Cassazione Penale, Ordinanza n. 19843/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di assise di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di rideterminazione delle pene irrogate con due sentenze irrevocabili. Le condanne riguardavano fatti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti pesanti (eroina e cocaina) ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in epoca anteriore alla definitiva formazione dei giudicati. Il difensore deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73 T.U. stupefacenti e vizio di motivazione, sostenendo che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, la pena dovesse essere concretamente rideterminata sulla base della più favorevole cornice edittale sopravvenuta, richiamando un precedente di legittimità favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che, per i reati di stupefacenti cd. pesanti commessi nella vigenza della disciplina introdotta dal d.l. n. 272 del 2005, convertito nella l. n. 49 del 2006, rileva il fatto che il minimo edittale fosse originariamente pari a otto anni di reclusione, poi ridotto a sei anni dopo la maturazione dei giudicati per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Ha inoltre ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse svolto un corretto e non sindacabile giudizio di congruità sulla pena irrogata a titolo di aumento per i fatti già giudicati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Per i reati di stupefacenti pesanti commessi nel vigore della disciplina del 2006, la valutazione in sede esecutiva non comporta una nuova concreta rideterminazione della pena sulla base della cornice edittale più favorevole invocata, ma tiene conto del regime normativo applicabile e del giudizio di congruità già espresso dal giudice dell'esecuzione.
d.l. n. 272 del 30 dicembre 2005
È richiamato come fonte della disciplina sanzionatoria applicabile ai fatti commessi nel periodo considerato, con minimo edittale di otto anni di reclusione per le ipotesi di stupefacenti pesanti.
legge n. 49 del 21 febbraio 2006
È menzionata come legge di conversione del d.l. n. 272 del 2005, rilevante per la cornice edittale applicabile ai fatti.
sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019
È il precedente invocato dal ricorrente per chiedere la rideterminazione della pena in executivis.
sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014
È richiamata come decisione sopravvenuta all'irrevocabilità delle condanne, che ha inciso sulla disciplina sanzionatoria abbassando il minimo edittale da otto a sei anni.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, valutati i profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole del ricorso.
Sez. U, Gatto e Jazouli
È citata dal ricorrente a sostegno del motivo, ma la Corte ritiene prevalente l'orientamento successivamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione.
Sez. 1, n. 35578 del 17/11/2020
È indicata dal ricorrente come precedente conforme alla tesi difensiva sulla rideterminazione concreta della pena.
Sez. 1, n. 21882 del 18/03/2021
È il precedente cui il Collegio aderisce: per i reati di stupefacenti pesanti commessi nel vigore della disciplina del 2006, il minimo edittale originario e il successivo intervento della Corte costituzionale sono i riferimenti per escludere la tesi della nuova concreta rideterminazione invocata.
Massime di principio
- In sede di esecuzione, la richiesta di rideterminazione della pena dopo interventi della Corte costituzionale sulla disciplina sanzionatoria va esaminata alla luce del regime normativo concretamente applicabile ai fatti e della struttura del giudicato, senza trasformare il procedimento esecutivo in un nuovo giudizio di merito sulla quantificazione della pena.
- Per i reati di stupefacenti pesanti commessi durante la vigenza della disciplina del 2006, il giudice dell'esecuzione non è tenuto a una automatica e integrale riquantificazione della pena sulla base della cornice edittale sopravvenuta, se la pena irrogata è stata già oggetto di un giudizio di congruità immune da vizi logici.
- Il sindacato di legittimità sulla decisione del giudice dell'esecuzione è limitato alla verifica della correttezza giuridica e dell'assenza di manifesta illogicità della motivazione, non potendo estendersi a una nuova valutazione del merito sul trattamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato, oltre che alle spese processuali, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende se l'inammissibilità è connotata da profili di colpa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19722/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19723/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19724/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19725/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19727/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19728/2025 del 27/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →