricolo
La circolare precisa che non vi sono novità sulle agevolazioni territoriali agricole, le quali restano a regime secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità 2011. Le misure sono così sintetizzate:
- territori non svantaggiati: nessuna agevolazione, contributo dovuto al 100%;
- territori montani: agevolazione del 75%, con dovuto al 25%;
- territori svantaggiati: agevolazione del 68%, con dovuto al 32%.
Viene inoltre chiarito che l’agevolazione non si applica al contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, versato unitamente alla contribuzione per l’ASpI.
CIGS e mobilità
In materia di integrazione salariale straordinaria, la legge n. 92/2012 ha reso strutturale, dal 1 gennaio 2013, la disciplina relativa alla CIGS e ai relativi obblighi contributivi per le imprese commerciali, incluse quelle di logistica, con più di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo con più di cinquanta dipendenti, per le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti e per le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
Poiché sussiste un nesso tra la disciplina della CIGS e quella della mobilità, la disposizione estende fino a dicembre 2016 anche la disciplina dell’indennità di mobilità. I datori di lavoro interessati devono versare, dal periodo di paga gennaio 2013, la contribuzione pari allo 0,90% ex art. 9 della legge n. 407/1990 e allo 0,30% ex art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991, senza soluzione di continuità rispetto all’anno precedente.
La circolare segnala inoltre che, già dal 2010, ai fini del requisito occupazionale e del versamento della contribuzione di finanziamento, l’Istituto si è adeguato ai criteri ministeriali che fanno riferimento alla disciplina dell’art. 1 della legge n. 223/1991 per le imprese industriali.
Sempre in tema di integrazione salariale, dal gennaio 2013 sono estesi gli obblighi contributivi per la CIGS alle imprese e agenzie portuali di cui all’art. 17, commi 2 e 5, della legge n. 84/1994 e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali. La circolare precisa che il legislatore fa riferimento al solo obbligo contributivo e non alla disciplina complessiva, indicando che tali aziende sono tenute al versamento dello 0,90%, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore, con riserva di ulteriori chiarimenti.
Misure compensative per il TFR e Fondo di Tesoreria
Per le imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari o al Fondo per l’erogazione del TFR, l’esonero dai contributi dovuti alla gestione ex art. 24 della legge n. 88/1989 è confermato per il 2013 nella misura dello 0,27% per ciascun lavoratore.
Per il Fondo di Tesoreria, gli importi relativi a periodi pregressi devono essere maggiorati di una somma aggiuntiva corrispondente alla rivalutazione calcolata ai sensi dell’art. 2120 c.c. In applicazione del coefficiente ISTAT di dicembre 2012, pari al 3,302885%, il tasso da utilizzare ai fini del versamento è arrotondato per troncamento al 3,30%.
Disposizioni in favore dell’occupazione: mancate proroghe e nuovi incentivi
La circolare segnala che per il 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, quando non ricorrono i presupposti per l’attivazione delle procedure di mobilità. Di conseguenza, non possono essere riconosciute le agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991 per tali casi.
Rimangono invece in vigore l’iscrizione nelle liste di mobilità per i licenziamenti collettivi e gli incentivi per le assunzioni previsti dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991.
Non risultano prorogate neppure altre misure agevolative già in precedenza previste, tra cui:
- benefici per il reimpiego di soggetti disoccupati in situazioni particolari;
- incentivi per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga;
- possibilità di utilizzare, in progetti di formazione o riqualificazione connessi ad attività produttiva, lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.
La circolare precisa tuttavia che dal 1 gennaio 2013 è entrato in vigore un nuovo incentivo per l’assunzione di ultra cinquantenni disoccupati da almeno dodici mesi e di donne di qualunque età che si trovino in particolari condizioni, rinviando a successivi chiarimenti ministeriali per la disciplina operativa.
Ammortizzatori sociali
La legge di stabilità 2013 interviene anche sugli ammortizzatori sociali, prorogando e rifinanziando diversi strumenti:
- aumento dal 60% all’80% dell’integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi, con stanziamento di 60 milioni di euro;
- proroga dei contratti di solidarietà difensivi per i datori di lavoro non rientranti nella CIGS, con stanziamento di 35 milioni di euro;
- conferma delle proroghe a ventiquattro mesi della CIGS per cessazione di attività;
- incremento delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga nel 2013.
Sgravi per la pesca costiera e per la contrattazione di secondo livello
Per le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, lo sgravio contributivo previsto dall’art. 6 del DL n. 457/1997 viene ridotto, dal periodo gennaio 2013, nei limiti fissati dalla legge di stabilità 2013: 63,2% per il 2013 e il 2014, 57,5% per il 2015, 50,3% dal 2016.
In tema di contrattazione di secondo livello, la circolare evidenzia che la misura è stata resa strutturale dalla legge n. 92/2012 e che restano confermati criteri e modalità introdotti dalla legge n. 247/2007. Tuttavia, la legge di stabilità ha ridotto il budget originario, portandolo per il 2013 a 500 milioni di euro, in attesa del decreto ministeriale attuativo.
Contributo di solidarietà
Infine, per tutto il 2013 continua ad applicarsi il contributo di solidarietà previsto dall’art. 24, comma 21, del DL n. 201/2011, a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Per gli aspetti gestionali la circolare rinvia alla precedente circolare n. 99/2012 e al messaggio n. 16058 del 4 ottobre 2012.
Punti principali
Aggiornamento del quadro normativo per il 2013
La circolare inquadra il 2013 come anno di entrata in vigore di molte disposizioni della legge n. 92/2012, successivamente modificate dalle leggi n. 221/2012 e n. 228/2012. Evidenzia inoltre la conclusione del percorso di armonizzazione dell’aliquota contributiva pensionistica avviato nel 1997 in attuazione della legge n. 335/1995.
Aliquote IVS e completamento dell’armonizzazione contributiva
Sono riepilogati gli incrementi residui dell’aliquota FPLD per varie categorie di datori di lavoro che non avevano integralmente trasferito la quota del 4,43% dalle gestioni TBC, maternità e CUAF. Dal periodo contributivo gennaio 2013 si applicano gli ultimi incrementi previsti per dirigenti industriali, amministrazioni statali ed enti pubblici, piloti dei porti, settori agricoli e aziende agricole a processi industriali, con indicazione delle aliquote totali e della quota a carico del lavoratore. Sono richiamati anche i contributi INAIL per gli operai agricoli e le agevolazioni tariffarie nel settore agricolo.
CIGS e mobilità
Per le imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, imprese di vigilanza e imprese del trasporto aereo/sistema aeroportuale, dal gennaio 2013 si applica a regime la disciplina della CIGS e dei relativi contributi. I datori di lavoro devono versare lo 0,90% ex art. 9 L. 407/1990 e lo 0,30% ex art. 16, comma 2, L. 223/1991. È inoltre estesa agli operatori portuali e società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali l’obbligazione contributiva per CIGS, con versamento dello 0,90% di cui 0,30% a carico del lavoratore; la circolare si riserva ulteriori indicazioni sulla disciplina applicabile.
Misure compensative sul TFR e Fondo di Tesoreria
Per il 2013 l’esonero contributivo riconosciuto alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR è pari allo 0,27% per lavoratore, in aumento rispetto allo 0,26% del 2012. Per il Fondo di Tesoreria, gli importi riferiti a periodi pregressi devono essere maggiorati applicando il coefficiente di rivalutazione del TFR fissato dall’ISTAT a dicembre 2012, pari al 3,302885%, da troncarsi al 3,30%.
Misure in favore dell’occupazione e mancate proroghe
Non è stata prorogata per il 2013 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, con conseguente impossibilità di riconoscere gli incentivi collegati. Non risultano prorogati neppure i benefici per il reimpiego di soggetti disoccupati in particolari condizioni, gli incentivi per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori in deroga e la possibilità di impiegare i lavoratori in sostegno al reddito in progetti di formazione o riqualificazione. Resta invece in vigore l’incentivo introdotto dall’art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012 per l’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne in particolari condizioni, in attesa di specifiche istruzioni ministeriali.
Ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà
La legge di stabilità 2013 proroga per l’anno in corso l’aumento dell’integrazione salariale dal 60% all’80% per i contratti di solidarietà difensivi, con stanziamento di 60 milioni di euro, e proroga i contratti di solidarietà difensivi per i datori di lavoro fuori dal campo della CIGS, con stanziamento di 35 milioni di euro. Vengono confermate anche le proroghe a ventiquattro mesi della CIGS per cessazione di attività e rafforzata la dotazione per gli ammortizzatori sociali in deroga.
Sgravi contributivi per pesca costiera e contrattazione di secondo livello
Per le imprese di pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, dal gennaio 2013 lo sgravio di cui all’art. 6 del DL 457/1997 è ridotto al 63,2% per il 2013-2014, al 57,5% per il 2015 e al 50,3% dal 2016. Per lo sgravio sulle erogazioni della contrattazione di secondo livello, la misura è resa strutturale, ma il budget disponibile per il 2013 è ridotto a 500 milioni di euro; restano applicabili i criteri e le modalità della normativa previgente, in attesa del decreto ministeriale.
Contributo di solidarietà
Continua ad applicarsi nel 2013 il contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nel Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, secondo quanto già chiarito dalla circolare n. 99/2012 e dal messaggio n. 16058/2012.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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